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Legge regionale 9 giugno 1975, n. 73 (BUR n. 26/1975)

Ulteriore integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per asili-nido di cui alla Legge Regionale 25 gennaio 1973, n. 7

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 73 (BUR n. 26/1975) (Abrogata)

ULTERIORE INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE DA DESTINARE A CONTRIBUTI PER ASILI-NIDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 7

Legge abrogata dall’articolo 33, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32


SOMMARIO
Legge regionale 9 giugno 1975, n. 73 (BUR n. 26/1975) (Novellazione)

ULTERIORE INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE DA DESTINARE A CONTRIBUTI PER ASILI NIDO DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 7


Art. 1
A ulteriore integrazione dei contributi regionali di cui alle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 7 e 28 gennaio 1975, n. 19, è autorizzata la corresponsione di un contributo per spese di costruzione o riattamento, nella misura di L. 40 milioni per ciascun asilo nido, da attribuire a favore dei primi 25 comuni utilmente inclusi nel piano annuale relativo al 1972, approvato dal Consiglio regionale, a norma degli articoli 5 e 29 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 .
Art. 2
L'erogazione del contributo è disposta nelle stesse modalità previste dall'articolo 1, comma terzo e quarto, della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 19 .
Art. 3
E' abrogato il secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 .
Art. 4
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 1.000.000.000 (un miliardo) si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma, che si renderà necessaria.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito, al tasso massimo dell'8,25 per cento annuo e con periodo di ammortamento di venti anni, a partire dall'esercizio finanziario 1975.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondere importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del venti per cento prescritto dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 5
La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in L. 103.754.370 annue comprensiva della quota capitale e della quota interessi.
Per l'esercizio finanziario 1975, la spesa relativa alla rata di ammortamento del mutuo sarà coperta mediante prelievo del corrispondente importo dei fondi all'uopo accantonati al capitolo 5300 - Partita "Oneri connessi a operazioni di ricorso al mercato destinati al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi" - e al capitolo 7261.
Art. 6
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Per gli esercizi finanziari successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.



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