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Legge regionale 17 aprile 1975, n. 38 (BUR n. 16/1975)

Interventi finanziari per l'assistenza ospedaliera

Legge regionale 17 aprile 1975, n. 38 (BUR n. 16/1975) (Abrogata)

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Legge tacitamente abrogata dalla legislazione di riforma sanitaria, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15



SOMMARIO
Legge regionale 17 aprile 1975, n. 38 (BUR n. 16/1975)

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA


Art. 1
Per sopperire allo sfasamento temporale fra l'assegnazione della quota regionale del fondo nazionale ospedaliero e l'effettivo versamento alla Regione della quota di spettanza ai sensi del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare speciali aperture di credito con le aziende partecipanti alla tesoreria regionale, o con altre aziende di credito, alle seguenti condizioni:
a) l'ammontare del credito utilizzabile mensilmente non potrà eccedere un dodicesimo della quota regionale del fondo nazionale ospedaliero e non potrà comunque superare nell'anno i quattro dodicesimi della stessa quota;
b) il tasso di interesse dovrà essere convenuto alle migliori condizioni di mercato e comunque non potrà eccedere di 4 punti il tasso ufficiale di sconto;
c) il rimborso delle somme utilizzate avverrà in concomitanza con l'effettiva acquisizione da parte della Regione della somma di spettanza sul fondo nazionale ospedaliero.
Art. 2
Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con le aziende di credito prescelte.
Art. 3
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sulla quota regionale del fondo nazionale ospedaliero.
Art. 4
All'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 , viene aggiunta la seguente voce:
"f) spese per interessi e per la gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera".
Al primo comma dell'art. 4 della predetta legge regionale n. 8 viene aggiunto:
"- interventi di cui alla lett. f) fino a un massimo del 4 per cento del fondo regionale".
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.




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