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Legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 (BUR n. 16/1975)

Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere

Legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 (BUR n. 16/1975) (Abrogata)

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA IN ORDINE A CAVE E TORBIERE

Legge abrogata dall’articolo 28, della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 5


SOMMARIO
Legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 (BUR n. 16/1975)

NORME PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITà ESTRATTIVA IN ORDINE A CAVE E TORBIERE (1)


Art. 1
La coltivazione dei giacimenti di cava e torbiera, in attesa della legge quadro nazionale, si esercita secondo le modalità stabilite da apposita autorizzazione della Giunta regionale.
L’autorizzazione è rilasciata nel rispetto del Piano regionale delle attività estrattive che avrà il seguente contenuto:
a) individuazione delle aree favorevolmente indiziate e suscettibili di attività estrattive;
b) delimitazione, su cartografia a scala opportuna, effettuata tenendo conto delle compatibilità con i vincoli paesaggistici e idrogeologici, nonché con i programmi regionali di assetto del territorio, di parte o della totalità delle predette aree, al fine di una loro potenziale utilizzazione a scopo estrattivo, indicando, ove possibile od opportuno, soluzioni alternative;
c) valutazione dei fabbisogni dei vari tipi di materiali effettuata secondo ipotesi a medio e lungo periodo, al fine di graduare nel tempo la utilizzazione delle aree di cui al punto precedente;
d) delimitazione delle aree, tra quelle individuate alla lettera b), in cui si può soddisfare il fabbisogno e quantificazione della parte di queste sufficienti a coprire la percentuale del fabbisogno stesso a ciascuna area;
e) definizione dei criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni all’interno delle aree delimitate giusta il precedente punto d) e per le modalità di coltivazione dei giacimenti di cava e torbiera. Tali criteri dovranno essere articolati e differenziati in relazione alle esigenze di salvaguardia dei valori dell’ambiente nel contemporaneo rispetto delle esigenze poste dalle necessità di ordine economico e produttivo.
Art. 2
La Giunta regionale predispone, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno schema preliminare del Piano regionale delle attività estrattive.
Tale schema è inviato ai Comuni nel cui territorio ricadono le aree di cui al punto d) del precedente articolo.
Entro trenta giorni dal ricevimento dello schema i Consigli comunali interessati devono esprimere i loro pareri.
Lo schema è inviato altresì agli Enti ed Organi di cui al primo comma dell’art. 5, i quali debbono esprimere il loro parere nei termini e nelle modalità previste nello stesso articolo.
Lo schema, unitamente ai pareri pervenuti, è successivamente sottoposto all’esame di una Conferenza regionale convocata secondo le modalità stabilite dall’art. 35 dello Statuto regionale perché esprima le proprie osservazioni.
La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari adotta il Piano e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Piano regionale delle attività estrattive ha durata decennale.
Entro tre mesi dall’approvazione del Piano delle attività estrattive, i Comuni interessati dovranno adeguare ad esso gli strumenti urbanistici.
Eventuali varianti al piano possono essere apportate con deliberazione del consiglio regionale secondo le modalità stabilite nel presente articolo.
La Giunta regionale in casi di gravi calamità naturali può autorizzare la coltivazione di giacimenti di cava al di fuori delle aree destinate dal piano regionale ad attività estrattiva e ciò anche in deroga alle disposizioni previste dalla presente legge.
Art. 3
La domanda per ottenere l’autorizzazione alla coltivazione prevista dall’art. 1 è rivolta alla Giunta regionale e deve essere presentata al Comune o ai Comuni nel cui territorio è ubicato il giacimento.
Alla domanda, contenente il titolo del richiedente alla coltivazione del giacimento, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) una planimetria recante il perimetro dell’area richiesta per la coltivazione;
b) ogni elemento ritenuto utile all’accertamento della sussistenza nel richiedente dell’idoneità tecnica ed economica in relazione al tipo e all’entità dei lavori da intraprendere;
c) una relazione sull’aspetto geomorfologico, idrogeologico e paesaggistico del luogo di intervento, corredata da planimetrie quotate a scala opportuna, da documentazione fotografica e da ogni altro elemento atto ad illustrare lo stato del luogo prima della coltivazione;
d) un piano di estrazione per lotti, corredato da adeguate planimetrie quotate e sezioni illustranti le progressive fasi di escavazione con l’indicazione dei tipi di materiale da estrarre e del loro presumibile volume complessivo, dei macchinari che si intendono impiegare, dei metodi e della durata dei lavori, degli investimenti programmatici e dell’impiego di manodopera previsto;
