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Legge regionale 24 aprile 1975, n. 40 (BUR n. 17/1975)

Norme per l’accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche

Legge regionale 24 aprile 1975, n. 40 (BUR n. 17/1975) (Abrogata)

NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Legge abrogata dall’articolo 31, della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57



SOMMARIO
Legge regionale 24 aprile 1975, n. 40 (BUR n. 17/1975)

NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1
Per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli Enti locali e dei loro Consorzi ammesse a fruire di contributi regionali si applicano le norme di cui ai successivi articoli.
Art. 2
L'Ente beneficiario del contributo regionale può esperire la gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori sulla base del solo parere favorevole degli organi consultivi di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 .
I pareri di cui al comma precedente dovranno essere espressi entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dei relativi progetti.
Alla stipulazione dei contratti con le Imprese aggiudicatarie e alla consegna dei lavori si procederà dopo che sia intervenuta la formale approvazione del progetto da parte del Presidente della Giunta regionale e l'affidamento della concessione del mutuo da parte dell'Istituto mutuante.
Le gare per l'aggiudicazione dei lavori dovranno essere indette comunque non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione della intervenuta approvazione del progetto, a pena di decadenza di contributo.
Le somme resesi così disponibili sono utilizzate, su deliberazione della Giunta regionale, per la concessione di ulteriori contributi per eventuali maggiori spese derivanti all'appalto di opere in corso già ammesse a contributo regionale.
Art. 3
Il limite di competenza di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , è elevato fino a lire 500 milioni.
Art. 4
Le gare per l'aggiudicazione dei lavori andate deserte possono essere subito rinnovate con ammissione di offerta in aumento senza l'obbligo di preventiva pubblicazione, sempre che sia comunque garantita la copertura della maggiore spesa.
Se anche la gara in aumento va deserta l'Ente potrà aggiudicare i lavori a mezzo trattativa privata.
La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 20 giorni decorrenti dall'esecutività del contratto.
Qualora le opere interessino immobili da espropriare il termine indicato nel comma precedente decorre dalla data di occupazione, anche temporanea, degli immobili stessi.
Art. 5
Gli eventuali lavori di variante o suppletivi a progetti approvati, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, possono essere eseguiti senza necessità di preventivi pareri di organi consultivi né di formale approvazione superiore.
L'esecuzione dei maggiori e diversi lavori è consentita, anche con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e delle economie per i ribassi d'asta, a condizione che l'importo maggiorato non superi i sei quinti dell'originario e che tali maggiori e diversi lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.
I lavori suppletivi o di variante di cui al precedente comma, previo accertamento delle condizioni soprariportate, saranno approvati unitamente al certificato di collaudo e sulla base del parere espresso dal collaudatore medesimo.
La nomina del collaudatore delle opere è di competenza della Giunta regionale.
Per le eventuali perizie suppletive e di variante che eccedono i limiti ed i casi previsti dal presente articolo restano in vigore le competenze di cui alla succitata legge regionale n, 27, nonché le vigenti procedure in materia di approvazione, salvo quanto disposto dal precedente art. 3.
Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro tre mesi dalla data dell'incarico.
Art. 6
Per le opere di cui all'art. 1 della presente legge gli eventuali verbali di concordamento nuovi prezzi, le eventuali proroghe contrattuali e tutti gli altri atti di gestione di carattere tecnico ed amministrativo sono sottoposti al solo parere della Commissione Consultiva in materia di LL.PP. di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , senza limiti di valore.
I componenti, che facciano parte della Commissione di cui al precedente comma in rappresentanza di un ufficio statale o regionale possono essere sostituiti da altro membro dello stesso ufficio di volta in volta a ciò delegato.
Art. 7
Fino al 31 dicembre 1975, al fine di assicurare condizioni di effettiva ed immediata operatività, le opere di cui all'art. 1 della presente legge sono dichiarate urgenti ai fini del quarto comma dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
Tutti i lavori relativi alle opere per le quali è concesso un contributo regionale sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.
Art. 8
Le opere di cui all'art. 1 della presente legge devono essere realizzate in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Nel caso in cui l'Ente interessato, per motivate ragioni di ordine tecnico o di pubblico interesse, sia costretto a scegliere per la realizzazione delle opere aree diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico vigente o soltanto adottato la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo da parte dello stesso Ente costituisce adozione di variante, senza essere soggetta alla preventiva autorizzazione, fermo restando l'obbligo di pubblicazione della variante stessa ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
In tale ipotesi l'approvazione del progetto con decreto da parte del Presidente della Giunta regionale comporta rispettivamente l'approvazione della variante oppure il vincolo di destinazione per le aree stesse in sede di approvazione dello strumento urbanistico.
Art. 9
Per i lavori finanziati a totale carico della Regione o ammessi a fruire di contributi in conto capitale, la Giunta regionale è autorizzata ad accreditare in favore degli enti interessati, su appositi conti speciali vincolati, il 90 per cento degli importi impegnati per ciascuna opera ammessa a contributo.
Il responsabile dell'Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio autorizza i prelievi in base agli stati di avanzamento dei lavori.
Gli interessi maturati sui fondi di cui al I comma sono a credito della Regione.









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