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Legge regionale 3 maggio 1975, n. 48 (BUR n. 19/1975)

Norme per la gestione del patrimonio delle Regole Ampezzane

Legge regionale 3 maggio 1975, n. 48 (BUR n. 19/1975) (Abrogata)

NORME PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLE REGOLE AMPEZZANE

Legge abrogata dall’articolo 18, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26


SOMMARIO
Legge regionale 3 maggio 1975, n. 48 (BUR n. 19/1975)

NORME PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLE REGOLE AMPEZZANE

Art. 1
Ai sensi del Titolo III della legge 3 dicembre 1971, numero 1102 sono soggette alle disposizioni della presente legge le Regole Ampezzane e la loro Comunanza, costituite per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo.
Art. 2
Le Regole ampezzane associate nella Comunanza sono:
a) la Regola alta di Lareto;
b) la Regola alta di Abrizzola;
c) la Regola di Zuel;
d) la Regola di Campo;
e) la Regola di Pocol;
f) la Regola di Rumerlo;
g) la Regola di Cadin;
h) la Regola di Chiave;
i) la Regola Bassa di Lareto;
l) la Regola di Mandres;
m) la Regola di Fraina.
Art. 3
I rapporti tra le singole Regole e la Comunanza sono disciplinati dal laudo.
In caso di estinzione per qualsiasi causa di una Regola, i beni costituenti il suo patrimonio antico ai sensi del successivo articolo 8 sono devoluti alla Comunanza e rimangono soggetti alle norme contenute nello stesso art. 8.
Art. 4
La Comunità Montana può concedere alla Regola e alla Comunanza la realizzazione degli interventi attinenti o connessi alle loro specifiche funzioni. In tal caso viene attribuito alla Regola o alla Comunanza, limitatamente alla realizzazione degli stessi interventi, il medesimo trattamento previsto per gli enti pubblici a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 .
Tutti gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi si intendono estesi alle Regole e alla Comunanza di cui alla presente legge.
Art. 5
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le Regole e la Comunanza deliberano, con la maggioranza presta dal proprio laudo o comunque da quello della Comunanza, la ricognizione del laudo stesso, la sua redazione o rielaborazione, anche ai fini di armonizzarlo con le disposizioni di cui alla legge 3 dicembre 10971, n. 1102 e di cui alla presente legge.
Art. 6
Ai fini della prescritta pubblicità il laudo deve contenere norme atte a disciplinare:
a) le finalità della Regola o Comunanza e gli interventi possibili in armonia con gli obiettivi della Comunità Montana ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
b) l'acquisto, la perdita e la sospensione dello stato di regoliere;
c) l'ordinamento interno e la rappresentanza delle Regole e della Comunanza;
d) l'acquisto, il godimento, l'amministrazione e gli atti di disposizione del patrimonio;
e) la raccolta, la conservazione e la pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni regoliere;
f) i rapporti della Regola o Comunanza con le altre Regole e con la Comunanza;
g) l'approvazione di programmi, piani economici e bilanci;
h) la risoluzione delle controversie interne alla Regola o Comunanza;
i) le attività della Regola e della Comunanza in settori diversi da quello agro-silvo-pastorale.
Art. 7
Sino a quando le Regole non abbiano codificato in un proprio laudo le rispettive consuetudini si presume che la Regola sia retta dalle norme contenute nel laudo della Comunanza o in un laudo tipo che quest'ultima potrà deliberare.
Art. 8
Ai sensi e agli effetti dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, costituiscono il patrimonio antico delle Regole e della Comunanza i beni agro-silvo-pastorali intavolati nel libro fondiario al nome delle regole o della Comunanza, slavo quelli acquistati in data successiva al 31 dicembre 1952.
Rientrano comunque nel patrimonio antico i beni agro-silvo-pastorali riconosciuti di spettanza delle Regole o della Comunanza con decreto n. 31/60 del 23 marzo 1960 del Pretore di Cortina d'Ampezzo, emanato su domanda del Comune e delle undici Regole di Cortina d'Ampezzo.
Art. 9
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni trent'anni, ciascuna Regola e la Comunanza provvedono alla ricognizione generale del proprio patrimonio, indicandone la consistenza e, ove possibile, l'origine e la destinazione.
L'atto relativo è soggetto alle medesime forme di pubblicità previste per i bilanci.
Ove alle scadenze previste la Regola non abbia provveduto, può sostituirsi la Comunanza.
Art. 10
I beni agro-silvo-pastorali costituenti il patrimonio antico delle Regole e della Comunanza sono inalienabili, indivisibili e vincolati in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali e connessi.
Il vincolo è annotato nel libro fondiario, mediante apposizione nella partita tavolare relativa ai singoli beni della seguente dizione:
