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Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 (BUR n. 19/1975)

Costituzione della Veneto sviluppo S.p.A.

Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 (BUR n. 19/1975)

COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO S.P.A. (1)

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni da denominarsi « Veneto Sviluppo SpA » di cui dovrà essere riservata alla Regione la totalità del capitale sociale( 2). Omissis ( 3)
2. La Giunta regionale esercita il controllo analogo su Veneto Sviluppo S.p.A. e, per suo tramite, sulle sue controllate destinatarie di affidamenti in house, secondo le previsioni del diritto comunitario e della legislazione nazionale vigenti. La Giunta regionale approva lo statuto della Veneto Sviluppo S.p.A. e le sue modifiche. ( 4)( 5) ( 6)

Art. 2 (7)

1. La Veneto Sviluppo S.p.A. opera prevalentemente a supporto della Regione e dei suoi enti. Essa, in armonia con lo Statuto della Regione del Veneto nei limiti imposti dalla Costituzione italiana e dalla legislazione comunitaria e statale in materia, secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel quadro delle politiche di programmazione regionale concorre, anche per il tramite delle proprie società controllate: ( 8)
a) alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale strumento di attuazione della programmazione regionale;
b) alla promozione dell’attiva presenza e competitività, nei mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto, anche collaborando con soggetti pubblici e privati, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;
c) alla promozione della formazione e del consolidamento delle strutture finanziarie delle imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;
d) all’attrazione degli investimenti nel territorio del Veneto, anche per favorire il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti; ( 9)
d bis) ad agire in contesti aziendali, anche sostenendo operazioni innovative come l’acquisizione di imprese da parte dei dipendenti; ( 10)
d ter) alla promozione e al sostegno di iniziative di reindustrializzazione; ( 11)
d quater) all’accrescimento e al consolidamento dei livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile, al fine di migliorare la competitività del sistema produttivo. ( 12)
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lo Statuto della Veneto Sviluppo S.p.A. deve prevedere che i proventi derivanti dalle attività svolte dalla Società siano destinati allo sviluppo dell’economia del territorio e a realizzare le finalità istituzionali di cui alla presente legge.( 13)

Art. 3 (14)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 Veneto Sviluppo S.p.A., in qualità di capogruppo, provvede alla gestione delle proprie partecipazioni.
2. Veneto Sviluppo S.p.A. può acquisire nuove partecipazioni in altre società esclusivamente previa autorizzazione da parte della Giunta regionale. Si prescinde dall’autorizzazione quando le partecipazioni in altre società hanno finalità di investimento temporaneo.
3. Veneto Sviluppo S.p.A. può altresì, anche per il tramite di proprie controllate, in conformità alla vigente normativa e ai relativi statuti e con la finalità pubblica di supporto al sistema produttivo e di sviluppo economico, imprenditoriale e occupazionale con particolare attenzione al territorio regionale:
a) promuovere e gestire fondi di private equity e private debt destinati alla crescita e al consolidamento, in via prevalente, delle piccole e medie imprese operanti sul territorio regionale, con raccolta estesa a investitori istituzionali;
b) investire in quote di fondi di private equity e private debt, anche gestiti da una propria società controllata di gestione del risparmio;
c) investire in partecipazioni e strumenti di debito delle imprese venete attraverso operazioni di private equity e private debt aventi carattere temporaneo;
d) prestare consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese, e nella gestione di patrimoni, che presentino interesse per la realizzazione di programmi economici e di piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;
e) svolgere funzioni di cessione, anche pro soluto, al sistema creditizio, dei crediti per spese di investimento, certi, liquidi ed esigibili, vantati da piccole e medie imprese venete nei confronti del sistema degli enti locali e delle autonomie funzionali.
4. Al fine di contenere i costi e realizzare economie di scala, Veneto Sviluppo S.p.A. può accentrare l’esercizio di servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle società controllate nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi.
5. Nel rispetto delle previsioni del diritto comunitario e della legislazione nazionale vigenti per le società in house, la Giunta regionale esercita, per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A., il controllo analogo sulle società controllate destinatarie di affidamenti diretti.

