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Legge regionale 17 aprile 1975, n. 34 (BUR n. 16/1975)

Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari nei territori montani

Legge regionale 17 aprile 1975, n. 34 (BUR n. 16/1975) (Abrogata)

PROVVIDENZE NEL SETTORE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI NEI TERRITORI MONTANI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6


SOMMARIO
Legge regionale 17 aprile 1975, n. 34 (BUR n. 16/1975)

PROVVIDENZE NEL SETTORE DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI NEI TERRITORI MONTANI


Art. 1
La Regione interviene con la presente legge per consentire la realizzazione di opere di miglioramento fondiario nei territori classificati montani ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 e 30 luglio 1957, n. 657.
Art. 2
E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale per iniziative dirette:
a) alla costruzione ed al riattamento di strade silvo-pastorali;
b) al miglioramento fondiario dei pascoli montani ivi compresi la costruzione ed il riattamento dei fabbricati al servizio dei pascoli stessi;
c) al rimboschimento volontario e al miglioramento dei boschi esistenti.
Il contributo è concesso nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 3
Ai benefici di cui al precedente art. 2 sono ammesse con preferenza le opere al servizio di una pluralità di utenti.
Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri e proprietari singoli o associati, Comuni, Enti pubblici, Cooperative, Comunioni familiari.
La concessione stessa comporta, ove occorra, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ammesse a contributo e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Art. 4
Le domande rivolte ad ottenere i contributi sono dirette al Presidente della Giunta regionale tramite le Comunità Montane competenti per territorio, che ne accertano la rispondenza ai piani urbanistici comunali ed al piano generale di sviluppo e le trasmettono all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, con parere motivato, entro trenta giorni dal ricevimento, proponendo, se del caso, un ordine di priorità nell'accoglimento delle stesse.
L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste provvede all'istruttoria delle domande in base alle disposizioni del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446 consultando, fino a quando non saranno operanti i piani di sviluppo delle Comunità Montane, per le opere aventi rilievo idraulico, urbanistico, ecologico e paesaggistico, la Commissione di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 .
I contributi sono concessi dalla Giunta regionale ed erogati dal Presidente della stessa con proprio decreto, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere.
Art. 5
I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi comunque concessi in applicazione di leggi o provvedimenti dello Stato o della Regione.
Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6
Per i fini previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1975, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 7250 "Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" - Partita "Interventi per opere di miglioramento fondiario nelle zone di montagna" - e l'istituzione nello stato di previsione della spesa del cap. 6410 denominato "Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari nei territori montani", con lo stanziamento di lire 400 milioni.
Al bilancio di previsione 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione:
Cap. 7250 Partita "Interventi per opere di miglioramento fondiario nelle zone di montagna"


L. 400 milioni
in aumento:
cap. 6410 "Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari nei territori montani"


L. 400 milioni
Per gli esercizi finanziari successivi, fino al 1979, la spesa farà carico sul corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




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