e) un piano di sistemazione ambientale, da attuare in via normale coordinatamente ai lavori di estrazione, che preveda il modellamento del terreno, la ricostruzione del manto vegetale, la piantumazione e la regolazione del deflusso delle acque o di ogni altra opportuna sistemazione adeguata alle caratteristiche della zona. Tale piano dovrà essere corredato da ogni elemento utile e comunque da planimetrie quotate e sezioni in opportuna scala idonee ad individuare nelle linee essenziali l’aspetto che il luogo verrà ad assumere in conseguenza dell’attività di coltivazione.
Art. 4
Della presentazione della domanda sarà data entro otto giorni, a cura del Sindaco del Comune o dei Comuni che l’hanno ricevuta, notizia alla Giunta regionale e al pubblico con avviso affisso all’Albo Pretorio.
Nei 15 giorni successivi alla pubblicazione chiunque abbia interesse ha diritto di prendere visione della domanda e degli allegati di cui ai punti a), c), e) del precedente articolo e di presentare osservazioni ed opposizioni.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente il Sindaco o i Sindaci trasmetteranno la domanda, gli allegati e le eventuali osservazioni ed opposizioni alla Giunta regionale, corredati del parere espresso in merito dal Consiglio comunale.
Art. 5
L’autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, sentiti, nell’ambito delle rispettive competenze, gli organismi comprensoriali, allorchè saranno istituiti con legge regionale, la comunità Montana, il Magistrato alle Acque o il Magistrato per il Po, il Distretto Minerario, le Soprintendenze alle Antichità e ai Monumenti, competenti per territorio. I predetti Enti ed Organi debbono esprimere il loro parere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, restando inteso che la mancata espressione del parere nel termine di cui sopra equivale a consenso.
Nel caso l’autorizzazione si riferisca alla coltivazione di giacimenti di cava e torbiera ricadenti in località soggetta a vincolo paesaggistico, il Soprintendente ai Monumenti esprimerà il parere entro il termine obbligatorio di 90 giorni stabilito dall’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Il provvedimento di autorizzazione stabilirà il piano e i tempi della coltivazione, le modalità della sistemazione ambientale delle aree interessate e le garanzie da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi statali.
Con il provvedimento di autorizzazione, possono altresì imporsi vincoli alla coltivazione, tenendo conto delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi, e del preminente interesse pubblico.
L’autorizzazione va comunicata al sindaco del Comune o dei comuni interessati e agli Enti ed Organi di cui al primo comma del precedente articolo.
L’autorizzazione è strettamente personale e trasferibile solo previo nulla-osta della Giunta regionale.
Il rilascio dell’autorizzazione si configura quale unico titolo necessario per la coltivazione del giacimento di cava e torbiera.
Art. 6
Chiunque intraprenda la coltivazione senza la prescritta autorizzazione, non si attenga alle prescrizioni in essa contenute o violi le norme della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 24 milioni.
La sanzione è comminata con decreto del Presidente della Giunta regionale, il quale, nella determinazione del relativo ammontare, terrà conto di eventuali recidive e di ogni altra utile circostanza.
Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione si rinvia alla normativa contenuta al cap. IV della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3 .
Nel caso di coltivazione intrapresa senza autorizzazione il Presidente della Giunta regionale può, altresì, diffidare l’imprenditore ad effettuare, entro un dato termine, la sistemazione ambientale dell’area coltivata, provvedendo all’esecuzione diretta ove il termine sia trascorso inutilmente, con addebito delle spese all’imprenditore.
Art. 7
La Giunta regionale può pronunciare, previa contestazione dei motivi e diffida in termine non inferiore a 90 giorni, la decadenza dell’autorizzazione per grave o reiterata inosservanza delle prescrizioni in essa contenute e delle disposizioni della presente legge.
Nel caso in cui l’interessato non inizi i lavori di coltivazione del giacimento o non dia alla cava e torbiera adeguato sviluppo secondo il piano contenuto nell’autorizzazione, la Giunta prefigge un termine per l’inizio, la ripresa e l’intensificazione dei lavori, trascorso inutilmente il quale, l’autorizzazione può essere dichiarata decaduta.
L’autorizzazione può essere revocata dalla Giunta regionale, sentito il parere del comune interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tal caso la Giunta medesima determina la misura della indennità dovuta al titolare dell’autorizzazione tenuto conto del valore degli impianti.
Art. 8
