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Legge regionale 29 aprile 1975, n. 44 (BUR n. 17/1975 ed. straordinaria)

Interventi straordinari per opere di salvaguardia igienica e nel settore degli impianti fognari e di depurazione

Legge regionale 29 aprile 1975, n. 44 (BUR n. 17/1975 ed. straordinaria) (Abrogata)

INTERVENTI STRAORDINARI PER OPERE DI SALVAGUARDIA IGIENICA E NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6


SOMMARIO
Legge regionale 29 aprile 1975, n. 44 (BUR n. 17/1975)

INTERVENTI STRAORDINARI PER OPERE DI SALVAGUARDIA IGIENICA E NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE

Art. 1
La Regione, nell'ambito dell'azione di risanamento dell'ambiente e di disinquinamento dei corpi idrici, è autorizzata a disporre un finanziamento straordinario di lire 3 miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche per la salvaguardia igienica e nel settore degli impianti di fognatura e di depurazione.
Art. 2
I fondi di cui al precedente art. 1 verranno destinati per l'esecuzione delle seguenti opere e nella seguente misura:
a)
per il risanamento del bacino idrografico del torrente Chiampo, mediante la costruzione di una fognatura consorziale nei Comuni di Arzignano e Chiampo;


L. 1.000.000.000
b)
per il risanamento del Lago di Garda mediante la costruzione di una fognatura consorziale da progettare secondo le indicazioni di massima formulate dalla Giunta regionale;



L. 1.000.000.000
c)
per il risanamento della spiaggia di Sottomarina (Chioggia):
1. mediante la costruzione di un impianto consortile per la depurazione degli scarichi nel Bacchiglione dei Comuni di Padova, Noventa Padovana, Saonara e del Consorzio della Zona Industriale di Padova;
2. mediante interventi di salvaguardia igienica da realizzarsi alla foce del Brenta in Comune di Chioggia





L. 700.000.000

L. 250.000.000
d)
per il risanamento della spiaggia di Rosolina mediante l'avvio della costruzione di impianti di fognatura.

L. 50.000.000
Art. 3
I fondi, nella misura prevista nell'art. 2, verranno assegnati rispettivamente: a) al Consorzio fra i Comuni di Arzignano, Chiampo e Montorso;
b) al Consorzio della Riviera Veronese del Garda;
c) al consorzio zona industriale di Padova e il Comune di Chioggia;
d) al comune di Rosolina.
Art. 4
Gli Enti concessionari dovranno presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i progetti esecutivi per l'approvazione da parte della Regione, redatti in conformità ai progetti generali o ai piani di massima.
Art. 5
I progetti esecutivi verranno approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti gli organi tecnici competenti.
Con il decreto di approvazione verrà altresì impegnato il finanziamento relativo.
I lavori previsti nei progetti sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.
Art. 6
All'erogazione dei fondi si procederà su stati d'avanzamento dei lavori vistati dagli Uffici del Genio Civile Regionale competente per territorio.
Alla nomina del collaudatore dei lavori provvederà la Giunta regionale.
Art. 7
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 3 miliardi, si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con un Istituto di Credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiore al 12 per cento annuo e con periodo di ammortamento di 20 anni, a partire dall'esercizio finanziario 1975.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento previsto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 8
La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in L. 317.000.000 annuali, comprensiva della quota capitale e della quota interessi.
Ad essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al cap. 5300 (partita: "Oneri concessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi") e al cap. 7261.
Per gli anni successivi la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.
Art. 9
Il presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Per gli esercizi finanziari successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.








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