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Legge regionale 9 maggio 1975, n. 53 (BUR n. 20/1975)

Integrazione del finanziamento, per l'esercizio 1975, relativo alla legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16, concernente interventi di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale

Legge regionale 9 maggio 1975, n. 53 (BUR n. 20/1975) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO, PER L'ESERCIZIO 1975, RELATIVO ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1975, n. 16 , CONCERNENTE INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO E DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE.

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6


SOMMARIO
Legge regionale 9 maggio 1975, n. 53 (BUR n. 20/1975) (Novellazione)

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO, PER L'ESERCIZIO 1975, RELATIVO ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1975, n. 16 , CONCERNENTE INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO E DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE


Art. 1
Il finanziamento disposto dall'art. 7 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16 , "Interventi di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale" è aumentato, per l'esercizio finanziario 1975, della somma di lire 2.000 milioni.
Art. 2
All'onere di cui al precedente articolo dell'importo di lire 2.000 milioni, si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e con periodo di ammortamento di 20 anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazioni, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 3
La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in lire 208 milioni annuali, comprensive della quota capitale e della quota interessi.
Ad essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al cap. 5300 - partita: "Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi" - e al capitolo 7261.
Per gli anni successivi la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.
Art. 4
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Per gli esercizi successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO