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Legge regionale 9 maggio 1975, n. 52 (BUR n. 20/1975)

Provvedimenti in materia di trasporti funiviari in servizio pubblico

Legge regionale 9 maggio 1975, n. 52 (BUR n. 20/1975) (Abrogata)

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRASPORTI FUNIVIARI IN SERVIZIO PUBBLICO

Legge abrogata dall’articolo 78, della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18


SOMMARIO
Legge regionale 9 maggio 1975, n. 52 (BUR n. 20/1975)

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TRASPORTI FUNIVIARI IN SERVIZIO PUBBLICO


Titolo I
Disciplina delle concessioni


Art. 1
Per l'ordinario assetto del territorio e per il suo sviluppo socio-economico nel rispetto delle caratteristiche naturali della zona, la concessione all'impianto e all'esercizio di funicolari terrestri e di funivie di ogni tipo è accordata dagli enti competenti a norma delle vigenti disposizioni di legge e in armonia con i piani generali di sviluppo delle comunità montane e i relativi piani territoriali di coordinamento, nonché con i piani urbanistici comunali, giusta l'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 11 .
Art. 2
Nel piano territoriale regionale di coordinamento di cui all'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , sono individuate le ampie località da valorizzare sotto il profilo turistico ed economico mediante la costruzione di sistemi di funicolari, sciovie e funivie di ogni tipo, quando il complesso sia di interesse regionale.
La parte di territorio interessata dagli impianti di cui al comma precedente e dalle piste per lo sci, qualunque sia l'ente competente alla concessione, è riprodotta nel piano territoriale di coordinamento di ogni comunità montana secondo le indicazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 , per il tratto di propria competenza, e, limitatamente allo stesso, in scala non inferiore a 1:2000.
La recezione negli strumenti urbanistici subordinati, per la parte di territorio relativa al percorso delle singole linee funiviarie, è adottata con deliberazione del consiglio comunale competente che diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1947, n. 530.
Art. 3
I progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento e all'adeguamento degli impianti funiviari sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il competente organo statale sotto il profilo della sicurezza.
L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
A richiesta della comunità montana interessata la pubblica utilità può essere dichiarata anche per gli impianti già in esercizio.
Con provvedimento di approvazione dei piani generali di sviluppo delle comunità montane, le funzioni amministrative regionali nella materia, quando siano ricadenti nel territorio di una sola comunità montana, sono alla stessa delegate.
Art. 4
Per l'approvazione dei progetti, di cui all'articolo precedente, è richiesto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , per la valutazione degli aspetti relativi alle materie di competenza regionale.
Per tale finalità la commissione è integrata dai seguenti componenti:
a) da un funzionario esperto del settore turistico designato dalla Giunta regionale;
b) dal direttore del dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia;
c) dal direttore del dipartimento per la viabilità e trasporti.
Art. 5
Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio regionale emana direttive in materia di tariffe, di orari e in ordine all'esercizio delle altre funzioni delegate.


Titolo II
Disciplina dei contributi


Art. 6
Per consentire la realizzazione di impianti di funicolari terrestri e di funivie di ogni tipo in servizio pubblico, la Regione concede contributi decennali in conto interesse a concessionari pubblici e privati favorendo in particolare:
1. le iniziative di enti pubblici;
2. gli impianti di utilizzaizone pluristagionale, situati in zone attualmente depresse e potenzialmente suscettibili di valorizzazione turistica;
3. gli interventi destinati ad integrare, ampliare, ammodernare, adeguare e completare gli impianti esistenti, qualora essi siano compatibili con gli strumenti urbanistici di cui all'art. 1.
Nel caso di enti pubblici o società a partecipazione pubblica, in deroga al disposto dell'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 , i contributi di cui al presente articolo, sono cumulabili con quelli disposti dalla citata legge, qualora si riferiscano ad impianti funicolari.
Il contributo regionale è pari al 50 per cento del tasso di interesse pagato annualmente agli istituti di credito per i mutui contratti e dentro i limiti delle spese riconosciute ammissibili.
Tale contributo viene corrisposto direttamente agli interessati nei casi di autofinanziamento.
Fra le spese ammissibili a contributo è da ritenersi quella relativa alla costruzione di linee elettriche per l'esercizio degli impianti.
Art. 7
Per poter fruire dei contributi regionali, i concessionari interessati debbono rivolgere domanda, corredata dal parere della comunità montana competente per territorio, al Presidente della Giunta regionale.
I termini per la presentazione delle domande di contributo e della documentazione di corredo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
L'assegnazione dei contributi è deliberata, sentita la competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale sulla base delle spese ritenute ammissibili.
Il concorso regionale per il pagamento della quota annuale di interessi è liquidato ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La concessione del contributo è revocata dalla Giunta regionale qualora l'esito del collaudo non sia favorevole.
Art. 8
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni dal 1975 al 1984.
Le somme non spese in ogni esercizio finanziario saranno impegnabili e spendibili negli esercizi finanziari successivi fino al termine massimo del 1987.
Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede, per l'esercizio finanziario 1975, mediante riduzione di lire 200 milioni del cap. 7250 "Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione (partita: "Interventi nel settore trasporti a fune")" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.
Per gli esercizi successivi al 1975 la spesa graverà sul capitolo corrispondente a quello dell'esercizio finanziario 1975.
Art. 9
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in meno:
- cap. 7250 "Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione"



L. 200.000.000
Variazioni in più:
- cap. 7202 "Contributo in conto interessi per la costruzione di impianti a fune"
(Capitolo di nuova istituzione)


L. 200.000.000




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