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Legge regionale 30 maggio 1975, n. 60 (BUR n. 24/1975)
Modifiche e integrazioni delle leggi regionali 1 ottobre 1974, n. 50, e 7 ottobre 1974, n. 51, concernenti contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine
Sommario
“Legge regionale 30 maggio 1975, n. 60 (BUR n. 24/1975) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 1 OTTOBRE 1974, N. 50, E 7 OTTOBRE 1974, N. 51, CONCERNENTI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE ARTIGIANE SU MUTUI A MEDIO TERMINE
Legge tacitamente abrogata dalla
legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , che ha ridisciplinato la materia, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 30 maggio 1975, n. 60 (BUR n. 24/1975) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 1 OTTOBRE 1974, N. 50, E 7 OTTOBRE 1974, N. 51, CONCERNENTI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE ARTIGIANE SU MUTUI A MEDIO TERMINE
Art. 1
In deroga a quanto stabilito dagli articoli 2, secondo comma, e 4, ultimo comma, della legge 1 ottobre 1974, n. 50, e dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1974, n. 51, l'intervento regionale di cui alla legge 1 ottobre 1974, n. 50, può essere destinato alla concessione del contributo in conto interessi sulla parte di finanziamento eccedente l'importo massimo che può essere ammesso dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, indipendentemente dall'intervento regionale stesso.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
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