crv_sgo_leggi

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 69 (BUR n. 26/1975)

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1975 (primo provvedimento)

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 69 (BUR n. 26/1975) (Bilancio) (Abrogata)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975 (PRIMO PROVVEDIMENTO)

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3


SOMMARIO
Legge regionale 9 giugno 1975, n. 69 (BUR n. 26/1975) (Bilancio)

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1975 (PRIMO PROVVEDIMENTO)

Art. 1
A norma dell'art. 8, ultimo comma, della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, il cap. 6702 "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali ( legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 ) (somma stanziata per l'esercizio finanziario 1974, al cap. 670 del relativo bilancio)", con lo stanziamento di L. 500.000.000.
Art. 2
A norma dell'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 6 , vengono disposte le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975;
a) la denominazione del cap. 5611 viene così modificata:
- da: "Contributi a Comuni e Istituzioni pubbliche e private per l'adattamento e il riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie ( legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 )";
- a: "Contributi a Comuni e Istituzioni pubbliche e private per l'adattamento e il riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie (leggi regionali 18 marzo 1974, n. 22 e 25 gennaio 1975, n. 6)";
b) lo stanziamento del cap. 5611 viene aumentato di L. 500 milioni, mediante utilizzazione dell'equivalente importo stanziato al cap. 725 "Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" (partita: "Rifinanziamento legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 ") del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1974.
Art. 3
A norma dell'art. 2 della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12 , vengono disposte le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975:
a) la denominazione del cap. 6310 viene così modificata:
- da: "Contributi in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali destinati ad uso abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affidatari, di mezzadri e di imprenditori agricoli affittuari (art. 1, legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 )";
- a: "Contributi in conto capitale per la costruzione, l'ampliamento e il riattamento di fabbricati rurali destinati ad uso abitazione di coltivatori diretti, proprietari o affittuari, di mezzadri e di imprenditori agricoli affittuari (art. 1, legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 e art. 1, legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12 )";
b) lo stanziamento del cap. 6310 viene aumentato di L. 2 miliardi, mediante utilizzazione dell'equivalente importo stanziato al cap. 725 "fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti regionali in corso di formazione" (partita: "Rifinanziamento dell'art. 1 - legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 ) del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1974.
Art. 4
A norma dell'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 14 , vengono disposte le seguenti variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1975:
a) viene istituito, nello stato di previsione della spesa, il cap. 4860, "Interventi finanziari straordinari nel settore delle autolinee di interesse regionale per il 1974 ( legge regionale 25 gennaio 1974, n. 14 )", con lo stanziamento di L. 3.177.000.000;
b) correlativamente, viene diminuito di L. 1.977.000.000 lo stanziamento del cap. 5300, "fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" (partita: "Interventi finanziari straordinari nel settore delle autolinee di interesse regionale"), mentre per la rimanente somma di L. 1.200.000.000, non coperta da tale riduzione, si utilizza l'equivalente importo stanziato al capitolo 530, "fondo globale per il finanziamento di spese corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" (partita: "Interventi finanziari straordinari nel settore delle autolinee di interesse regionale"), del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1974.
Art. 5
A norma dell'art. 5 della legge regionale 28-1-1975, n. 17, viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, il cap. 2212, "Provvidenze straordinarie a favore dell'assistenza scolastica (art. 7, legge regionale 28 giugno 1974, n. 38 e art. 1, legge regionale 28 gennaio 1975, n. 17 ) (somma stanziata per l'esercizio finanziario 1974, al cap. 531, "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione" - partita: "Provvidenze straordinarie a favore dell'assistenza scolastica" - del relativo bilancio)", con lo stanziamento di L. 1.000.000.000
Art. 6
A norma dell'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 18 , nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 vengono disposte le seguenti variazioni:
a) Istituzione di nuovi capitoli:
cap. 6344
"Provvidenze a favore della pesca - Concorso negli interessi su prestiti a tasso agevolato (art. 1, legge regionale 28 gennaio 1975, n. 18 ) (Somma stanziata per l'esercizio finanziario 1974, al cap. 725 - Partita: "Iniziative a favore della pesca" - del relativo bilancio)", con lo stanziamento di L. 50.000.000;
cap. 6345
"Provvidenze a favore della pesca - Contributi in conto capitale (art. 1, legge regionale 28 gennaio 1975, n. 18 ) (Somma stanziata per l'esercizio finanziario 1974, al cap. 725 - Partita: "Iniziative a favore della pesca" - del relativo bilancio)", con lo stanziamento di L.250.000.000;
cap. 6346
"Contributi in conto capitale per promuovere e potenziare la cooperazione e l'associazionismo nel settore peschereccio (art. 3, legge regionale 28 gennaio 1975, n. 18 ) (somma stanziata, per l'importo parziale di L. 25.000.000, per l'esercizio finanziario 1974, al cap. 725 - Partita: "Iniziative a favore della pesca" - del relativo bilancio)", con lo stanziamento di L. 155.000.000;
cap. 6347
"Concorso negli interessi per mutui destinati a promuovere e potenziare la cooperazione l'associazionismo nel settore peschereccio (art. 3, legge regionale 28 gennaio 1975, n. 18 )", con lo stanziamento di L. 100 milioni;
cap. 6348
"Interventi per il miglioramento tecnico delle condizioni di produzione, allevamento, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici (art. 4, legge regionale 28 gennaio 1975, n. 18 )", con lo stanziamento di L. 140.000.000;
cap. 6349
"Provvidenze a favore della pesca - Spese relative alla prestazione di garanzia fidejussoria per facilitare la stipulazione di mutui (articolo 7, legge regionale 28 gennaio 1975, n. 18 )", con lo stanziamento di L. 5.000.000;