"Bene inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'art. 11 della legge 3dicembre 1971, n. 1102".
Alla prima annotazione si provvede a seguito della deliberazione di cui al precedente art. 9. Ferma la natura privata delle Regole e l'autonomia della loro disciplina, il vincolo di destinazione di cui ai precedenti commi è riconosciuto di interesse generale.
Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione gli immobili iscritti al catasto edilizio urbano e aventi già alla data di entrata in vigore della presente legge una destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale.
Art. 11
Fermi i vincoli di inalienabilità ed indivisibilità la Regola o Comunanza può deliberare la modifica della destinazione stabilita per i beni costituenti il suo patrimonio antico per consentirne l'utilizzazione a fini turistici, escluso qualunque insediamento di tipo residenziale.
La delibera, da adottarsi con la maggioranza prevista dal laudo, può riguardare soltanto beni di modesta entità e deve indicare la diversa utilizzazione prevista, nonché i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, in sostituzione dei primi e in misura tale da conservare comunque al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.
Ove la diversa utilizzazione prevista non sia realizzata direttamente dalla Regola o dalla Comunanza, nella delibera deve essere previsto altresì l'obbligo per i regolieri, o per i terzi ai quali essa venga eccezionalmente consentita, di mantenere per almeno un trentennio, sul bene o sui beni sottratti al vincolo agro-silvo-pastorale, la destinazione turistica pattuita.
Art. 12
Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo al Regola o comunanza deve sentire il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in ordine alla consistenza forestale e al vincolo idrogeologico e della Comunità Montana in ordine agli obiettivi della programmazione economica sociale della zona.
La deliberazione della Regola o comunanza ha effetto solo dopo che la Giunta regionale ha concesso apposita autorizzazione.
Gli estremi della deliberazione della Regola o comunanza e dell'autorizzazione regionale sono annotati nel libro fondiario, unitamente al vincolo imposto sui nuovi beni destinati ad attività agro-silvo-postorali e connesse, a norma dell'art. 11, secondo comma. Prima di tale annotazione è vietato sottrarre i beni vincolati anche solo in parte alla loro destinazione.
Art. 13
Ove la utilizzazione dei beni ai fini turistici, consentita a norma dei precedenti articoli, venga a cessare, i regolieri o i terzi che l'hanno realizzata hanno l'obbligo di ripristinare la primitiva destinazione dei beni a fini agro-silvo-pastorali, senza alcun onere per la Regola.
Art. 14
Sui beni costituenti il patrimonio antico delle Regole o della Comunanza possono essere consentiti temporaneamente usi diversi da quelli forestali, alle condizione seguenti:
a) che la relativa deliberazione sia adottata con la maggioranza prevista dal laudo;
b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo necessario per l'uso che si vuole consentire e comunque non superiore ai vent'anni;
c) che al termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione forestale;
d) che la scelta delle aree da utilizzare diversamente rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli;
e) che l'uso diverso temporaneamente consentito sia compatibile col piano generale di sviluppo della Comunità Montana.
Art. 15
Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo la Regola o comunanza deve sentire il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in ordine al rispetto della buona conduzione dei terreni e della Comunità Montana circa la compatibilità dell'iniziativa col piano generale di sviluppo economico e sociale della zona.
La deliberazione ha effetto solo dopo che la Giunta regionale abbia concesso apposito nulla-osta.
Art. 16
La costruzione di impianti di risalita, di piste di discesa e di ogni altra attrezzatura sportiva sui beni agro-silvo-pastorali della Regola o della comunanza possono essere consentiti solo eccezionalmente e nei limiti e alle condizioni previste dal rispettivo laudo, in modo da non compromettere il ripristino della destinazione forestale.
Art. 17
Le Regole e la Comunanza curano la gestione dei boschi e dei pascoli attraverso una idonea conduzione tecnica secondo un piano economico redatto nel rispetto del laudo, della buona tecnica forestale e degli interessi territoriali espressi in altri piani.
Art. 18
Sino a quando non si sia provveduto alla annotazione nel libro fondiario prevista dal precedente art. 10, restano fermi gli effetti delle iscrizioni effettuate anteriormente.








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