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Legge regionale 9 giugno 1975, n. 77 (BUR n. 26/1975)
Provvedimenti per favorire l'insediamento e lo sviluppo di imprese artigiane in aree attrezzate
Sommario
“Legge regionale 9 giugno 1975, n. 77 (BUR n. 26/1975) - Testo vigente”
S O M M A R I O
PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI IMPRESE ARTIGIANE IN AREE ATTREZZATE
Legge abrogata dall’articolo 5, della
legge regionale 24 novembre 1981, n. 63
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 9 giugno 1975, n. 77 (BUR n. 26/1975) - Testo storico”
PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI IMPRESE ARTIGIANE IN AREE ATTREZZATE
Art. 1
La Regione del Veneto, al fine di favorire un ordinato assetto del territorio attraverso la costituzione di aree per insediamenti produttivi relativi all'artigianato, concorre alla loro realizzazione secondo le modalità definite ai successivi articoli.
Art. 2
Per le finalità indicate al precedente articolo la Regione concede ai soggetti beneficiari, indicati all'art. 3, finanziamenti "una tantum" secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel predetto articolo, da destinate all'acquisizione delle aree interessate ed alla realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria.
Ad avvenuta assegnazione alle imprese artigianali delle aree urbanizzate, e comunque non oltre 4 anni dalla data dell'erogazione, i soggetti beneficiari sono tenuti a rimborsare alla Regione l'80 per cento delle somme percepite, ed in ogni caso devono restituire, entro gli stessi termini, gli eventuali residui dei finanziamenti che non fossero stati utilizzati; la quota di rimborso è ridotta al 70 per cento per i territori classificati depressi o montani, ai sensi di legge.
Ad avvenuta assegnazione alle imprese artigianali delle aree urbanizzate, e comunque non oltre 4 anni dalla data dell'erogazione, i soggetti beneficiari sono tenuti a rimborsare alla Regione l'80 per cento delle somme percepite, ed in ogni caso devono restituire, entro gli stessi termini, gli eventuali residui dei finanziamenti che non fossero stati utilizzati; la quota di rimborso è ridotta al 70 per cento per i territori classificati depressi o montani, ai sensi di legge.
Art. 3
Hanno titolo per beneficiare dei finanziamenti, di cui all'art. 2, i consorzi di comuni, i consorzi costituiti per la totalità o a maggioranza di enti locali territoriali per le finalità di cui all'art. 1, le comunità montane ed i comuni.
L'individuazione dei beneficiari tra i soggetti di cui al precedente comma, la determinazione dell'ammontare dei finanziamenti concessi e delle eventuali direttive per l'attuazione del programma di insediamenti sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 30 novembre di ogni ano, sulla base delle domande pervenute.
L'ammontare complessivo dei finanziamenti sarà così ripartito:
1. il 40 per cento a favore di iniziative da realizzare nelle province di Belluno e Rovigo;
2. il 40 per cento a favore di iniziative da realizzare lungo le due fasce regionali a ridosso dell'arco pedemontano e nelle direttrici Legnago - Rovigo - Mare e Legnago - Monselice - Mare e nelle altre aree depresse del Veneto;
3. il 20 per cento a favore di iniziate da realizzare nelle altre zone della Regione.
L'individuazione dei beneficiari tra i soggetti di cui al precedente comma, la determinazione dell'ammontare dei finanziamenti concessi e delle eventuali direttive per l'attuazione del programma di insediamenti sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 30 novembre di ogni ano, sulla base delle domande pervenute.
L'ammontare complessivo dei finanziamenti sarà così ripartito:
1. il 40 per cento a favore di iniziative da realizzare nelle province di Belluno e Rovigo;
2. il 40 per cento a favore di iniziative da realizzare lungo le due fasce regionali a ridosso dell'arco pedemontano e nelle direttrici Legnago - Rovigo - Mare e Legnago - Monselice - Mare e nelle altre aree depresse del Veneto;
3. il 20 per cento a favore di iniziate da realizzare nelle altre zone della Regione.
Art. 4
Le somme erogate ai soggetti di cui all'articolo precedente potranno essere utilizzate direttamente dai medesimi o attraverso successiva ripartizione delle somme stesse ai soggetti consorziati incaricati dell'esecuzione dei singoli interventi.