Art. 4 (15) (16) (17)

1. Gli interventi di cui all’articolo 3 sono svolti dalla società, in ambito nazionale ed estero, secondo le modalità previste dalla normativa statale vigente, in favore di imprese, consorzi ed enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere svolti anche in favore di imprese, consorzi ed enti con sede o stabilimento al di fuori del territorio del Veneto, qualora si tratti:
a) di interventi finalizzati alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto socio-economico regionale;
b) di interventi in favore di imprese esercitate da società, nelle quali partecipino in misura rilevante imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto.
3. Gli interventi della società di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, saranno prevalentemente indirizzati a favore di imprese con elevate potenzialità di sviluppo e con priorità per quelle che esercitano la loro attività nelle aree o nei settori da rafforzare, individuati dalla programmazione regionale.

Art. 5 (18)

1. Veneto Sviluppo S.p.A. assolve agli obblighi di comunicazione verso la Giunta regionale, anche ai fini del controllo analogo, secondo le previsioni della normativa e delle direttive regionali, e predispone:
a) una relazione semestrale sull’attività svolta e su quella in corso di attuazione, riferita alla gestione delle partecipazioni e alle attività di cui all’articolo 3, da inviare alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del semestre di riferimento;
b) un budget economico annuale della Società e del gruppo di società da essa controllate da inviare alla Giunta regionale entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, da approvare successivamente dall’assemblea societaria.

Art. 6 (19)

Il bilancio di esercizio della Veneto Sviluppo SpA con le relazioni degli Amministratori e del Collegio sindacale e il verbale di approvazione dell’Assemblea, dovrà essere presentato al Consiglio regionale, a cura della Giunta, ai sensi dell’ art62 dello Statuto regionale.

Art. 7 (20)

1. Per la nomina dei componenti degli organi della società di competenza della Regione trova applicazione la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.
2. L’organo amministrativo è costituito secondo le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
3. Nel caso in cui l’Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenendo conto delle esigenze dei costi, disponga che la stessa sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, le designazioni dei componenti sono effettuate dal Consiglio regionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze.
4. I componenti degli organi amministrativi e di controllo della società devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016, oltre a quelli ulteriori eventualmente stabiliti dallo statuto.
5. Lo statuto stabilisce le modalità organizzative e di funzionamento della società, ivi compresa la disciplina sulle situazioni di conflitto di interesse, nel rispetto delle norme sulle società contenute nel Codice civile e delle norme generali di diritto privato e nel rispetto del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Art. 8 (21)

Per la costituzione della Veneto Sviluppo SpA è autorizzata la sottoscrizione di azioni fino al complessivo importo di L. 255.000.000 pari al 51 per cento del capitale sociale. ( 22)
La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della Veneto Sviluppo S.p.A. con un’erogazione stabilita annualmente dalla legge di bilancio e disposta con atto della Giunta regionale, previa trasmissione, da parte della società stessa, del programma annuale di attività di cui all’articolo 5. ( 23)
Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1, la Giunta regionale, con le forme e le modalità stabilite dalla normativa vigente, è autorizzata ad approvare aumenti gratuiti del capitale sociale della "Veneto Sviluppo S.p.A.". ( 24)
La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad approvare aumenti onerosi del capitale sociale della Veneto Sviluppo S.p.A. mediante conferimento di partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in altre società, nell’ambito di un processo di razionalizzazione delle stesse, sentito il parere della competente Commissione consiliare ed entro il limite di euro 10.000.000,00. ( 25) ( 26)

