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Legge regionale 9 maggio 1975, n. 54 (BUR n. 20/1975)

Concessione di contributi a favore di Enti ed Associazioni per la promozione di attività culturali e informative

Legge regionale 9 maggio 1975, n. 54 (BUR n. 20/1975) (Abrogata)

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI E INFORMATIVE

Legge abrogata dall’articolo 18, della legge regionale 18 maggio 1979, n. 37


SOMMARIO
Legge regionale 9 maggio 1975, n. 54 (BUR n. 20/1975)

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E INFORMATIVE


Art. 1
La Regione partecipa alla promozione di attività dirette a favorire il pluralismo delle espressioni e informazioni culturali, attività di studio e di ricerca, manifestazioni e iniziative di carattere culturale e artistico mediante la concessione di contributi volti a favorire lo svolgimento di attività di notevole rilevanza da parte di enti e associazioni operanti senza scopo di lucro nel territorio regionale e aventi finalità culturali.
Nella concessione dei contributi saranno tenute in particolare conto le attività connesse con:
- la cura di pubblicazioni relative alla tradizione storico-artistica, alla linguistica e al patrimonio musicale e teatrale della Regione;
- l'organizzazione e la partecipazione a mostre, esposizioni e manifestazioni attinenti alla cultura e civiltà del Veneto e la diffusione della stamperia veneta.
Per le specifiche esigenze connesse con la diffusione della cultura musicale, la Regione concede contributi per la attuazione di programmi di attività interessanti il territorio regionale e concordati con la Regione veneta da parte:
a) dell'ente lirico "La Fenice" di Venezia e dell'ente lirico "L'Arena" di Verona;
b) dei teatri di tradizione e di ogni altro ente operante nel settore e avente gli stessi caratteri degli enti e associazioni di cui al primo comma.
Art. 2
Il contributo regionale determinato nella misura annua di lire 350 milioni viene così ripartito:
- lire 200 milioni per gli interventi di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 1;
- lire 80 milioni a favore degli enti lirici "La Fenice" di Venezia e "L'Arena" di Verona;
- lire 70 milioni a favore dei teatri di tradizione e di ogni altro ente operante nel settore.
Art. 3
Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, debbono essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di una relazione che illustri le finalità, le modalità di realizzazione, la prevedibile partecipazione, nonché la previsione di spesa dell'attività per la quale il contributo è richiesto.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, delibera sulle attività da ammettere a contributo e sulla misura del contributo da concedere che, in ogni caso, non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a giudizio insindacabile della Giunta medesima.
L'ente o l'associazione deve, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione della concessione del contributo, dichiararne l'accettazione e assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonché di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.
L'erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base della delibera di cui al secondo comma del presente articolo e previa presentazione di idonea documentazione, ad attività svolta, in unica soluzione, o in più quote, sempre posticipate, qualora l'attività preveda diverse iniziative o manifestazioni.
Art. 4
Il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto qualora venga accertata una diminuzione della spesa ritenuta ammissibile.
La concessione del contributo può essere revocata se:
a) non intervengono entro il termine stabilito l'accettazione e l'assicurazione di cui al comma terzo dell'art. 3;
b) l'iniziativa non venga realizzata in maniera conforme alla proposta a suo tempo presentata alla Regione;
c) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
d) vengono apportate alla iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Regione.
La revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 5
Le domande di contributo relative all'anno 1975 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 350 milioni.
Alla copertura della somma anzidetta si fa fronte per l'anno 1975: per lire 150 milioni mediante utilizzazione dei fondi accantonati al cap. 5300 alle partite "Concessione di contributi a favore di enti e associazioni culturali" e "Norme in materia di polizia urbana e rurale"; per lire 30 milioni mediante riduzione di pari importo dal cap. 4900; per lire 20 milioni mediante riduzione di pari importo dal capitolo 5000 e per lire 150 milioni mediante riduzione di pari importo dal cap. 5800.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:
- cap. 2231 dal titolo "Contributi a favore di enti e associazioni culturali", con lo stanziamento di lire 200 milioni;
- cap. 2232 dal titolo "Contributi per la diffusione della cultura musicale", con lo stanziamento di lire 150 milioni.
Per gli esercizi finanziari successivi al 1975, alla spesa si farà fronte mediante l'incremento dell'entrata relativa alla tassa regionale di circolazione.
Le somme stanziate e non impiegate nell'esercizio di riferimento e quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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