b) riduzione del cap. 7250, "fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione", per l'importo complessivo di L. 375.000.000, così ottenuta:
- eliminazione della partita "Iniziative a favore della pesca", L. 325.000.000, a copertura dei capitoli 6346 (per L. 130.000.000), 6347 e 6348 (per L. 95.000.000 );
- riduzione della partita "Interventi a favore dell'agricoltura", per l: 50.000.000, a copertura dei capitoli 6348 (per L. 45.000.000) e 6349.
Art. 7
A norma dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19 , viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, il capitolo 5701, "Integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per asili nido di cui all'art. 28 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 ( legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19 ) (Somma stanziata per l'esercizio finanziario 1974, al cap. 725 - Partita: "Interventi straordinari per gli asili nido" - del relativo bilanci)", con lo stanziamento di L. 600.000.000.
Art. 8
A norma dell'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 20 , viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, il capitolo 7171, "Intervento regionale per il finanziamento di impianti di fognatura nei Comuni capoluogo di Provincia ( legge regionale 28 gennaio 1975, n. 20 ) (Somma stanziata per l'esercizio finanziario 1974, al cap. 726 - Partita: "Finanziamento per l'esecuzione di opere di fognatura in conto capitale (una tantum)" - del relativo bilancio)", con lo stanziamento di L. 1.650.000.000.
Art. 9
A norma dell'art. 38 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 , viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, il capitolo 5941, "Credito di conduzione - Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura (art. 34, legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 ) (Somma stanziata per l'esercizio finanziario 1974, ai capitoli 610, 620 e 630 del relativo bilancio)", con lo stanziamento di L. 1.000.000.000.
Art. 10
A norma dell'art. 4 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 22 , viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, il capitolo 6331, "Contribuzione nelle spese di gestione di comprensori di bonifica soggetti a particolare onerosità ( legge regionale 31 gennaio 1975, n. 22 ) (Somma stanziata per l'esercizio finanziario 1974, ai capitoli 610 e 725 - Partita: "Istruzione professionale in agricoltura" - del relativo bilancio)", con lo stanziamento di L. 1.190.000.000.
Art. 11
A norma della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , viene apportata la seguente variazione alla denominazione del cap. 6700 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975:
- da: "Interventi in conseguenza di pubbliche calamità (legge 12 aprile 1948, n. 1010 - legge 30 giugno 1904, n. 293 - R.D. 23 ottobre 1904, n. 625 - R.D. 29 novembre 194, n. 605 - R.D. 29 novembre 1904, n. 674 - 21 marzo 1907, n. 112);
- a: "Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali ( legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 )".
Art. 12
A norma dell'art. 8 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16 , viene apportata la seguente variazione alla denominazione del cap. 4300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.
- da: "Manutenzione delle opere di bonifica montana e sistemazione idraulico forestale dei bacini montani";
- a: "Interventi per la manutenzione delle opere di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale (art. 4, legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16 )".
A norma dell'art. 7 della stessa legge regionale, il capitolo 6400 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 viene soppresso e sostituito dal cap. 6401, avente il medesimo stanziamento di L. 1 miliardo e la seguente denominazione: "Interventi di rimboschimento e di sistemazione idrualico-forestale nell'ambito del territorio regionale (art. 1, legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16 )".
Art. 13
Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 10 gennaio 1975, n. 2 viene soppresso ed è così sostituito:
"Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in L. 171.000.000 annue, è istituito il cap. 2201, "Spese per l'istituzione di corsi di formazione professionale per educatrici di asili nido", dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975. Correlativamente, viene ridotto di pari importo il cap. 5300, "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" (Partita: "Istituzione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale per educatrici di asili nido").
Art. 14
Stante il disposto dell'art. 3 della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 13 , il secondo comma dell'art. 4 della medesima legge viene soppresso e così sostituito:
"Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 viene iscritto il cap. 4870, "Contributi alle aziende concessionarie di autolinee per la corresponsione di un compenso forfetario mensile ai propri dipendenti con contratto ANAC", con lo stanziamento di L. 3.000.000.000. Correlativamente, viene ridotto di pari importo il cap. 5300, "Fondo globale per il finanziamento dei spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" (Partita: "Provvidenze a favore del personale addetto alle imprese esercenti autolinee di interesse regionale in concessione - contratto FENIT")".







SOMMARIO