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Legge regionale 17 aprile 1975, n. 38 (BUR n. 16/1975)
Interventi finanziari per l'assistenza ospedaliera
Sommario
“Legge regionale 17 aprile 1975, n. 38 (BUR n. 16/1975) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTERVENTI FINANZIARI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA
Legge tacitamente abrogata dalla legislazione di riforma sanitaria, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15
SOMMARIO
- Legge regionale 17 aprile 1975, n. 38 (BUR n. 16/1975) (Abrogata)
- INTERVENTI FINANZIARI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA
Sommario
“Legge regionale 17 aprile 1975, n. 38 (BUR n. 16/1975) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTERVENTI FINANZIARI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA
Art. 1
Per sopperire allo sfasamento temporale fra l'assegnazione della quota regionale del fondo nazionale ospedaliero e l'effettivo versamento alla Regione della quota di spettanza ai sensi del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare speciali aperture di credito con le aziende partecipanti alla tesoreria regionale, o con altre aziende di credito, alle seguenti condizioni:
a) l'ammontare del credito utilizzabile mensilmente non potrà eccedere un dodicesimo della quota regionale del fondo nazionale ospedaliero e non potrà comunque superare nell'anno i quattro dodicesimi della stessa quota;
b) il tasso di interesse dovrà essere convenuto alle migliori condizioni di mercato e comunque non potrà eccedere di 4 punti il tasso ufficiale di sconto;
c) il rimborso delle somme utilizzate avverrà in concomitanza con l'effettiva acquisizione da parte della Regione della somma di spettanza sul fondo nazionale ospedaliero.
a) l'ammontare del credito utilizzabile mensilmente non potrà eccedere un dodicesimo della quota regionale del fondo nazionale ospedaliero e non potrà comunque superare nell'anno i quattro dodicesimi della stessa quota;
b) il tasso di interesse dovrà essere convenuto alle migliori condizioni di mercato e comunque non potrà eccedere di 4 punti il tasso ufficiale di sconto;
c) il rimborso delle somme utilizzate avverrà in concomitanza con l'effettiva acquisizione da parte della Regione della somma di spettanza sul fondo nazionale ospedaliero.
Art. 2
Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le aziende di credito prescelte.
Art. 3
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sulla quota regionale del fondo nazionale ospedaliero.
Art. 4
All'articolo 2 della
legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 , viene aggiunta la seguente voce:
"f) spese per interessi e per la gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera".
Al primo comma dell'art. 4 della predetta legge regionale n. 8 viene aggiunto:
"- interventi di cui alla lett. f) fino a un massimo del 4 per cento del fondo regionale".
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.
"f) spese per interessi e per la gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera".
Al primo comma dell'art. 4 della predetta legge regionale n. 8 viene aggiunto:
"- interventi di cui alla lett. f) fino a un massimo del 4 per cento del fondo regionale".
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
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