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Legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 (BUR n. 26/1975)

Istituzione della Azienda regionale delle Foreste

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 (BUR n. 26/1975) (Abrogata)

ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE

Legge abrogata dall’articolo 18, della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35


SOMMARIO
Legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 (BUR n. 26/1975)

ISTITUZIONE DELLA AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE


Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1
E' istituita l'Azienda regionale delle Foreste della Regione del Veneto.
L'Azienda ha propria personalità giuridica ed ha sede nel capoluogo della Regione.
Art. 2 - Finalità e compiti dell'Azienda
L'Azienda nel rispetto degli indirizzi generali determinati dal Consiglio regionale ed in armonia con la programmazione regionale provvede a:
a) gestire il patrimonio forestale della Regione migliorandolo e ampliandolo;
b) assumere la più efficace funzione protettiva e produttiva dei boschi e di terreni amministrandoli;
c) studiare i problemi di interesse boschivo e montano anche ai fini della difesa del suolo, proponendo le opportune soluzioni alla Regione;
d) fornire nella particolare materia, assistenza tecnica sia a privati che agli enti;
e) promuovere a partecipare alle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore delle foreste e del relativo ambiente attuate da enti o istituti specializzati;
f) svolgere e coordinare sul piano tecnico le attività di vivaio ai fini del rimboschimento;
g) assumere facoltativamente l'amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano lo scopo di incrementare la silvicoltura, la difesa del suolo, e l'economia montana;
h) partecipare e promuovere consorzi e associazioni che perseguano le finalità previste nel presente articolo.
Art. 3 - Patrimonio della Regione amministrato dall'Azienda
L'Azienda provvede alla gestione tecnico - amministrativa dei seguenti beni regionali:
a) foreste, terreni, parchi regionali, fabbricati e impianti esistenti nel territorio regionale, già facenti parte del demanio forestale dello stato o compresi nel patrimonio dell'azienda di Stato per le foreste demaniali o comunque da essa amministrati e che, trasferiti alla Regione in attuazione dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970 n. 281, entreranno a far parte del patrimonio indisponibile della Regione stessa;
b) foreste e terreni suscettibili di coltura forestale pervenuti o che in qualsiasi modo perverranno alla Regione;
c) le eventuali pertinenza dei beni di cui alle lettere a) e b).
Art. 4 - Programmi dell'Azienda
L'attività della Azienda si articola per programmi che devono essere armonizzati con i programmi di sviluppo economico e territoriale predisposti a norma delle vigenti leggi.

