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Legge regionale 17 aprile 1975, n. 35 (BUR n. 16/1975)
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 27 marzo 1973, n. 11 , concernente il funzionamento delle Comunità Montane
Sommario
“Legge regionale 17 aprile 1975, n. 35 (BUR n. 16/1975) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1973, n. 11 , CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE
Legge abrogata dall’articolo 24, della
legge regionale 3 luglio 1992, n. 19
SOMMARIO
- Legge regionale 17 aprile 1975, n. 35 (BUR n. 16/1975) (Abrogata)
- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1973, n. 11 , CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE
Sommario
“Legge regionale 17 aprile 1975, n. 35 (BUR n. 16/1975) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1973, n. 11 , CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITà MONTANE
Art. 1
La Giunta regionale, in deroga all'art. 9, secondo comma, della
legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 , provvede alla ripartizione fra le Comunità Montane del residuo 20 per cento dei fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per il quadriennio 1972-1975, applicando i rapporti proporzionali risultanti dall'avvenuta ripartizione dell'80 per cento di cui al primo comma dell'articolo stesso.
Art. 2
L'applicazione dei criteri di ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9 della
legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 , è effettuata con riferimento ai dati ufficiali per comune, relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, desunti dai dati ufficiali dell'Istituto Centrale di statistica.
Art. 3
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva i programmi di opere e di interventi di cui all'articolo 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed articolo 13 della
legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 , nonché i programmi annuali di cui all'articolo 5 della
legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 predisposti dalle Comunità Montane.
Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di opere ed interventi e dei programmi annuali, il Presidente della Giunta regionale provvede a mettere a disposizione di ciascuna Comunità Montana l'intera quota ad essa attribuita.
Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di opere ed interventi e dei programmi annuali, il Presidente della Giunta regionale provvede a mettere a disposizione di ciascuna Comunità Montana l'intera quota ad essa attribuita.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
SOMMARIO
- Legge regionale 17 aprile 1975, n. 35 (BUR n. 16/1975) (Novellazione)
- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1973, n. 11 , CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITà MONTANE