Nella seconda ipotesi fra quelle previsti al precedente comma, ogni singolo intervento finanziato non potrà essere inferiore a L. 80 milioni.
In ogni caso la utilizzazione delle somme concesse deve essere destinata alla realizzazione di appositi piani particolareggiati o di piani redatti ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti. Ove necessaria e già non deliberata, contestualmente all'ammissione ai benefici è rilasciata l'autorizzazione regionale, di cui al primo comma dell'art.27 della sopracitata legge.
Nella seconda ipotesi fra quelle previsti al precedente comma, ogni singolo intervento finanziato non potrà essere inferiore a L. 80 milioni.
In ogni caso la utilizzazione delle somme concesse deve essere destinata alla realizzazione di appositi piani particolareggiati o di piani redatti ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti. Ove necessaria e già non deliberata, contestualmente all'ammissione ai benefici è rilasciata l'autorizzazione regionale, di cui al primo comma dell'art.27 della sopracitata legge.
Art. 5
Le domande intese ad ottenere i finanziamenti previsti dalla presente legge devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno e devono essere corredate da:
a) indicazione dell'area prescelta, (in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e trasmessi);
b) progetto di massima dell'iniziativa.
I finanziamenti sono concessi dal Presidente della Regione con proprio decreto, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo comma dell'art. 3.
a) indicazione dell'area prescelta, (in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e trasmessi);
b) progetto di massima dell'iniziativa.
I finanziamenti sono concessi dal Presidente della Regione con proprio decreto, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo comma dell'art. 3.
Art. 6
La Giunta regionale provvederà ad eseguire periodici controlli sugli stati di avanzamento dei programmi di acquisto e di urbanizzazione delle aree.
Qualora non siano rispettate le destinazioni o le direttive o le modalità fissate dalla presente legge o nella delibera di concessione, la Giunta può revocare il finanziamento concesso con l'obbligo dell'immediata restituzione delle somme anticipate.
Qualora non siano rispettate le destinazioni o le direttive o le modalità fissate dalla presente legge o nella delibera di concessione, la Giunta può revocare il finanziamento concesso con l'obbligo dell'immediata restituzione delle somme anticipate.
Art. 7
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire due miliardi, si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito al tasso massimo dell'8,25 per cento annuo e con periodo di ammortamento di venti anni, a partire dall'esercizio finanziario 1975.
A garanzia del pagamento delle rate del muto, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito al tasso massimo dell'8,25 per cento annuo e con periodo di ammortamento di venti anni, a partire dall'esercizio finanziario 1975.
A garanzia del pagamento delle rate del muto, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 8
Per l'esercizio finanziario 1975, la spesa relativa alla rata di ammortamento del mutuo sarà coperta:
- per la quota interessi, mediante riduzione del capo 5300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" (partita: "Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (interessi e spese)", per l'importo massimo di lire 156.000.000;
- per la quota capitale, mediante riduzione del cap. 7261 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione", per l'importo massimo di lire 42.508.740.
- per la quota interessi, mediante riduzione del capo 5300 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" (partita: "Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (interessi e spese)", per l'importo massimo di lire 156.000.000;
- per la quota capitale, mediante riduzione del cap. 7261 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione", per l'importo massimo di lire 42.508.740.
Art. 9
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Per gli esercizi finanziari successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
Per gli esercizi finanziari successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
Art. 10
Con la presente legge è istituito il "Fondo di rotazione per la concessione i anticipazioni per la costituzione di aree per insediamenti produttivi relativi all'artigianato".
A tale fondo affluiranno le somme stanziate dalla presente legge eventualmente non utilizzate e quelle restituite ai sensi dell'art. 2, ogni altra contribuzione avente le stesse finalità.
Le ulteriori modalità di funzionamento del fondo saranno fissate con regolamento del consiglio regionale.
A tale fondo affluiranno le somme stanziate dalla presente legge eventualmente non utilizzate e quelle restituite ai sensi dell'art. 2, ogni altra contribuzione avente le stesse finalità.
Le ulteriori modalità di funzionamento del fondo saranno fissate con regolamento del consiglio regionale.
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