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Legge regionale 9 giugno 1975, n. 78 (BUR n. 26/1975)
Finanziamento straordinario del fondo di cui all'art. 9 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11
Sommario
“Legge regionale 9 giugno 1975, n. 78 (BUR n. 26/1975) - Testo vigente”
S O M M A R I O
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1973, n. 11
Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della
legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 , operata dall’articolo 24, della
legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 9 giugno 1975, n. 78 (BUR n. 26/1975) - Testo storico”
S O M M A R I O
FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1973, n. 11
Art. 1
Per l'esercizio finanziario 1975, in via straordinaria, la Regione istituisce un apposito fondo denominato "Fondo speciale per l'attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane" dell'importo complessivo di lire 1 miliardo, da ripartire tra le comunità montane con i criteri e secondo le modalità stabilite dalla legge 27 marzo 1973, n. 11, e successiva modificazione.
Art. 2
Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per l'importo di L. 1.000 milioni con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiore all'8,25 per cento e con periodo di ammortamento di 20 anni a decorrere dell'esercizio 1975.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, II comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in L. 103.754.370 annue, comprensiva della quota capitale e della quota interessi.
Ad essa si fa fronte per l’esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dei fondi all’uopo accantonati al cap. 5300 – partita “oneri connessi a operazione di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi” e al cap. 7261 del bilancio 1975.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio e ad istituire i necessari capitoli di spesa.
Per gli anni successivi l’onere farà carico sui capitoli, che saranno all’uopo istituiti nei bilanci dei rispettivi esercizi.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazione, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, II comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilita in L. 103.754.370 annue, comprensiva della quota capitale e della quota interessi.
Ad essa si fa fronte per l’esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dei fondi all’uopo accantonati al cap. 5300 – partita “oneri connessi a operazione di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi” e al cap. 7261 del bilancio 1975.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio e ad istituire i necessari capitoli di spesa.
Per gli anni successivi l’onere farà carico sui capitoli, che saranno all’uopo istituiti nei bilanci dei rispettivi esercizi.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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