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Legge regionale 30 maggio 1975, n. 65 (BUR n. 24/1975)
Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo del commercio al dettaglio
Sommario
“Legge regionale 30 maggio 1975, n. 65 (BUR n. 24/1975) - Testo vigente”
RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 18 , RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della
legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 , operata dall’articolo 19, della
legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15
SOMMARIO
- Legge regionale 30 maggio 1975, n. 65 (BUR n. 24/1975) (Abrogata)
- RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 18 , RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
Sommario
“Legge regionale 30 maggio 1975, n. 65 (BUR n. 24/1975) - Testo storico”
RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 18 , RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.
Art. 1 - Rifinanziamento
La
legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 , recante "Provvidenze per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo e la formazione dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita. Erogazione di contributi per la formazione e lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra i piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio" è rifinanziata per l'anno 1975, limitatamente ai contributi previsti al Capo I, con lo stanziamento di L. 100 milioni.
Art. 2 - Termini per la presentazione delle domande
Le domande, per ottenere il contributo di cui all'art. 1, devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
I termini di cui al comma 5° e 7° dell'art. 12 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 , sono prorogati rispettivamente al 31 ottobre 1975 e al 31 gennaio 1976.
I termini di cui al comma 5° e 7° dell'art. 12 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 , sono prorogati rispettivamente al 31 ottobre 1975 e al 31 gennaio 1976.
Art. 3 - Disposizioni finanziarie
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante il prelievo di L. 100 milioni dal Capitolo 7250 - partita "Rifinanziamento della legge regioanle 31 gennaio 1974, n. 18" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 e con l'istituzione del Cap. 6611 dal titolo "Rifinanziamento legge regioanle 31 gennaio 1974, n. 18", con lo stanziamento di Lire 100 milioni.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
- Cap. 7250 "Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" - partita "Rifinanziamento
legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 " L. 100.000.000
b) in aumento:
- Cap. 6611 "Rifinanziamento legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 "
L. 100.000.000
Le somme stanziate ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, nonché quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca, di rinuncia, di riduzione di contributo, saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
b) in aumento:
- Cap. 6611 "Rifinanziamento legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18 "
L. 100.000.000
Le somme stanziate ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, nonché quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca, di rinuncia, di riduzione di contributo, saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
SOMMARIO
- Legge regionale 30 maggio 1975, n. 65 (BUR n. 24/1975) (Novellazione)
- RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 1974, n. 18 , RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.