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Legge regionale 29 aprile 1975, n. 46 (BUR n. 17/1975 ed. straordinaria)

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , concernente 'l'organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale'

Legge regionale 29 aprile 1975, n. 46 (BUR n. 17/1975 ed. straordinaria) (Abrogata)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 1973, n. 25 , CONCERNENTE "L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE"

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12


SOMMARIO
Legge regionale 29 aprile 1975, n. 46 (BUR n. 17/1975) (Novellazione)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 1973, n. 25 , CONCERNENTE "L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE"

Art. 1
Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i parametri 130, 145, 185, corrispondenti alle qualifiche funzionali di Operatore, Applicato - Operatore Qualificato, Coadiutore - Operatore Capo, indicate al comma 15 dell'art. 50 della legge regionale 29 novembre 1973, n. 25 , sono rispettivamente elevati a 150, 165, 195.
Art. 2
In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , il limite individuale per il lavoro straordinario del personale con la qualifica di Operatore, Operatore Qualificato ed Operatore Capo, che presta la propria attività in collaborazione diretta con gli organi istituzionali della Regione, può, in caso di assoluta necessità, essere elevato a 500 ore annue; per il restante personale, semprechè presti la propria attività in collaborazione diretta con gli organi istituzionali della Regione, tale limite può essere elevato a 360 ore annue.
Art. 3
La spesa annua derivante dalla presente legge prevista in L. 300 milioni per gli effetti di cui all'art. 1 e in L. 40 milioni per gli effetti di cui all'art. 2, fa carico rispettivamente ai cap. 400 e 421 del bilancio di spesa per l'esercizio in corso.
Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio dei rispettivi esercizi.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.










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