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Legge regionale 3 maggio 1975, n. 51 (BUR n. 19/1975)

Provvidenze per favorire il potenziamento e il coordinamento delle manifestazioni fieristiche

Legge regionale 3 maggio 1975, n. 51 (BUR n. 19/1975) (Abrogata)

PROVVIDENZE PER FAVORIRE IL POTENZIAMENTO E IL COORDINAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Legge abrogata dall’articolo 18, della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16


SOMMARIO
Legge regionale 3 maggio 1975, n. 51 (BUR n. 19/1975)

PROVVIDENZE PER FAVORIRE IL POTENZIAMENTO E IL COORDINAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE


Art. 1 - Finalità
La Regione Veneta, in conformità alle sue linee programmatiche, concede contributi a Enti, Comitati, imprese singole e associate del Veneto che organizzino o partecipino a manifestazioni fieristiche, mostre ed esposizioni, al fine di favorire l'incremento e la qualificazione della produzione, lo sviluppo degli scambi e il collocamento dei prodotti e beni.
I contributi sono concessi con le modalità ed entro i limiti di spesa indicati nei titoli seguenti.


Titolo I
Norme per la concessione di contributi ad Enti e Comitati
per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni


Art. 2 - Iniziative ammissibili a contributo
In relazione alle finalità di cui all'art. 1, possono essere concessi contributi ad Enti e Comitati operanti nell'ambito regionale:
a) per l'organizzazione, il potenziamento e lo sviluppo di manifestazioni fieristiche, mostre ed esposizioni periodiche che si svolgono nel Veneto;
b) per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature e strutture.
Art. 3 - Manifestazioni ammesse a contributo
Sono ammesse al contributo regionale le manifestazioni fieristiche, autorizzate dalla Giunta regionale, miranti a:
- realizzare indirizzi altamente specializzati;
- diffondere moderne tecnologie produttive;
- favorire lo svolgimento di funzioni operative in termine di commercializzazione di beni.
Le manifestazioni possono essere:
a) mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni e le esposizioni e mostre d'arte a fini commerciali e promozionali a carattere internazionale, nazionale e interprovinciale;
b) esposizioni e mostre di prodotti agricoli, artigianali e industriali a carattere nazionale e interprovinciale;
c) fiere interprovinciali, nazionali e internazionali, purchè queste ultime non organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del R.DL. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;
d) esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali concernenti i prodotti della moda e dei suoi accessori, a carattere prettamente commerciale od anche artistico, che presuppongono la presenza di pubblico, anche se accessibile solo per invito.
Possono essere ammessi a contributo anche gli Enti e Comitati che organizzano manifestazioni, a carattere locale e provinciale, autorizzate dalle Camere di Commercio, Agricoltura e Artigianato competenti per territorio.
Non sono ammesse a contributo le mostre ed esposizioni permanenti, domenicali e festive, di oggetti ed opere di antiquariato e dell'artigianato di creazione di mobili e di quadri, che devono comunque essere autorizzate ogni due anni con decreto del Presidente della Giunta regionale previo parere del Sindaco.
Art. 4 - Criteri di priorità
Costituiscono criteri di priorità per la concessione dei contributi la dimostrazione, per ogni singola manifestazione, della sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) che essa derivi dalla fusione di più manifestazioni similari o sia collegata a manifestazioni fieristiche aventi uguali caratteristiche per la redazione di un programma unitario;
b) che essa presenti una consistenza tale da renderne possibile la promozione a livello superiore;
c) che essa valorizzi attività, lavorazioni e produzioni tipiche delle zone depresse o montane;
d) che essa rilevi carattere specializzato in funzione della diffusione di prodotti agricoli, artigianali ed industriali provenienti da aziende operanti nel territorio regionale.
Art. 5 - Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche
I contributi di cui all'art. 2, lettera a) sono concessi nella misura del 5 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le manifestazioni a carattere internazionale, del 30 per cento per quelle a carattere nazionale ed interprovinciale e del 15 per cento per quelle a carattere provinciale e locale.
Per ciascuna manifestazione non potrà comunque essere concesso un contributo superiore a:
- lire 3 milioni, qualora si riferisca a manifestazione a carattere internazionale;
- lire 5 milioni, qualora si riferisca a manifestazione a carattere nazionale o interprovinciale;
- lire 1 milione, qualora si riferisca a manifestazione a carattere provinciale o locale, elevabile a lire 2 milioni se il numero degli espositori è superiore a 50 e a lire 3 milioni se il numero degli espositori è superiore a 100. Gli espositori associati si considerano individualmente,
Art. 6 - Contributi per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle strutture ed attrezzature
I contributi di cui all'art. 2, lettera b) sono concessi nella misura del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le manifestazioni a carattere internazionale, del 20 per cento per le manifestazioni a carattere nazionale o interprovinciale.
Possono essere altresì concessi contributi nella misura massima del 20 per cento a Enti e Comitati che organizzino manifestazioni che diano garanzie di continuità pluriennale, che presentino particolari caratteristiche di originalità per la valorizzazione di tipiche produzioni locali di rilevante interesse economico-sociale.
Per ciascuna manifestazione non potrà essere comunque concesso un contributo superiore a:
- lire 2 milioni, qualora si riferisca a manifestazione a carattere internazionale;
- lire 3 milioni, qualora si riferisca a manifestazione a carattere nazionale o interprovinciale;
- lire 1 milione, qualora si riferisca a manifestazione a carattere provinciale o locale.
Le opere ed attrezzature acquistate con il contributo regionale non possono essere distolte dal previsto impiego per almeno 5 anni dalla data della deliberazione di concessione del contributo.
Art. 7 - Presentazione delle domande
Le domande per la concessione dei contributi, di cui all'art. 5, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno per le manifestazioni in programma nell'anno successivo, ed essere corredate:
1. della documentazione illustrativa relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
2. del rendiconto delle spese sostenute nell'ultima edizione;
3. del programma e del preventivo di spesa per l'organizzazione della manifestazione.
Le domande per la concessione dei contributi, di cui all'art. 6, oltre alla documentazione di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo, devono essere corredate di una relazione tecnico finanziaria dell'iniziativa, contenente l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature che si intendono acquistare, la documentazione della spesa preventivata ed ogni altra notizia utile.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibererà la ripartizione della somma stanziata, di cui al successivo art. 14, per singoli settori e per ciascuna manifestazione in base alle domande pervenute e secondo i requisiti, di cui agli artt. 3 e 4, e ne darà comunicazione agli Enti e Comitati ammessi al contributo.
L'erogazione dei contributi sarà effettuata con decreto del Presidente della Giunta medesima, in base alla spesa a consuntivo sostenuta per l'organizzazione della manifestazione e alle fatture degli acquisti e opere realizzate.
La documentazione, di cui al comma precedente, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio successivo all'anno cui si riferisce la manifestazione.


