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Legge regionale 9 giugno 1975, n. 76 (BUR n. 26/1975)

Interventi per il potenziamento della zootecnia, la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e il credito di conduzione, mediante utilizzazione dei finanziamenti statali disposti dalla legge 18 aprile 1974, n. 118 e dal decreto legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito in legge 23 aprile 1975, n. 125

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 76 (BUR n. 26/1975) (Abrogata)

INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA ZOOTECNIA, LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E IL CREDITO DI CONDUZIONE, MEDIANTE UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI STATALI DISPOSTI DALLA LEGGE 18 APRILE 1974, N. 118 E DAL DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 1975, N. 26, CONVERTITO IN LEGGE 23 APRILE 1975, N. 125

Legge tacitamente abrogata dalla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15


SOMMARIO
Legge regionale 9 giugno 1975, n. 76 (BUR n. 26/1975)

INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA ZOOTECNICA, LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E IL CREDITO DI CONDUZIONE, MEDIANTE UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI STATALI DISPOSI DALLA LEGGE 18 APRILE 1974, N. 118 E DAL DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 1975, N. 26, CONVERTITO IN LEGGE 23 APRILE 1975, N. 125


Titolo I
Zootecnia

Capo I
Provvidenze per il settore zootecnico

Art. 1
Allo scopo di proseguire gli interventi a favore della zootecnica previsti dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 , sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per l'operatività dei sottoindicati articoli della predetta legge regionale:
a) lire 1.300 milioni per la concessione dei premi di nascita di cui al primo comma dell'art. 2;
b) lire 400 milioni per la concessione dei premi di allevamento specificati al secondo e terzo comma dell'art. 2, limitatamente alle aziende condotte da coltivatori diretti ubicate in zone dichiarate montane ai sensi della normativa vigente;
c) lire 500 milioni per la concessione di contributi nelle spese di gestione ai sensi del terzo comma dell'art. 4;
d) lire 1.428.800.000 per la concessione dei prestiti di esercizio a tasso agevolato precisati al primo comma dell'art. 4. Il tasso d'interesse sui prestiti anzidetti è quello stabilito dalla vigente normativa in materia di finanziamenti agevolati in agricoltura.
Art. 2
Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo si provvede mediante utilizzazione per l'importo di lire 3.628.800.000, dello stanziamento previsto al capitolo 725 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974, "Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione" - partita interventi a favore della zootecnia - così come consentito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Art. 3
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 4051 denominato "spesa per la concessione dei premi di cui alla lettera a) dell'art. 1 della legge regionale "prosecuzione degli interventi a favore della zootecnica disposti con la legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 ", con lo stanziamento di lire 1.300 milioni";
- capitolo 4052 denominato "spesa per la concessione dei premi di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge regionale "prosecuzione degli interventi a favore della zootecnia previsti dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 ", con lo stanziamento di lire 400 milioni";
- al capitolo 4053 denominato "spesa per la concessione di contributi di cui alla lettera c) dell'art. 1 della legge regionale "prosecuzione degli interventi a favore della zootecnia previsti dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 ", con lo stanziamento di lire 500.000.000":
- al capitolo 4054 denominato "spesa per il concorso negli interesse di cui alla lettera d) dell'art. 1 della legge regionale "prosecuzione degli interventi a favore della zootecnica previsti dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43 ", con lo stanziamento di lire 1.428.800.000".

Capo II
Rifinanziamento con modificazioni della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16

Art. 4
Il termine per l'adozione di statuti democratici e del voto pro-capite da parte delle Associazioni di allevatori precisato all'art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16 , è prorogato al 31 gennaio 1975.
Il secondo comma del suddetto articolo 5 della legge regionale citata è sostituito dal seguente:
I contributi saranno commisurati:
a) al numero di capi di bestiame iscritti nei libri stessi;
b) alla struttura e alla capacità produttiva delle aziende allevatrici;
c) alla situazione ambientale e produttiva delle singole zone;
d) allo svolgimento di servizi in collaborazione con la Regione, per promuovere ed attuare iniziative di sviluppo zootecnico e di sostegno degli allevamenti.
Art. 5
Lo stanziamento disposto dall'art. 8 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16 per gli interventi di cui all'articolo 5 della legge regionale stessa è aumentato, per l'esercizio finanziario 1975, di lire 190 milioni.
Al maggior onere derivante dall'applicazione del comma precedente si provvede detraendo dal seguente capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 la somma che si riporta:
- capitolo 4100
L. 190.000.000
Art. 6
Allo stanziamento di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione:
- Capitolo 4100
L. 190.000.000

