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Legge regionale 30 maggio 1975, n. 61 (BUR n. 24/1975)

Rifinanziamento e modifiche alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 , recante 'Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto'

Legge regionale 30 maggio 1975, n. 61 (BUR n. 24/1975) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 13 , RECANTE "PROVVIDENZE REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO RICETTIVO E TURISTICO DEL VENETO"

Legge abrogata dall’articolo 15, della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28


SOMMARIO
Legge regionale 30 maggio 1975, n. 61 (BUR n. 24/1975) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 13 RECANTE "PROVVIDENZE REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO RICETTIVO E TURISTICO DEL VENETO


Art. 1 - Rifinanziamento
Per la erogazione dei contributi di cui alla lett. b) dell'art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 , è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di L. 450 milioni.
Per la erogazione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 3 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 , è autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 la spesa di L. 1 miliardo.
Art. 2 - Modifiche
Alla legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 , sono apportate le seguenti modifiche:
1. la lett. c) dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:
c) "Ricostruzione, ampliamento e riattamento degli alberghi, pensioni, locande esistenti, esclusi gli alberghi e le pensioni classificati rispettivamente in categorie superiori alla seconda e prima";
2. la lettera a) dell'art. 3 è modificata nel modo seguente:
a) "contributi "una tantum" in conto capitale per le opere e gli impianti di cui alle lett. a) e f) dell'art. 2 da realizzarsi da parte di Enti pubblici e di Enti ed Associazioni che svolgono attività rivolte al turismo sociale, giovanile e scolastico";
3. il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
"I contributi "una tantum" in conto capitale di cui alla lett. a) dell'art. 3 sono concessi nelle seguenti misure massime:
- 80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le opere da realizzarsi da parte di Enti locali o loro consorzi, con priorità per le iniziative di carattere innovativo o sperimentale secondo i criteri determinati dal Consiglio regionale in sede di approvazione del piano pluriennale, di cui all'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 ;
- 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non oltre il limite di L. 20 milioni per le opere da realizzarsi dagli altri Enti ed associazioni di cui alla lett. a) dell'art. 3".
Art. 3 - Norme transitorie
Le domande di contributo relative all'anno 1975 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La concessione dei contributi sarà effettuata entro 120 giorni dalla data della scadenza della presentazione delle domande.
Art. 4 - Disposizioni finanziarie
Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo comma dell'art. 1 della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 450 milioni del capitolo 7250 partita "Interventi infrastrutturali nel settore del turismo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975. La spesa afferente agli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci dei relativi esercizi.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del secondo comma dell'art. 1 della presente legge, preventivato in L. 1 miliardo, si fa fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni e comunque ad un tasso annuo non superiore all'8,25 per cento e con periodo di ammortamento di 20 anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità a tale scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 5
La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in L. 103.754.000 annuali, comprensive della quota capitale e della quota interessi.
Ad essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al cap. 5300 - Partita: "Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi" - e al cap. 7261.
Per gli anni successivi la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.
Art. 6
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Per gli esercizi successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.



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