Titolo II
Norme per la concessione di contributi alle imprese artigiane, singole od associate, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche


Art. 8 - Imprese artigiane ammesse a contributo
Alle imprese artigiane del Veneto, singole od associate, iscritte negli albi provinciali per le imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, che partecipino a manifestazioni specializzate a carattere internazionale e nazionale, autorizzate ed iscritte nel calendario ufficiale, possono essere concessi contributi regionali secondo le modalità ed entro i limiti di spesa indicati negli articoli seguenti.
Art. 9 - Ammontare dei contributi
Per la partecipazione a manifestazioni fieristiche a carattere internazionale e nazionale, ivi comprese le manifestazioni attinenti alla moda o alla sartoria in genere, la Giunta regionale concede contributi alle imprese artigiane, singole od associate, sulla spesa ritenuta ammissibile nella misura del:
a) 90 per cento per la prima;
b) 70 per cento per la seconda;
c) 50 per cento per la terza;
d) 30 per cento per la quarta e quinta.
In via eccezionale può concedere contributi anche oltre la quinta partecipazione nella misura del 25 per cento della spesa ammissibile.
Il contributo per ogni partecipazione non può comunque superare lire 500 mila per le imprese singole e lire 2 milioni per le imprese associate.
Alle imprese artigiane regolarmente associate, partecipanti a manifestazioni fieristiche, a carattere interprovinciale e provinciale, autorizzate ed iscritte nel calendario ufficiale, possono essere concessi contributi sulla spesa ritenuta ammissibile nella misura del:
a) 80 per cento per la prima;
b) 60 per cento per la seconda;
c) 40 per cento per la terza.
Il contributo per la partecipazione ad ogni manifestazione non può superare lire 1 milione.
Nell'assegnazione dei contributi sarà riservata priorità alle imprese che partecipano per la prima volta a manifestazioni fieristiche.
Art. 10 - Presentazione delle domande
Le domande per la concessione dei contributi, di ci all'art. 9, devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
La Giunta regionale determina l'ammissione o meno dell'impresa al contributo regionale e ne dà comunicazione all'impresa stessa e all'Ente organizzatore della manifestazione.
Art. 11 - Erogazione dei contributi
Entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, l'impresa artigiana deve far pervenire al Presidente della Giunta regionale:
a) l'attestazione comprovante l'effettiva partecipazione alla manifestazione;
b) la regolare documentazione delle spese sostenute;
c) dichiarazione sull'ammontare di eventuali contributi concessi per la stessa finalità da altri Enti pubblici o da privati al fine della determinazione del contributo regionale spettante.
L'erogazione del contributo sarà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 12 - Organizzazione e partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche
La Giunta regionale è autorizzata a partecipare a fiere, mostre ed esposizioni e ad organizzare manifestazioni fieristiche e campagne promozionali per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed artigianali fuori ed entro il territorio regionale.
La Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, formula un programma annuale delle manifestazioni che intende organizzare e di quelle cui partecipare, con l'indicazione del preventivo di massima della spesa per l'organizzazione, la provvista di impianti ed attrezzature, per l'acquisto di oggetti e prodotti necessari per ogni manifestazione.


Titolo III
Norme transitorie e finanziarie


Art. 13 - Norme transitorie
In sede di prima applicazione della presente legge, le domande, di cui agli artt. 5 e 6 del Titolo I, devono essere presentate entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.
Art. 14 - Norme finanziarie
Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa seguente:
- lire 100 milioni per l'erogazione dei contributi previsti dagli artt. 5 e 6;
- lire 50 milioni per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 8;
- lire 50 milioni per le finalità previste dall'art. 12.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:
Cap. 4410 "Contributi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e per l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle relative attrezzature" con lo stanziamento di lire 100 milioni;
Cap. 4411 "Contributi alle imprese artigiane, singole o associate, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche" con lo stanziamento di lire 50 milioni;
Cap. 6520 "Partecipazione della Regione a manifestazioni fieristiche" con lo stanziamento di lire 50 milioni.
Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede mediante riduzione di:
- lire 100 milioni del capitolo 5300 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" (partita: "Provvidenze per favorire il potenziamento ed il coordinamento delle manifestazioni fieristiche") dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1975;
- lire 100 milioni del capitolo 530 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" (partita: "Provvidenze per favorire il potenziamento ed il coordinamento delle manifestazioni fieristiche") dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974, così come previsto dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi, a norma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.


SOMMARIO