in aumento:
- Capitolo 6010
L. 190.000.000

Titolo II
Opere di miglioramento fondiario

Art. 7
Per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può essere concesso un concorso negli interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928n. 1760, della durata massima di 22 anni.
La spesa ammissibile a mutuo agevolato non può superare, per ogni iniziativa, l'importo di lire:
- 40 milioni per opere aziendali;
- 60 milioni per opere interaziendali.
Le provvidenze possono essere concesse anche alle cooperative agricole per l'ampliamento e l'integrazione degli impianti di lavorazione trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed alle cooperative di stalle sociali.
Nella concessione dei mutui sarà data preferenza alle cooperative, ai coltivatori diretti, agli affittuari ed ai mezzadri.
Sulle domande per la concessione delle provvidenze per la realizzazione di opere aziendali di cui al secondo comma, presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono sentite le Commissioni provinciali di cui all'art. 6 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 , integrate come disposto dall'art. 29 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 .
Art. 8
Alle cooperative e alle stalle sociali che abbiano ottenuto finanziamenti dallo Stato e/o dalla C.E.E. - Sezione Orientamento del FEOGA - con contributi in conto capitale e/o mutui agevolati per la realizzazione di opere previste al terzo comma dell'articolo precedente, possono essere concessi mutui integrativi qualora nelle gare per licitazione privata si siano registrate offerte in aumento rispetto alle spese approvate dagli organi stati competenti.
I mutui integrativi non possono superare la differenza fra la spesa determinata nelle gare per licitazione o in sede di collaudo e quella ammessa al finanziamento pubblico precedente.
Le domande per la concessione dei mutui devono essere presentate alla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Il concorso negli interessi è pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi praticati dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario - al lordo dei diritti di commissione comprensivi delle spese di accertamento tecnico legale, delle aliquote per le imposte e tasse e di altri diritti erariali nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle - e le rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso di interesse stabilito dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati all'agricoltura.
Art. 10
I mutui di cui ai precedenti articoli sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni.
Art. 11
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente titolo si provvede mediante utilizzazione delle annualità che saranno corrisposte alla Regione ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125, dall'esercizio 1975 all'esercizio 1996 e ammontanti a lire 1.535 milioni ciascuna.
Art. 12
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 è istituito il capitolo n. 501, denominato "quota regionale ex decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125, concorsi negli interessi su mut8i per opere di miglioramento fondiario", con l'importo di lire 1.535 milioni.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 è istituito il capitolo 4055, denominato "Concorso negli interessi su mutui per opere di miglioramento fondiario", con lo stanziamento di lire 1.535 milioni.
Art. 13
Le domande per la concessione dei concorsi negli interessi sui mutui sono dirette al Presidente della Giunta regionale con la segnalazione dell'Istituto od Ente esercente il credito agrario prescelto.
La Giunta regionale concede le provvidenze e il Presidente della stessa provvede, con decreto, alla liquidazione dei concorsi sulla base di appositi elenchi dei mutui perfezionati assumendosi lo stesso Istituto o Ente finanziatore la responsabilità dell'impiego delle somme conformemente alle finalità della presente legge.

Titolo III
Fabbricati rurali

Art. 14
Per gli interventi previsti all'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1974, n. 2 , modificata dalla legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12 , è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 1.700 milioni.
All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante utilizzazione per pari importo dello stanziamento previsto al capo 5940 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.
Art. 15
allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione:
- capitolo 5940
L. 1.700 milioni

in aumento:
- capitolo 6310
L. 1.700 milioni

Titolo IV
Credito di conduzione

Art. 16
La legge regionale 25 gennaio 1975, n. 4 , modificata con legge regionale 18 dicembre 1974, n. 58 , è rifinanziata, per l'anno 1975, con lo stanziamento di lire 1.845 milioni.
All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, si provvede mediante utilizzazione della quota assegnata alla Regione per il 1975 in applicazione del decreto - legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125 e ammontante a lire 1.845 milioni.
Art. 17
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
- Stato di previsione dell'entrata - variazione in aumento - Cap. 502 "Quota regionale ex decreto - legge 24 febbraio 1975, n. 26 Concorso negli interessi su prestiti di conduzione"
capitolo di nuova istituzione
L. 1.845.000.000
- Stato di previsione della spesa - variazione in aumento - cap. 5940 "Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 per la concessione di prestiti di conduzione a tassa agevolato in agricoltura - Legge regionale 18 dicembre 1974, n. 58 " L. 1.845.000.000
Art. 18
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.





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