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Legge regionale 17 aprile 1975, n. 37 (BUR n. 16/1975)

Bollettino Ufficiale della Regione

Legge regionale 17 aprile 1975, n. 37 (BUR n. 16/1975) (Abrogata)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

Legge abrogata dall’articolo 20, della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14



SOMMARIO
Legge regionale 17 aprile 1975, n. 37 (BUR n. 16/1975)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE

TITOLO I
CONTENUTI E PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE DEL B.U.R.


Art. 1
La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione è effettuata, a cura della segreteria della Giunta regionale, giusto il disposto dell’art. 13 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , con frequenza settimanale, salva una maggiore frequenza quando si tratti di casi di urgenza.
Art. 2
Il Bollettino Ufficiale della Regione si suddivide nelle parti seguenti:
1. Parte prima:
Sono in essa pubblicate tutte le leggi ed i regolamenti regionali;
2. Parte seconda, suddivisa, a sua volta, in due sezioni:
a) Sezione prima:
Sono in essa pubblicati – integralmente, in sunto od anche per semplici indicazioni sommarie -–tutti i decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale o dei suoi delegati, nonché i decreti ed ordinanze adottate dai funzionari delegati ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
b) Sezione seconda:
Sono in essa pubblicate le deliberazioni del consiglio regionale e della Giunta regionale la cui pubblicazione è disposta da leggi regionali o dagli stessi organi che le hanno adottate.
3. Parte Terza:
Sono in essa pubblicati gli annunci, avvisi e bandi di concorso, la cui pubblicazione nel B.U.R. è prevista dalle leggi e regolamenti in vigore nella Regione, nonché quelli, la cui pubblicazione è liberamente richiesta dagli interessati.
In appositi distinti supplementi con frequenza trimestrale vengono pubblicati:
a) il repertorio delle deliberazioni divenute esecutive dalla Giunta regionale con l’indicazione per ognuna di esse del numero d’ordine, dalla data di adozione e dell’oggetto;
b) le motivazioni delle ordinanze di annullamento o di rinvio per riesame, emesse dal comitato regionale e dalle Sezioni provinciali di controllo;
c) le graduatorie dei concorsi, le assunzioni, le variazioni di qualifica, i trasferimenti, gli incarichi, i comandi e le cessazioni dal servizio relativi al personale dipendente dalla Regione.
Art. 3
La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli atti amministrativi, già di competenza degli Organi Statali, sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione che di essi veniva fatta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nei Bollettini Ufficiali dei Ministeri.
Art. 4
Il prezzo di abbonamento e di vendita del Bollettino Ufficiale della Regione, come pure le tariffe per le inserzioni, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

TITOLO II
COMMENTARIO DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO E DELLA GIURISPRUDENZA DI INTERESSE REGIONALE

Art. 5
La Giunta regionale è autorizzata a pubblicare periodicamente un commentario delle decisioni del Comitato regionale e delle sezioni provinciali di Controllo, nonché della Giurisprudenza di interesse regionale.
Art. 6
Per l’attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 5 la Giunta regionale nomina, con cadenza biennale:
a) un Consiglio di Direzione, con funzioni di indirizzo programmatico, composto da rappresentanti del Consiglio e della Giunta regionale, degli Organi regionali di controllo e degli Enti locali, assicurando la presenza delle diverse forze politiche;
b) un Comitato di Redazione, con compiti di analisi, elaborazione e coordinamento operativo, formato da sette membri scelti fra funzionari ed esperti nelle discipline amministrative.
Art. 7
Chiunque vi abbia interesse può chiedere ed ottenere copia degli atti amministrativi adottati dagli organi della Regione.
Al rilascio di copia degli atti adottati dal Presidente della Giunta regionale o dai suoi delegati, provvede la Segreteria della Giunta regionale.
Al rilascio di copia degli atti adottati dal Consiglio regionale, dal suo Presidente e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede la Segreteria Generale del Consiglio regionale.
Le modalità per il rilascio delle copie degli atti amministrativi degli Organi regionali sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a seconda se trattasi di atti emessi da Organi della Giunta o del Consiglio.
Art. 8
Gli oneri per la redazione e la pubblicazione del Bollettino Ufficiale e del commentario fanno carico per l’anno 1975 sul cap. 1050 del bilancio di spesa della Regione dell’esercizio medesimo.
Per gli anni successivi gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.


SOMMARIO