Art. 9

Alla copertura degli oneri dipendenti dalla presente legge si provvede per l’esercizio 1975 mediante riduzione dell’importo di L. 500.000.000 dal fondo globale per il finanziamento di spesa in conto capitale derivante da provvedimenti legislativi in corso di formazione alla partita « Veneto Sviluppo SpA » accantonati al cap. 7250 del bilancio di spesa esercizio 1975.
Nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1975 sono iscritti i seguenti capitoli:
- al titolo I, Sez. IV Rubrica I il cap. 4030 dal titolo « Concorso annuale della Regione agli oneri della SpA Veneto Sviluppo », con lo stanziamento di L. 245.000.000. Lo stanziamento di cui sopra sarà ripetuto nei successivi esercizi;
- al titolo II, Sez. I Rubrica II è iscritto solo per l’esercizio 1975 il cap. 5380 dal titolo « Partecipazione azionaria della Regione alla SpA Veneto Sviluppo con lo stanziamento di L. 255.000.000.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Note

( 1) L’articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 dispone la riorganizzazione e riordino delle funzioni della società Veneto Sviluppo e la individuazione del gruppo di partecipazioni regionali facente capo a Veneto Sviluppo, quale società finanziaria della Regione del Veneto a cui affidare le attività di natura finanziaria finalizzate allo sviluppo economico e sociale del proprio territorio, con particolare riguardo al sostegno delle imprese; vedi in dettaglio la disciplina dell’articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
L'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 aveva istituito presso la Veneto Sviluppo SpA un fondo di rotazione per agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese e l'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 ne aveva disciplinato il funzionamento. Gli articoli 22 e 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 avevano soppresso i fondi istituiti presso la Veneto Sviluppo dalla legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 ; 6 maggio 1985, n. 51; 30 gennaio 1995, n. 3; 10 aprile 1998, n. 16; 28 gennaio 1997, n. 3; 18 marzo 1999, n. 9, istituendo un unico fondo di rotazione per il finanziamento delle piccole e medie imprese.
( 2) Periodo modificato da lett. a) comma 1 art. 2 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 che ha sostituito le parole: “la maggioranza assoluta del capitale” con le seguenti: “la totalità del capitale sociale”.
( 3) Secondo periodo soppresso da lett. b) comma 1 art. 2 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 . In precedenza sostituito da comma 1 art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 il quale disponeva: “Potranno essere soci della Veneto Sviluppo SpA, oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie.”.
In precedenza il testo così disponeva “Potranno essere soci della Veneto Sviluppo SpA, oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e non territoriali, e società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, o loro consorzi nonché società che esercitano attività bancaria e finanziaria ovvero loro partecipate facenti parte dello stesso gruppo bancario, con esclusione delle società fiduciarie.”.
( 4) Comma sostituito da lett. c) comma 1 art. 2 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 5) L’articolo 16 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 detta disposizioni attuative disponendo che: “Art. 16 - Disposizioni attuative e finali.
1. Le Società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. adeguano il proprio statuto conformandolo alle previsioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, nel rispetto della disciplina prevista per le società in house dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni, periodo trascorso il quale si prescinde dal parere.
2. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di società regionali di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Veneto Sviluppo S.p.A. predispone un piano industriale volto ad illustrare il progetto di riorganizzazione della società, anche da un punto di vista economico - finanziario, da trasmettere, nei successivi dieci giorni, alla Giunta regionale.”.
( 6) Si richiama anche l’articolo 17 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 ai sensi del quale i conferimenti in Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in Veneto Innovazione S.p.A. e in FIN.EST. S.p.A. avvengono secondo le disposizioni del Codice civile in materia.
( 7) Articolo sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 .
