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Legge regionale 30 maggio 1975, n. 66 (BUR n. 24/1975)

Adeguamento del finanziamento degli articoli 10 e 13 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13

Legge regionale 30 maggio 1975, n. 66 (BUR n. 24/1975) (Abrogata)

ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO DEGLI ARTICOLI 10 E 13 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1973, n. 13

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6


SOMMARIO
Legge regionale 30 maggio 1975, n. 66 (BUR n. 24/1975) (Novellazione)

ADEGUAMENTO DEL FINANZIAMENTO DEGLI ARTICOLI 10 E 13 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 1973, n. 13


Art. 1
Lo stanziamento per la concessione dei concorsi negli interessi previsti dall'art. 10 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , modificato con legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 , è stabilito, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1994, in lire 2.600 milioni all'anno.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente si provvede, per gli esercizi 1976 e successivi, mediante iscrizione nel capitolo di bilancio corrispondente al cap. 6100 del bilancio di previsione per il 1975, della spesa di lire 1.300 milioni fino al 1993 e di lire 2.600 milioni per il 1994, utilizzando a tal fine somme di pari importo derivanti dalla quota spettante alla Regione di cui al fondo dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 2
Lo stanziamento per la concessione dei concorsi negli interessi relativi agli interventi di cui all'art. 13 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , modificato con la legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 , è aumentato, per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1979, di 630 milioni di lire all'anno.
Al maggior onere si provvede, per l'esercizio finanziario 1975, mediante utilizzazione di 630 milioni di lire degli stanziamenti disposti dalla legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , detraendo dai seguenti capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 le somme che si riportano:
- Cap. 6050 L. 220 milioni
- Cap. 6250 L. 200 milioni
- Cap. 6300 L. 210 milioni
Per gli esercizi finanziari successivi al 1975 fino al 1979 si provvederà mediante iscrizione di una maggiore spesa di lire 630 milioni nei corrispondenti capitoli di bilancio, cui si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo della quota spettante alla Regione di cui al fondo dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 , limitatamente agli oneri ridotti al cap. 6050 citato, è prorogata di un anno.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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