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Legge regionale 29 aprile 1975, n. 43 (BUR n. 17/1975 ed. straordinaria)

Adeguamento del finanziamento per gli interventi previsti dall'art. 4 della legge regionale 10 luglio 1973, n. 15, concernente norme per la realizzazione di impianti sportivi

Legge regionale 29 aprile 1975, n. 43 (BUR n. 17/1975 ed. straordinaria) (Abrogata)

ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1973, n. 15 , CONCERNENTE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6


SOMMARIO
Legge regionale 29 aprile 1975, n. 43 (BUR n. 17/1975) (Novellazione)

ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1973, n. 15 , CONCERNENTE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI


Articolo unico
L'ammontare dello stanziamento di cui al cap. 5900 del bilancio di previsione della spesa 1975, da erogarsi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 , è aumentato di lire 50 milioni.
Alla copertura del nuovo onere si provvede mediante detrazione di lire 50 milioni dallo stanziamento iscritto al cap. 5800 del bilancio 1975, disposto dalla legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 che viene di conseguenza prorogata di un anno.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione:
Cap. 5800 "Contributi ventennali a favore di Comuni o Consorzi di Comuni per la costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti per la pratica sportiva"



L. 50.000.000
in aumento:
cap. 5900 "Contributi "una tantum" della Regione in favore di enti, associazioni, sodalizi per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, e per l'installazione di attrezzature tecnico-sportive"




L. 50.000.000


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