( 8) Alinea modificata da lett. a) comma 1 art. 3 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 che dopo le parole: “La Veneto Sviluppo S.p.A.” ha inserito le parole: “opera prevalentemente a supporto della Regione e dei suoi enti. Essa,” e ha sostituito le parole: “e nei limiti imposti dalla Costituzione italiana, concorre” con le seguenti: “nei limiti imposti dalla Costituzione italiana e dalla legislazione comunitaria e statale in materia, secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel quadro delle politiche di programmazione regionale concorre, anche per il tramite delle proprie società controllate:”.
( 9) Lettera sostituita da lett. b) comma 1 art. 3 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 10) Lettera inserita da lett. c) comma 1 art. 3 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 11) Lettera inserita da lett. d) comma 1 art. 3 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 12) Lettera inserita da lett. d) comma 1 art. 3 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 13) Comma inserito da comma 2 art. 3 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 14) Articolo sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 . In precedenza modificato da comma 1 dell’art. 68 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 , e sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 , e da art. 1, legge regionale 16 agosto 1983, n. 43 e modificato da art. 1 legge regionale 30 novembre 1987, n. 59
( 15) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 15 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi della medesima legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 16) Articolo così sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 .
( 17) L'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede interventi a favore delle imprese del settore agricolo e della trasformazione e commercializzazione in deroga alle limitazioni previste dal presente articolo. In particolare è prevista l'attivazione presso la società di un fondo di rotazione destinato all'attivazione di operazioni di credito agevolato. Sempre in deroga alle limitazioni è istituito dall'articolo 58 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 40 il fondo pluriennale per l'innovazione tecnologica in agricoltura.
( 18) Articolo sostituito da comma 1 art. 5 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 . In precedenza sostituito dall’art. 2, legge regionale 30 novembre 1987, n. 59 .
( 19) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 15 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi della medesima legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 20) Articolo sostituito da comma 1 art. 6 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 21) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 15 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi della medesima legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 22) Quota azionaria elevata a 5 miliardi da art. 1, legge regionale 7 dicembre 1979, n. 92 e di ulteriori 5.100 milioni dell’art. 3, legge regionale 30 novembre 1987, n. 59 . L’art. 50 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 al comma 1 autorizza la Giunta regionale a procedere a ricapitalizzare la società fino all’importo di eruo 3.000.000,00.
( 23) Comma sostituito da art. 3 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 . In precedenza sostituito dall’art. 2, legge regionale 16 agosto 1983, n. 43 , modificato da art. 44 comma 1 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , infine sostituito da art. 10 comma 1 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
Inoltre il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ha disposto che: "2. Al fine di predisporre un progetto per la riorganizzazione e la razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, la Giunta regionale si avvale della società "Veneto Sviluppo S.p.A.", assegnando per tale attività un contributo straordinario per l'anno 1999 di lire 250 milioni (capitolo n. 20002).".
( 24) Comma aggiunto da comma 1 art. 5 legge regionale 20 novembre 2003, n. 31 .
( 25) Comma aggiunto da comma 2 art. 50 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 26) L’articolo 9 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 , come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 , relativo all’autorizzazione di partecipazioni societarie detenute da società necessarie e strumentali della Regione al comma 1 bis prevede che “....la Giunta regionale è autorizzata ad approvare aumenti di capitale onerosi, in deroga al limite di cui al comma quarto dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto sviluppo SpA” e successive modificazioni, e comunque non oltre l’importo di euro 40.000.000,00.”