Titolo II
Organizzazione dell'Azienda

Art. 5 - Organi dell'Azienda
Sono organi dell'Azienda:
a) il Presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
Art. 6 - Il Presidente
Il Presidente dell'Azienda viene eletto dal Consiglio regionale.
E' il legale rappresentante dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne attua le deliberazioni e sovraintende alla gestione dell'Azienda.
In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere designato a maggioranza del consiglio di amministrazione.
Art. 7 - Il Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da 12 membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 7.
Art. 8 - Compiti del consiglio di amministrazione
Al Consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:
a) deliberare la proposta di bilancio preventivo, di rendimento consuntivo e di preventivo di cassa;
b) deliberare i piani economici e i piani di protezione naturalistica e gli eventuali altri programmi di interventi e di bonifica;
c) deliberare l'acquisizione di boschi e terreni e gli altri beni immobili da destinare al servizio dell'Azienda e della sua attività;
d) deliberare in ordine a contratti e convenzioni incidenti sul patrimonio assegnato all'azienda e comunque tali da vincolarne la disponibilità per una durata superiore ad un anno o da costituire sullo stesso diritto reale a favore di terzi;
e) deliberare sugli atti e contratti, necessari per l'attività aziendale, che comportino una spesa superiore a lire dieci milioni;
f) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni;
g) deliberare sull'organizzazione degli uffici e sulla gestione del personale;
h) deliberare su tutti gli altri affari ad essa sottoposti dal Presidente o attribuiti alla sua competenza da leggi o regolamenti regionali.
Gli atti di cui alle lettere b), c) e d) sono approvati dalla Giunta regionale.
Gli atti di cui al punto a) sono approvati dal Consiglio regionale.
Art. 9 - Provvedimenti urgenti
Nei casi assoluta necessità ed urgenza, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 8, il Presidente compie gli atti ed assume i provvedimenti che si rendano indispensabili per la tutela del patrimonio affidato all'Azienda.
Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.
Art. 10 - Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori è composto di tre membri eletti con voto limitato a due dal consiglio regionale.
Esso esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.
Art. 11 - Durata in carica degli organi dell'Azienda
Gli organi dell'Azienda durano in carica cinque anni e decadono in ogni caso al termine del mandato del Consiglio regionale che li ha eletti.
In caso di dimissioni o di vacanza del posto la nomina del sostituto viene effettuata salvaguardando l'iniziale presenza delle minoranze. Il subentrante dura in carica per il periodo di nomina del membro sostituito.
Art. 12 - Vigilanza
La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla corrispondenza dell'attività dell'Azienda agli indirizzi generali e agli atti di programmazione stabiliti dalla Regione.
Art. 13 - Scioglimento del consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in caso di violazione di legge o di reiterata inosservanza degli indirizzi generali determinati dal Consiglio regionale.
Art. 14 - Il dirigente
Il dirigente dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto fra le categorie e secondo i criteri previsti all'art. 52 dello Statuto, e della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 .
Il dirigente ha la direzione dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Azienda, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e svolge tutti gli altri compiti che gli sono affidati dalla legge e dal regolamento.

Titolo III

Art. 15 - Bilancio e Finanza
L'Azienda ha un proprio bilancio che viene allegato al bilancio della Regione e, contestualmente ad esso, approvato dal consiglio regionale.
Il bilancio di previsione deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
Il rendiconto consuntivo finanziario patrimoniale ed economico deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 16 - Entrate dell'Azienda
A costituire le entrate dell'Azienda concorrono:
a) contributi ordinari della Regione;
b) eventuali contributi straordinari della Regione;
c) eventuali contributi dello stato;
d) eventuali contributi di enti locali;
e) introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'Azienda;
f) proventi derivanti da lasciti, donazioni o ogni altro atto di liberalità;
g) eventuali altre entrate o contributi.
Gli eventuali utili netti risultanti dal conto economico di esercizio sono devoluti al bilancio della Regione e verranno introdotti in apposito capitolo istituito nella parte entrata.
Art. 17 - Servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria dell'Azienda è affidato all'istituto di credito che assicura il servizio di tesoreria della Regione, mediante l'apertura di apposito conto corrente, al quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese dell'Azienda.
Art. 18 - Norma finanziaria
La Regione concorre nelle spese di impianto e di gestione dell'Azienda regionale delle foreste erogando un contributo ordinario annuo d L. 100 milioni.
All'onere di L. 100 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1975, la Regione provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo 5300 "fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" (partita "Assunzione della gestione delle foreste demaniali") dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1975.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1975 è istituito il capitolo n. 4314 dal titolo: "Contributo ordinario a favore della Azienda regionale delle foreste" con lo stanziamento di lire 100 milioni.
La spesa per gli anni successivi farà carico sui corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

Titolo IV
Norme finali e transitorie

Art. 19 - Personale
Sino a quando non sarà diversamente disposto, l'Azienda provvederà al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e di ordine con il personale comandato dalla Regione e messo a disposizione dallo Stato.
Con successiva legge sarà determinata la dotazione organica del personale dell'Azienda e saranno stabilite le norme sullo stato giuridico, sul trattamento economico del personale medesimo.
Art. 20
Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale predispone il regolamento per il funzionamento dell'Azienda stessa da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.




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