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Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5 (BUR n. 4/1975)

Contributo regionale straordinario una tantum a favore delle Comunità Montane per le spese di primo funzionamento

Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5 (BUR n. 4/1975) (Abrogata)

CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE PER LE SPESE DI PRIMO FUNZIONAMENTO

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5 (BUR n. 4/1975)

CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO UNA TANTUM A FAVORE DELLE COMUNITà MONTANE PER LE SPESE DI PRIMO FUNZIONAMENTO


Art. 1
Al fine di favorire l'attività istituzionale delle Comunità Montane costituite con legge regionale n. 10, del 27 marzo 1973, viene concesso un contributo straordinario "una tantum", quale concorso alle spese di primo funzionamento, entro i limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge.
Art. 2
Lo stanziamento straordinario, determinato nella misura di lire 250.000.000, viene ripartito tra le Comunità Montane come segue:

1. Agordina Lire 15.543.000
2. Alpago Lire 12.451.000
3. Basso Cadore Longaronese Zoldano Lire 13.478.000
4. Bellunese Lire 18.519.000
5. Centro Cadore Lire 14.370.000
6. Comelico e Sappada Lire 13.255.000
7. Feltrina Lire 17.523.000
8. Valle del Boite Lire 13.952.000
9. Grappa Lire 11.846.000
10 Prealpi Trevigiane Lire 12.826.000
11 Baldo Lire 13.056.000
12 Lessinia Lire 15.389.000
13 Alto Astico e Posina Lire 12.965.000
14 Dall'Astico al Brenta Lire 12.440.000
15 Brenta Lire 12.344.000
16 Agno e Chiampo Lire 13.168.000
17 Leogra - Timonchio Lire 12.329.000
18 Altipiano dei Sette Comuni Lire 14.546.000
Art. 3
L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale a condizione che si sia provveduto alla elezione degli organi esecutivi di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 11 del 27 marzo 1973.
Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 250.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 531 "fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione" istituto con legge di variazione del bilancio 1974 - Primo provvedimento - approvato dal Consiglio regionale in data 28 novembre 1974.
Nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1974 è iscritto il capitolo 432 dal titolo "Contributo straordinario una tantum a favore delle Comunità Montane per le spese di primo funzionamento" con lo stanziamento di lire 250 milioni.
Al bilancio di spesa della Regione esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:
Cap. 531 Partita che si riduce: "Contributi "una tantum" per l'avvio delle Comunità Montane" Lire 250 milioni.

In aumento:
Cap. 432 per Lire 250.000.000.




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