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Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 6 (BUR n. 4/1975)

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 , e della legge regionale 17 maggio 1974, n. 32 , concernenti la concessione di contributi per l'adattamento di edifici per scuole materne, elementari e medie

Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 6 (BUR n. 4/1975) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1974, n. 22 , E DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 32 , CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DI EDIFICI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE

Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 , operata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 6 (BUR n. 4/1975) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1974, n. 22 , E DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 32 , CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DI EDIFICI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE


Art. 1
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 "Concessione di contributi per l'adattamento e riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie", modificata e integrata dalla legge regionale 17 maggio 1974, n. 32 , è autorizzata una ulteriore spesa di L. 500 milioni da aggiungersi ai fondi stanziati dall'art. 6 della predetta legge.
Art. 2
La concessione dei contributi regionali per gli esercizi 1974 e 1975 avverrà secondo i criteri e le modalità previsti dalle leggi regionali 18 marzo 1974, n. 22 e 17 maggio 1974, n. 32, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nella presente legge.
Ai fini della ripartizione dei fondi stanziati con la presente legge e di quelli già stanziati con la citata legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 , per l'esercizio 1975, saranno prese in considerazione le domande non incluse nel precedente programma di ripartizione, purchè afferenti a lavori il cui importo non superi il limite di cui al successivo art. 4, nonché quelle che perverranno alla Giunta regionale entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate da istituzioni pubbliche o private dovranno essere corredate dal parere del Sindaco competente per territorio.
E' abrogato il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 .
Art. 3
Il programma di ripartizione di cui all'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 , dovrà essere presentato al Consiglio regionale per l'approvazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
Il limite massimo della spesa ritenuta ammissibile ai fini della ripartizione dei contributi regionali di cui alla presente legge non può eccedere la somma di L. 25 milioni.
Art. 5
Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 per l'anno 1975 è incrementato dalla ulteriore somma di L. 500 milioni, cui si provvede mediante utilizzazione dell'importo di L. 500 milioni stanziato al cap. 725 - Partita "Rifinanziamento della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 " - del bilancio della Regione, esercizio 1974, così come previsto dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Veneta.


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