SOMMARIO
Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 (BUR n. 19/1975)

COSTITUZIONE DELLA VENETO SVILUPPO S.P.A.

Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni da denominarsi "Veneto Sviluppo S.p.A." di cui dovrà essere riservata alla Regione la maggioranza assoluta del capitale. Potranno essere soci della Veneto Sviluppo S.p.A., oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e non territoriali, e società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, o loro consorzi.
Il Consiglio regionale approverà con apposita deliberazione lo Statuto della "Veneto Sviluppo S.p.A.".
Art. 2
La Veneto Sviluppo S.p.A. dovrà operare nel territorio regionale al fine di concorrere, nei limiti di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e alle norme dello Statuto della Regione, alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti, quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale espressa dai competenti organi della Regione.
Art. 3
La società dovrà perseguire gli scopi di cui all'articolo precedente:
a) mediante la promozione, la predisposizione e il potenziamento, direttamente o in consorzio con enti pubblici, di aree e infrastrutture anche di servizio che consentano o favoriscano insediamenti produttivi e turistici, e mediante l'attività di leasing, con destinazione a esercizio di impresa nell'ambito della Regione, di beni immobili o attrezzature produttive;
b) mediante l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale, anche con la formazione di organizzazioni specifiche, ad ogni impresa o consorzio di imprese che comunque presenti interesse per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;
c) mediante l'assunzione di partecipazioni minoritarie in società di nuova costruzione, per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che promuovano nuove iniziative imprenditoriali e operino nell'ambito della Regione, ed abbiano fini rispondenti alle indicazioni dei programmi economici regionali;
d) mediante l'assistenza finanziaria alle imprese di cui alla lettera c) con esclusione delle operazioni che comunque possano essere soggette alla disciplina della legge bancaria (8 marzo 1938, n. 141).
Le partecipazioni assunte ai sensi della lettera c), considerate al loro valore nominale e le operazioni di cui alla lettera d) non potranno superare nel loro complesso un ammontare pari al 30 per cento del capitale sociale e delle riserve della Veneto Sviluppo.
La Società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare o immobiliare necessaria allo svolgimento delle attività sopra elencate.
Art. 4
Gli interventi della Società di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, dovranno essere indirizzate a favore di piccole e medie imprese di elevato livello tecnologico e capacità produttiva, con preferenza per quelle che possono contribuire in maggior misura all'aumento dell'occupazione, con priorità per quelle che esercitino la loro attività nelle aree depresse della Regione.
Art. 5
La Veneto Sviluppo S.p.A. presenterà alla Giunta regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmativa per l'anno successivo, conforme agli indirizzi della programmazione regionale. La relazione dovrà essere allegata al bilancio di previsione della Regione, ai sensi dell'art. 58 dello Statuto.
Art. 6
Il bilancio di esercizio della Veneto Sviluppo S.p.A. con le relazioni degli Amministratori e del Collegio sindacale e il verbale di approvazione dell'Assemblea, dovrà essere presentato al Consiglio regionale, a cura della Giunta, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto regionale.
Art. 7
La Regione sarà rappresentata nell'assemblea della Veneto Sviluppo S.p.A. dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
La Regione provvederà a nominare propri rappresentanti, in proporzione alla partecipazione azionaria, nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, a norma degli artt. 2458 c.c. e seguenti e dell'art. 50 dello Statuto regionale.
Per la nomina dei componenti di spettanza della Regione nel Consiglio di amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza e a tale scopo ciascun consigliere non può votare più di due terzi dei nomi proposti.
Lo Statuto della Veneto Sviluppo S.p.A. stabilirà i requisiti per l'eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche di amministratore o di sindaco della società, escludendone i membri del Consiglio regionale.
Art. 8
Per la costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A. è autorizzata la sottoscrizione di azioni fino al complessivo importo di L. 255.000.000 pari al 51 per cento del capitolo sociale.
E' altresì autorizzato un concorso regionale agli oneri della S.p.A. Veneto Sviluppo dipendenti dallo svolgimento delle attività previste all'art. 3, lett. b) della presente legge fino alla concorrenza di L. 245.000.000 annue.
Art. 9
Alla copertura degli oneri dipendenti dalla presente legge si provvede per l'esercizio 1975 mediante riduzione dell'importo di L. 500.000.000 dal fondo globale per il finanziamento di spesa in conto capitale derivante da provvedimenti legislativi in corso di formazione alla partita "Veneto Sviluppo S.p.A." accantonati al cap. 7250 del bilancio di spesa esercizio 1975.
Nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1975 sono iscritti i seguenti capitoli:
- al titoli I, Sez. IV - Rubrica I - il cap. 4030 del titolo "Concorso annuale della Regione agli oneri della S.p.A. Veneto sviluppo", con lo stanziamento di L. 245.000.000.
Lo stanziamento di cui sopra sarà ripetuto nei successivi esercizi;
- al titolo III, Sez. I - Rubrica II - è iscritto solo per l'esercizio 1975 il cap. 5380 dal titolo "Partecipazione azionaria della Regione alla S.p.A. Veneto Sviluppo con lo stanziamento di L. 255.000.000.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgenti ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.





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