Nei casi di decadenza previsti all’articolo precedente, qualora l’imprenditore sia il proprietario, viene disposto il passaggio della cava o torbiera al patrimonio indisponibile della Regione, a norma dell’art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Qualora l’imprenditore sia persona diversa dal proprietario, a quest’ultimo la Giunta regionale fissa un termine, non superiore a mesi tre, per chiedere una autorizzazione a proprio nome, con l’avvertimento che, decorso inutilmente il termine, la cava o torbiera dovrà considerarsi entrata nel patrimonio indisponibile della Regione.
All’avente diritto è corrisposto, da parte dell’eventuale concessionario subentrante, il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.
I diritti dei terzi sulla cava o torbiera si risolvono sulle somme assegnate all’avente diritto a termine del comma precedente.
Art. 9
Contro i provvedimenti della Giunta regionale, che pronuncino la decadenza o che neghino o revochino la autorizzazione, è ammesso ricorso nelle forme previste dalle legge vigenti.
Art. 10
Quando, all’interno delle aree di cui al punto d) dell’art. 1 della presente legge, il proprietario non intraprenda la coltivazione del giacimento o della cava e torbiera e per essa sia presentata da terzi domanda di concessione, la Giunta regionale può procedere secondo quanto stabilito al secondo comma dell’art. 8 e all’art. 11.
In tal caso la determinazione delle indennità spettanti al proprietario, conduttore, fittavolo, mezzadro e colono è effettuata sulla base dei criteri stabiliti agli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 11
La Giunta regionale può dare in concessione a chi ne faccia richiesta il giacimento o la cava e torbiera entrati nel patrimonio indisponibile della Regione.
Alla domanda intesa ad ottenere la concessione, rivolta alla Giunta regionale, si applicano le norme contenute nell’art. 3, primo comma, e secondo comma lett. a), b), c), d), e), e nell’art. 4 della presente legge.
Tornano applicabili ai giacimenti di cave e torbiere le norme contenute nei capitoli I, II, III; IV del titolo II del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto compatibili con la materia specifica.
Art. 12
Il Sindaco o i Sindaci dei Comuni nel cui territorio è ubicata la cava e torbiera sono tenuti ad informare tempestivamente la Giunta regionale nel caso di coltivazione inadeguata o non conforme all’autorizzazione, fermi restando i normali compiti di vigilanza della Giunta regionale e del Distretto Minerario.
Art. 13
Per l’esecuzione, la manutenzione e l’uso di qualunque opera comune occorrente per l’utile coltivazione, nelle fasi di estrazione e di sistemazione di cave e torbiere, sono costituiti consorzi volontari od obbligatori.
Copia dell’atto costitutivo del Consorzio volontario deve essere trasmessa, entro 30 giorni, alla Giunta regionale.
Alla costituzione del Consorzio obbligatorio provvede la Giunta regionale.
Art. 14
Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano state eseguite, la Giunta regionale nomina un Commissario, il quale assume l’amministrazione e la rappresentanza del Consorzio e provvede all’esecuzione diretta delle opere stesse, con addebito delle spese agli imprenditori consorziati.
Art. 15
Gli imprenditori di cave e torbiere sono tenuti a denunciare periodicamente i dati statistici dei materiali estratti, attendendosi alle istruzioni impartite dall’amministrazione regionale e a fornire altresì le notizie e i chiarimenti che venissero richiesti sui dati medesimi.
Debbono inoltre mettere a disposizione della Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell’art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.
Art. 16
Per le coltivazioni in atto si applica la procedura prevista agli artt. 4 e 5 e l’imprenditore, entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, è tenuto a presentare la domanda di rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3.
L’autorizzazione concessa a norma del comma precedente sarà soggetta a verifica ad approvazione avvenuta del Piano regionale delle attività estrattive.
In caso di mancata presentazione della domanda l’attività estrattiva deve cessare.
Qualora l’autorizzazione richiesta venga denegata, l’attività estrattiva deve ugualmente cessare entro i termini e secondo le modalità stabiliti nel provvedimento di diniego.
Art. 17
Le spese occorrenti per l’istruttoria delle domande di autorizzazione e concessione sono a carico del richiedente e vengono autorizzate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 18
Fino all’entrata in vigore del Piano regionale delle attività estrattive, non sarà rilasciata alcuna autorizzazione per l’apertura di nuove cave e torbiere anche in aree eventualmente previste a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali o dai piani di sviluppo economico e di assetto del territorio di altri enti territoriali a dimensione sovracomunale, salvo i casi di provata necessità.


Note

( 1) La Corte costituzionale con sentenza n. 7/1982 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 5, ultimo comma, 16 e 18. Successivamente le medesime questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 sono state dichiarate manifestamente infondate dalla Corte costituzionale con ordinanze n. 250/1982, n. 92/1983 e n. 193/1986.


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