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Legge regionale 10 gennaio 1975, n. 4 (BUR n. 2/1975)

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1974 (primo provvedimento)

Legge regionale 10 gennaio 1975, n. 4 (BUR n. 2/1975) (Bilancio) (Abrogata)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1974 (PRIMO PROVVEDIMENTO).

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 gennaio 1975, n. 4 (BUR n. 2/1975) (Bilancio)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1974 (PRIMO PROVVEDIMENTO)


Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 8 , avente per oggetto: "Contributi della Regione a favore di istituzioni di formazione professionale di interesse regionale", nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 al Titolo I . Sezione II - Rubrica II sono iscritti i seguenti capitoli:
Cap. 216


Cap. 217


Cap. 218
denominato: "Contributo a favore della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Padova", con lo stanziamento di L. 25.000.000;

denominato: "Contributo a favore della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Venezia", con lo stanziamento di L. 25.000.000;

denominato: "Contributo a favore della Scuola Superiore di Servizio Sociale di Verona" con lo stanziamento di L. 25.000.000.
Correlativamente, viene ridotto di L. 75 milioni lo stanziamento del Cap. 725 (partita "Veneto Sviluppo S.p.A.") dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.
Art. 2
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 9 , avente per oggetto: "Contributi della Regione a favore della Fondazione Querini-Stampalia di Venezia", nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 al Titolo I Sezione II - Rubrica 5 è iscritto il cap. 246, denominato "Contributo a favore della Fondazione Querini-Stampalia di Venezia", con lo stanziamento di L. 25 milioni.
Correlativamente, viene ridotto di lire 25 milioni lo stanziamento del cap. 725 (partita "Sviluppo edilizia residenziale") dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.
Art. 3
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".
Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare complessivo dello stato di previsione risulta aumentato di lire 17.167.085.801.
Art. 4
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".
Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare complessivo dello stato di previsione risulta aumentato di lire 17.167.085.801.
Art. 5
In dipendenza dalle variazione disposte nei precedenti articoli della presente legge, gli elenchi n. 2 e n. 3 annessi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 vengono aggiornati e modificati come risulta, rispettivamente, nelle allegate tabelle "C" e "D".
Art. 6
Le somme stanziate dall'art. 10 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 25 , per l'esercizio 1974 vanno iscritte, a parziale modifica di quanto disposto al secondo comma dello stesso articolo, anziché ai capitoli 177, 178, rispettivamente ai capitoli 172, 173 di nuova istituzione.
Art. 7
All'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 , il riferimento al cap. 223, denominato "Assegnazione di borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato", con lo stanziamento di L. 230 milioni, deve ritenersi sostituito dal riferimento al capitolo di nuova istituzione 222 bis, avente la medesima denominazione e uguale stanziamento.
Art. 8
Nell'elenco n. 1 "Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 ai sensi dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440" è incluso il capitolo 465 "Contributo alle Amministrazioni provinciali per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali (art. 10 della legge 16 settembre 1960, n. 1014).
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Tabella "A" - Tabella di variazione allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 . OMESSA

Tabella "B" - Tabella di variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 - OMESSA

Tabella "C" - Capitolo 530 del bilancio di previsione 1974 Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione - OMESSA

Tabella "D" - Capitolo 725 del bilancio di previsione 1974 Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione - OMESSA

Tabella "E" - Capitolo 531 del bilancio di previsione 1974 Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione - OMESSA

Tabella "F" - Capitolo 726 del bilancio di previsione 1974 .Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione - OMESSA


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