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Legge regionale 3 maggio 1975, n. 49 (BUR n. 19/1975)

Norme per la gestione del patrimonio delle Regole del Comelico

Legge regionale 3 maggio 1975, n. 49 (BUR n. 19/1975) (Abrogata)

NORME PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLE REGOLE DEL COMELICO

Legge abrogata dall’articolo 18, della legge regionale 19 agosto 1996, n. 26


SOMMARIO
Legge regionale 3 maggio 1975, n. 49 (BUR n. 19/1975)

NORME PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLE REGOLE DEL COMELICO

Art. 1
Ai sensi del titolo III della legge 3 dicembre 1971, numero 1102, sono soggette alle disposizioni della presente legge le Regole del Comelico costituite per il godimento, la amministrazione e la organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo.
Sono riconosciute quali Regole del Comelico:
a) la Regola di Padola;
b) la Regola di Dosoledo;
c) la Regola di Casamazzagno;
d) la Regola di Candide;
e) la Regola di San Nicolò;
f) la Regola di Costa;
g) la Regola di Tutta Danta;
h) la Regola di Mezza Danta;
i) la Regola di Santo Stefano;
l) la Regola di Costalissoio;
m) la Regola di Casada;
n) la Regola di Campolongo;
o) la Regola di San Pietro;
p) la Regola di Valle;
q) la Regola di Costalta;
r) la Regola di Presenaio.
Art. 2
Ai sensi de agli effetti dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 costituiscono il patrimonio antico delle Regole del Comelico i beni agro-silvo-pastorali iscritti nel registro immobiliare a nome della Regola, o che risultino di sua pertinenza anche se essa non è ancora intestataria nei registri, slavo quelli acquistati in data posteriore al 31 dicembre 1952.
Art. 3
Il patrimonio antico delle Regole è inalienabile, indivisibile e vincolato in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.
Il vincolo è annotato nel registro immobiliare mediante apposizione nel foglio relativo ai singoli beni della seguente dizione:
"Bene inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, a norma dell'art. 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102". Il vincolo è riconosciuto di interesse generale.
Sono esclusi dal vincolo e possono formare oggetto di libera contrattazione i beni immobili compresi nelle aree edificabili dei centri urbani previsti negli strumenti urbanistici. Alla prima annotazione si provvede a seguito della deliberazione di cui al successivo art. 4.
Art. 4
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ciascuna Regola provvede alla ricognizione dei beni costituenti il proprio patrimonio antico, indicandone la consistenza e, ove possibile, l'origine e la destinazione.
L'atto relativo è soggetto alle medesime forme e modi di pubblicità previsti per i bilanci.
Ove alla scadenza prevista dal primo comma la Regola non abbia provveduto, alla ricognizione dei beni provvede la Giunta regionale tramite l'ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.
Art. 5
Le Regole possono modificare la destinazione stabilita per i beni costituenti il loro patrimonio antico solo per consentirne l'utilizzazione a fini turistici, escluso qualunque insediamento di tipo residenziale.
La relativa delibera, da adottarsi con la maggioranza presta dal laudo o statuto, può riguardare soltanto beni di modesta entità e deve indicare la diversa utilizzazione prevista, nonché i nuovi beni che vengono vincolati alle attività agro-silvo-pastorali e connesse, in sostituzione dei primi e in misura tale da conservare comunque al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.
Ove la diversa utilizzazione prevista sia realizzata da terzi, nella delibera deve essere previsto altresì l'obbligo per costoro di mantenere per almeno un trentennio, sul bene o sui beni sottratti al vincolo agro-silvo-pastorale, la destinazione turistica pattuita.
Art. 6
Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo la Regola deve sentire il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste in ordine alla consistenza forestale ed al vincolo idrogeologico e della comunità montana territorialmente competente in ordine agli obiettivi della programmazione economico-sociale della zona.
La deliberazione della Regola ha effetto solo dopo che la Giunta regionale abbia concesso apposita autorizzazione.
La deliberazione della Giunta regionale dovrà essere assunta entro 60 giorni dal ricevimento degli atti della Regola.
Gli estremi della deliberazione della Regola e della autorizzazione regionale sono iscritti nel registro immobiliare, unitamente al vincolo imposto sui nuovi beni destinati ad attività agro-silvo-pastorale a norma del secondo comma del precedente art. 5.
Prima di tale annotazione è vietato sottrarre i beni vincolati anche solo parzialmente alla loro destinazione.
Art. 7
Ove l'utilizzazione dei beni a fini turistici, consentita a norma dei precedenti articoli, venga a cessare, che l'ha realizzata ha l'obbligo di ripristinare la primitiva destinazione dei beni a fini agro-silvo-pastorali, senza alcun onere per la Regola.
Art. 8
Sui beni costituenti il patrimonio antico delle Regole possono essere consentiti temporaneamente usi diversi da quelli forestali alle condizioni seguenti:
a) che la relativa deliberazione sia adottata con la maggioranza presta dal laudo o statuto;
b) che la concessione abbia durata strettamente limitata al periodo necessario per l'uso che si vuole consentire e comunque non superiore ai vent'anni;
c) che la termine della concessione sia possibile il ripristino della destinazione forestale;
d) che la scelta delle aree da utilizzare diversamente rispetti le esigenze tecniche della buona conduzione dei boschi e dei pascoli;
e) che l'uso diverso temporaneamente consentito sia compatibile con il piano generale di sviluppo della Comunità montana territorialmente interessata.
Art. 9
Prima di adottare la deliberazione di cui al precedente articolo la Regola deve sentire il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste in ordine al rispetto della buona conduzione dei terreni e della Comunità Montana territorialmente competente circa la compatibilità della iniziativa col piano generale di sviluppo della zona.
La deliberazione della Regola ha effetto solo dopo che la Giunta regionale abbia concesso apposito nulla-osta; tale deliberazione dovrà essere assunta dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento degli atti della Regola.
Art. 10
Le Regole curano la gestione dei boschi e dei pascoli attraverso un'idonea conduzione tecnica secondo un piano economico, beneficiando delle provvidenze regionali previste per tali scopi.
Il piano economico è approvato dalla Giunta regionale, che potrà disporre anche tutti i controlli tecnici ritenuti necessari.
Art. 11
La Comunità montana può concedere alle Regole la realizzazione degli interventi attinenti o concessi alle loro specifiche funzioni.
In tal caso viene attribuito alla Regola, limitatamente alla realizzazione degli stessi interventi, il medesimo trattamento previsto per gli Enti pubblici a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 .
Tutti gli interventi regionali a favore delle società cooperative e loro consorzi sono estesi alle Regole di cui alla presente legge.
Art. 12
Sino a quando non si sia provveduto all'annotazione nei registri immobiliari prevista dal precedente articolo 4 restano fermi gli effetti delle iscrizioni effettuate anteriormente.









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