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Legge regionale 30 maggio 1975, n. 58 (BUR n. 24/1975)

Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale

Legge regionale 30 maggio 1975, n. 58 (BUR n. 24/1975) (Abrogata)

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

Legge abrogata dall’articolo 49, della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82


SOMMARIO
Legge regionale 30 maggio 1975, n. 58 (BUR n. 24/1975)

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
La Regione del Veneto, in attuazione dei principi enunciati all'art. 4 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e il coordinamento dell'attività dei musei di enti locali o di interesse locale e regola l'istituzione di nuovi musei.
La Regione, con la presente legge, disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative a essa trasferite a norma dell'art. 7 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, in ordine a:
a) musei di enti locali o di interesse locale;
b) complessi ed edifici monumentali di proprietà di enti locali o di interesse locale assimilabili, per destinazione, a istituti museali;
c) raccolte omogenee di istituti, fondazioni ed enti di interesse locale operanti nel territorio regionale.
Art. 2
Gli istituti di cui all'art. 1 concorrono alla promozione culturale della comunità veneta, favorendo la partecipazione dei cittadini:
- allo sviluppo e alla gestione delle attività culturali;
- alla realizzazione dell'educazione permanente e del diritto all'istruzione;
- allo studio e alla difesa del patrimonio urbano e paesistico e allo sviluppo di una organica politica urbanistica del territorio.
Essi assumono il compito di:
a) garantire la conservazione e l'incremento delle proprie collezioni;
b) ricercare e acquisire documenti e oggetti che abbiano attinenza, a qualunque titolo, al patrimonio culturale della Regione, tenuto conto dei nessi interregionali e internazionali;
c) assicurare il godimento pubblico del materiale;
d) programmare e adottare iniziative di ricerca scientifica e di attività didattica che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio culturale;
e) collaborare con gli istituti di ricerca e di divulgazione culturale, con le scuole e le università, al fine di favorire e promuovere l'informazione e il dibattito delle idee;
f) svolgere una funzione propria e particolare per elaborare la storia delle forme e delle strutture storiche del territorio.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEI MUSEI

Art. 3
Gli istituti di cui all'art. 1, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, devono:
- esercitare il servizio pubblico in materia stabile e regolare;
- essere dotati di personale professionale qualificato.
Art. 4
Gli enti proprietari sono tenuti, entro i limiti delle proprie disponibilità di bilancio ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad approvare il regolamento e l'organico di propri istituti, che dovrà essere sottoposto al parere della Giunta regionale prima di essere inviato all'esame dell'organo di controllo.
Art. 5
Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 e riguardanti il personale non si applicano ai musei storico-naturalistici legati a particolari situazioni culturali e ambientali e di limitate dimensioni.

TITOLO III
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 6
Gli enti locali provvedono nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio ad assicurare il funzionamento dei propri musei stanziando le somme necessarie alla loro gestione, al loro sviluppo, alle spese relative al personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi e all'attuazione dei programmi di ricerca, di animazione e di attività culturale.
Art. 7
La Regione adotta le iniziative e concede contributi necessari per:
a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale e di loro eventuali consorzi;
b) l'integrità, la custodia, la sicurezza e la conservazione del patrimonio di cui all'art. 2, lett. a);
c) la manutenzione e il godimento pubblico del materiale;
d) l'incremento delle collezioni;
e) la preparazione e la pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione relativo all'attività dei musei;
f) l'arricchimento delle attrezzature, delle biblioteche specializzate, degli strumenti di ricerca e di restauro;
g) l'adozione dei mezzi di conoscenza e comunicazione audiovisivi;
h) l'attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;
i) l'assistenza ai musei e il coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione regionali, secondo le più recenti indicazioni tecniche;
l) la realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell'ambito dei musei e istituti assimilabili;
m) la riproduzione meccanica, ove opportuno, a uso di archivio e per minore usura del materiale;
n) l'armonizzazione dei piani di sviluppo dei musei con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;
o) il coordinamento dell'organizzazione e la promozione di mostre;
p) la formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico dei musei.
Art. 8
Le domande degli enti interessati alla concessione del contributo di cui all'art. 8, devono pervenire alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno corredate dalla necessaria documentazione tecnica e dal preventivo della spesa prevista.
Le domande relative all'anno 1975 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
La Regione provvede alla concessione dei contributi con apposito piano annuale predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale tenuto conto:
a) della funzione svolta dall'istituto in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio come centro di ricerca, di cultura e di formazione al servizio della comunità;
b) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo dell'istituto.
La Regione assicura il finanziamento delle proposte accolte nel piano regionale fino a un massimo del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Art. 10
Gli Enti beneficiari del contributo regionale devono impiegarlo solo per la destinazione indicata e secondo la proporzione prescritta.
Gli stessi enti devono fornire alla Giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo, assieme al rendiconto, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce il contributo concesso.
La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, qualora, in sede di rendiconto, venga accertata una diminuzione della spesa effettuata.
Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:
a) l'iniziativa non viene realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
b) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
c) vengono apportate all'iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.
La revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 11
Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale di una apposita commissione tecnica consultiva composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, con funzione di presidente;
b) il direttore di dipartimento per le attività culturali della Regione;
c) cinque direttori di musei di enti locali o di interesse locale;
d) quattro esperti scelti fra il personale delle sovraintendenze, dell'università e della scuola secondaria superiore.
La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica due anni.
Art. 12
La Regione, nell'ambito del piano annuale, sentito il parere dell'amministrazione comunale competente per territorio, può concedere contributi a favore di enti pubblici e musei di interesse locale che svolgono i compiti previsti alle lett. a), b) e c) dell'art. 2 della presente legge.
Art. 13
Per l'espletamento dei compiti di cui al secondo comma dell'art. 2 e per gli interventi previsti dagli articoli 7 e 12 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio 1975 e di lire 100 milioni per gli esercizi 1976 e seguenti.
Alla copertura degli oneri relativi all'anno 1975 si provvede mediante detrazione per lire 100 milioni dal fondo accantonato al cap. 5300 - partita "Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale" - e per lire 200 milioni dallo stanziamento iscritto al cap. 5800 del bilancio di previsione 1975, disposto dalla legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 , che di conseguenza viene prorogata di un anno.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:
- cap. 2362 dal titolo "Contributi per il finanziamento e lo sviluppo dei musei di enti locali o di interesse locale", con lo stanziamento di lire 295 milioni;
- cap. 2363 dal titolo "Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico di musei", con lo stanziamento di lire 5 milioni.
Al bilancio di spesa per l'esercizio 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione:
cap. 5300 Partita "Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale" L. 100 milioni
cap. 5800 "Contributi ventennali a favore di comuni o consorzi di comuni per la costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti per la pratica sportiva" L. 200 milioni
in aumento:
cap. 2362 L.295 milioni
cap. 2363 L. 5 milioni
Per gli esercizi successivi, si provvederà mediante iscrizione nei relativi bilanci di appositi capitoli di spesa in corrispondenza dei capp. 2362 e 2363, con lo stanziamento annuo rispettivamente di lire 95 milioni e di lire 5 milioni.
Le somme stanziate e non impiegate nell'esercizio di riferimento e quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.
Art. 14
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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