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Legge regionale 29 aprile 1975, n. 45 (BUR n. 17/1975 ed. straordinaria)

Finanziamento straordinario per la viabilità provinciale

Legge regionale 29 aprile 1975, n. 45 (BUR n. 17/1975 ed. straordinaria) (Abrogata)

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER LA VIABILITÀ PROVINCIALE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6


SOMMARIO
Legge regionale 29 aprile 1975, n. 45 (BUR n. 17/1975)

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER LA VIABILITA' PROVINCIALE

Art. 1
In attuazione del Programma regionale 1975, approvato dal Consiglio regionale con legge 23 gennaio 1975, n. 10, la Regione è autorizzata a concedere alle Amministrazioni Provinciali contributi straordinari in capitali sulla spesa necessaria per l'ammodernamento, la nuova costruzione e la rettifica di strade provinciali.
Art. 2
La somma messa a disposizione dalla presente legge, pari a 2.500 milioni, è ripartita come segue:
Provincia di Belluno:
Lavori di costruzione 2° lotto S.P. n. 20 della "Val Fiorentina";


L. 358.000.000
Provincia di Padova:
Lavori di costruzione variante S.P. n. 94 "Contarina" e di sistemazione S.P. n. 38 "Scapacchiò";


L. 357.000.000
Provincia di Rovigo:
Lavori di sistemazione S.P. n. 12 "Crocetta-Stienta";

L. 357.000.000
Provincia di Treviso:
Lavori di costruzione 2° tronco S.P. n. 62 del Vallio "Treviso - Mare";


L. 357.000.000
Provincia di Venezia:
Ammodernamento, sistemazione, razionalizzazione di incroci delle seguenti strade:

S.P. n. 30 "Oriago - Marano Veneziano - Caltana"

S.P. n. 22 "Piazza Mercato - S. Bruson"

S.P. n. 25 "S. Maria di Sala - Fiesso d'Artico"

S.P. n. 54 "S. Donà di Piave - Caorle"

S.P. n. 34 "Mirano - Pianiga"

S.P. n. 38 "Zelarino - Maerne - Noale - Massanzago"

S.P. n. 32 "Miranese"

S.P. n. 53 "S. Donà - Ponte Ramo - Ponte Crepaldo"

S.P. n. 18 "Camponogara - Caltroci"

S.P. n. 45 "Losson - Meolo"

S.P. n. 26 "Mirano - Dolo"

S.P. n. 55 "Noventa - Cessalto";
L. 357.000.000
Provincia di Verona:
Lavori costruzione sulla Direttissima per Legnago;

L. 357.000.000
Provincia di Vicenza:
Lavori di costruzione 1° lotto S.P. n. 7 "Gasparona"

L. 357.000.000
Art. 3
Nei limiti delle somme ripartite l'ammontare del contributo regionale, potrà corrispondere, su richiesta dell'Amministrazione Provinciale interessata, anche al 100 per cento della spesa ammissibile.
La spesa ammissibile, ai fini della concessione del contributo, comprende, oltre al costo delle opere, l'indennità di esproprio per l'acquisizione delle aree necessarie e l'onere per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 4
I progetti esecutivi delle opere previste nel programma di cui all'art. 2 dovranno essere presentate entro 2 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Il Presidente della Giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, all'approvazione dei progetti delle opere ed alla concessione del contributo regionale.
L'approvazione dei progetti delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti.
La Giunta regionale eserciterà la vigilanza delle opere a mezzo degli Uffici del Genio Civile regionale, i quali provvederanno anche a vistare gli stati d'avanzamento dei lavori.
La nomina dei collaudatori delle opere è di competenza della Giunta regionale.
Art. 6
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 2.500 milioni, si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiore al 12 per cento e con periodo di ammortamento di 20 anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 7
La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in lire 265 milioni annuali, comprensive della quota capitale e della quota interessi.
Ad essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al cap. 5300 - Partita: "Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi" - e al capitolo 7261.
Per gli anni successivi la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.
Art. 8
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Per gli esercizi successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

















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