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Legge regionale 9 giugno 1975, n. 75 (BUR n. 26/1975)

Interventi regionali in favore del turismo sociale

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 75 (BUR n. 26/1975) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DEL TURISMO SOCIALE

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 93


SOMMARIO
Legge regionale 9 giugno 1975, n. 75 (BUR n. 26/1975)

INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DEL TURISMO SOCIALE

Art. 1 - (Finalità della legge)
Allo scopo di incrementare e di sostenere le attività turistiche aventi finalità sociali, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, nel quadro delle indicazioni fornite dalla programmazione nazionale e regionale, generale e settoriale.
Si considerino attività turistiche con finalità sociali quelle realizzate senza fini di lucro, per la utilizzazione del tempo libero o per accrescere la formazione culturale e sociale dei cittadini, nonché per favorire la scoperta e la valorizzazione della natura.
Art. 2 - (Soggetti ed iniziative ammessi ai benefici)
Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge gli Enti pubblici e le Associazioni che, senza finalità di lucro, esercitino o intendano esercitare attività di turismo sociale.
I benefici possono essere concessi a favore di:
a) iniziative quali campeggi, case per ferie, soggiorni per vacanze, riservati a coloro che possano esservi ammessi con determinazione dei responsabili in base a requisiti personali previamente stabiliti;
b) iniziative che accolgano gli ospiti gratuitamente, ovvero verso un corrispettivo in ogni caso non superiore al costo effettivo dei servizi offerti;
c) iniziative che, o per ubicazione in zone con scarsa concentrazione di attrezzature turistiche o per altre circostanze obiettive, siano in grado di offrire condizioni particolarmente favorevoli alla realizzazione degli obiettivi del turismo sociale;
d) iniziative che trovano svolgimento presso strutture ricettive sommariamente attrezzate, purchè dotate dei requisiti minimi eventualmente previsti dalle disposizioni in vigore per la categoria cui esse appartengono.
Art. 3 - (Specificazione degli interventi)
I benefici di cui alla presente legge possono essere destinati:
a) per sostenere, in generale, le iniziative di cui agli articoli precedenti;
b) per singole spese necessarie allo svolgimento di dette iniziative, quali l'affitto di immobili, l'acquisto o il noleggio di attrezzature, di arredamento e di mezzi di trasporto;
c) per dotare le strutture ricettive degli impianti ritenuti opportuni rispetto all'iniziativa progettata e delle attrezzature igienico-sanitarie necessarie.
Art. 4 – (Condizioni particolari)
I campeggi e gli altri impianti di soggiorno per minori devono essere attrezzati per un’adeguata assistenza educativa, sociale e sanitaria e disporre di personale qualificato.
Non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative che non dispongono di attrezzature atte a favorire la vita di comunità, l’esercizio di attività sportive, ricreative e culturali, il contratto con la natura e con la realtà sociale dell’ambiente.
Art. 5 – (Forma e misura dei contributi)
Per l’attuazione delle iniziative di cui all’art. 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi “una tantum” nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque non oltre il limite di lire 10 milioni per ciascuna iniziativa ammessa.
Art. 6 – (Presentazione delle domande)
Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all’art. 2 devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale e devono essere corredate:
1. per le iniziative già esistenti
a) da idonea documentazione da cui risulti la specificazione dell’ubicazione;
b) dal progetto o dal programma di massima dell’iniziativa;
c) da una dettagliata relazione sull’attività turistica svolta e sui risultati conseguiti almeno nei due anni precedenti con la precisazione degli arrivi e delle presenze degli ospiti;
d) dai dati riepilogativi dei consuntivi di gestione.
2. per le nuove iniziative
a) dall’atto deliberativo dell’Ente o dell’Associazione circa l’assunzione dell’iniziativa;
b) da idonea documentazione da cui risulti la specificazione dell’ubicazione prescelta;
c) dal progetto di massima o dal programma dettagliato delle iniziative che si intendono realizzare e della loro destinazione, con la precisazione del potenziale ricettivo;
d) dal preventivo di spesa;
e) dal piano finanziario;
f) dal piano economico di gestione.

Il termine della presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio di ogni anno.
Art. 7 – (Concessione dei contributi)
La Giunta regionale entro il mese di maggio di ogni anno, sentita la competente Commissione Consiliare, delibera la ripartizione dei contributi sulla base delle domande presentate, previa valutazione comparativa della ubicazione e della validità turistico-sociale delle iniziative ritenute ammissibili.
Art. 8 – (Norme transitorie)
Nella prima attuazione della presente legge, le domande di cui all’art. 6 devono essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.
La concessione dei contributi di cui all’art. 5 sarà effettuata entro 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
Art. 9 – (Disposizioni finanziarie)
Per gli interventi previsti dalla presente legge, per l’esercizio finanziario 1975, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni.
Alla copertura della spesa relativa si provvede mediante prelievo di pari importo dal cap. 4500 del bilancio, esercizio 1975.
Nello stato di previsione della spesa regionale, esercizio 1975, è iscritto il seguente capitolo:
Cap.4510 “Interventi a sostegno di iniziative in favore del turismo sociale” con lo stanziamento di lire 150 milioni.
Alla determinazione di nuovi limiti di impegno per gli anni successivi, si provvederà con apposito provvedimento legislativo.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge e non utilizzate nell’esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.


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