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Legge regionale 30 maggio 1975, n. 59 (BUR n. 24/1975)

Provvidenze per la bonifica e l'irrigazione

Legge regionale 30 maggio 1975, n. 59 (BUR n. 24/1975) (Abrogata)

PROVVIDENZE PER LA BONIFICA E L’IRRIGAZIONE.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15


SOMMARIO
Legge regionale 30 maggio 1975, n. 59 (BUR n. 24/1975)

PROVVIDENZE PER LA BONIFICA E L'IRRIGAZIONE


Art. 1
In attuazione del programma regionale 1975, sono concesse provvidenze, secondo le norme della presente legge, per la esecuzione di opere di bonifica e di irrigazione intese al potenziamento delle produzioni agricole.
Art. 2
Al fine di favorire la realizzazione dei progetti delle opere pubbliche di bonifica, già progettate ed istruite in linea tecnica ed amministrativa, possono essere concessi ai consorzi ed enti di bonifica, contributi in conto capitale fino all'intero importo della cifra determinata in sede di appalto.
Art. 3
Lo stanziamento disposto per gli interventi previsti dall'art. 12 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 , è aumentato, per l'esercizio finanziario 1975, di lire sei miliardi.
Per la realizzazione delle opere di irrigazione precisate alla lett. a) del primo comma dell'art. 21 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo regionale previsto dal citato art. 12 della legge regionale sopra menzionata può essere elevato fino al 98 per cento della spesa ammissibile nelle zone dichiarate depresse o montane ai sensi delle leggi vigenti e fino all'88 per cento nelle altre zone.
Art. 4
I contributi previsti all'art. 2 della presente legge sono concessi dalla Giunta regionale e liquidati dal Presidente della Giunta stessa con proprio decreto.
Il contributo regionale è concesso con priorità per le opere di cui al punto 3) del provvedimento del Consiglio regionale 7 giugno 1974, n. 68, che non hanno beneficiato del contributo statale.
Art. 5
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire due miliardi per gli interventi di cui all'art. 2 e sei miliardi per gli interventi di cui all'art. 3, si fa fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiore all'8,25 per cento e con periodo di ammortamento di 20 anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 6
La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in lire 831 milioni annuali, comprensive della quota capitale e della quota interessi.
Ad essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al cap. 5300 - Partita: "Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi" - e al cap. 7261.
Per gli anni successivi la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.
Art. 7
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Per gli esercizi successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
Art. 8
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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