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Legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 (BUR n. 26/1975)

Norme per l'assunzione di finanziamenti per opere pubbliche da parte della Regione e per la facilitazione dell'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 (BUR n. 26/1975) (Abrogata)

NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI PER OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE E PER LA FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI E STATALI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6


SOMMARIO
Legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 (BUR n. 26/1975)

NORME PER L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI PER OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLA REGIONE E PER LA FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI IN CONTO AMMORTAMENTO MUTUI DISPOSTI DA LEGGI REGIONALI E STATALI

Art. 1
Per gli esercizi finanziari 1975 e 1976 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre con l'Istituto di Credito Fondiario delle Venezie mutui in contanti fino alla concorrenza di L. 50 miliardi, con smobilizzo in obbligazioni assorbibili dagli Istituti che partecipano al servizio di Tesoreria regionale, per il finanziamento di interventi comportanti spese in conto capitale, alle condizioni indicate nella presente legge.
Le finalità, le modalità di svolgimento e gli importi di spesa dei singoli interventi (nonché le relative garanzie) sono fissati da specifici provvedimenti legislativi.
La somma massima dell'indebitamento, di cui al primo comma, è comprensiva dell'importo dei mutui già autorizzati da leggi regionali e di quelli che saranno autorizzati entro l'esercizio finanziario 1975 ad esclusione di quelli concernenti l'acquisto di immobili necessari al funzionamento dell'amministrazione regionale. I mutui già autorizzati sono assoggettati in ogni aspetto alle disposizioni della presente legge: qualsiasi disposizione di leggi autorizzative di mutui che sia in contrasto con la presente legge deve ritenersi abrogata.
Art. 2
Il saggio base di interesse sui mutui di cui al precedente articolo non potrà eccedere il 4,125 per cento semestrale.
I mutui saranno rimborsabili in un massimo di 40 semestralità costanti posticipate.
Sul debito residuo al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni esercizio finanziario, e a partire dal 1976, è stabilita a favore dell'istituto mutuante per conto degli Istituti che hanno assorbito i titoli all'atto della stipulazione del corrispondente mutuo o direttamente degli Istituti stessi, una integrazione di interessi per l'intero semestre precedente, in ragione di un saggio massimo dell'1,875 per cento semestrale.
Il saggio semestrale di integrazione del saggio base di interesse sarà commisurato alla giacenza media semestrale delle disponibilità liquide di pertinenza della Regione presso la Tesoreria regionale, svolta a norma della convenzione stipulata il 12 settembre 1974 con l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie. Il saggio semestrale di integrazione è pari all'1,875 per cento sull'eccedenza dell'ammontare residui dei mutui in ammortamento alla fine di ogni semestre rispetto alla giacenza media. Non si dà luogo ad alcuna integrazione nel caso di giacenza media pari o superiore all'ammontare residuo dei mutui in ammortamento.
Il saggio semestrale di integrazione non potrà, comunque, assumere un valore tale che, sommato al saggio base, superi il saggio medio applicato dall'Istituto mutuante o da Istituti similari per operazioni con enti pubblici aventi la medesima durata dei mutui previsti dalla presente legge.
Qualora nell'espletamento del servizio di tesoreria regionale, all'istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie subentri altro Istituto di credito, l'integrazione va corrisposta nella misura massima consentita, salvo il limite di cui al comma precedente e salvo che il tesoriere subentrante non si accolli il valore residuo dei mutui.
Il computo di cui al terzo comma dovrà avvenire ciascun anno per distinti semestri solari, con riferimento alle date del 30 giugno e del 31 dicembre, in modo da riflettere le varianti intervenute a partire, rispettivamente, dal 31 dicembre e dal 30 giugno precedenti.
La Regione provvederà al versamento dell'integrazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Art. 3
La copertura degli oneri relativi alle semestralità di ammortamento dei mutui sarà indicata dai singoli provvedimenti legislativi regionali di cui all'art. 1 della presente legge.
L'integrazione degli interessi di cui al terso comma del precedente art. 2, sarà quantificata dalle leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione.
Art. 4
Per favorire l'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi disposti da leggi regionali e statali in conto ammortamento mutui, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con l'istituto di Credito Fondiario delle Venezie apposita convenzione, per la concessione, ai suddetti beneficiari, di mutui da contrarsi entro il 1976, fino alla concorrenza di L. 50 miliardi.
A tali mutui vengono estese le condizioni stabilite dagli articoli precedenti.
La Regione assume a proprio carico l'integrazione degli interessi rispetto alle semestralità di ammortamento a carico dei mutuari, con i criteri e le modalità di cui agli articoli precedenti.
La quantificazione e la copertura della predetta integrazione verranno effettuate con le leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione.
Art. 5
Per gli enti locali e loro consorzi che, volendo avvalersi delle provvidenze stabilite dal precedente art. 4, siano sprovvisti di cespiti delegabili, la Regione rilascia adeguate fidejussioni all'Istituto mutuante.
Con le leggi di approvazione del bilancio si procederà alla quantificazione e alla copertura del presunto onere ricadente sulla Regione, in base all'ammontare delle fidejussioni concesse, e da concedere, entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario anteriore a quello cui il bilancio si riferisce. In ogni caso, lo stanziamento per la copertura di tale onere non potrà essere inferiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo delle rate semestrali di ammortamento scadanti nell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.


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