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Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 (BUR n. 4/1975)

Istituzione e disciplina del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera

Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 (BUR n. 4/1975) (Abrogata)

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA

Legge tacitamente abrogata dalla legislazione di riforma sanitaria, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 21 gennaio 1975, n. 8 (BUR n. 4/1975)

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA


Titolo I
Istituzione del fondo regionale ospedaliero


Art. 1
E' istituito il fondo regionale per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera a norma del combinato disposto dagli artt. 12 e 17 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 2
Il fondo, di cui all'art. 1, sarà iscritto nel bilancio della Regione in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e si articolerà, nello stato di previsione della spesa, in distinti capitoli, corrispondenti ai seguenti interventi:
a) spese correnti degli enti ospedalieri;
b) spese per investimenti nel settore ospedaliero ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386;
c) spese per convenzioni a norma del primo e terzo comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386; spese per l'assistenza indiretta della Regione ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386; spese per l'assistenza ospedaliera all'estero ai sensi del quinto e sesto comma dell'art. 12 della legge 17 agosto 1974, n. 386;
d) spese per il personale comandato presso la Regione a norma dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386;
e) contributi a enti ospedalieri per situazioni eccezionali.
Art. 3
Le delegazioni di pagamento già rilasciate per la stipulazione di mutui e di prestiti pluriennali contratti dagli enti ospedalieri sono trasferite di diritto sulle somme che la Regione è tenuta a erogare per l'assistenza ospedaliera.
Sulle stesse somme saranno altresì rilasciate le delegazioni di pagamento per mutui non ancora perfezionati, riguardanti opere già approvate dai competenti organi regionali e in corso di esecuzione, a condizione che il perfezionamento degli stessi venga previamente autorizzato dalla Giunta regionale.


Titolo II
Norme transitorie e finali


Art. 4
Per l'anno 1975, la quantificazione degli stanziamenti nei capitoli di spesa corrispondenti agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 2 sarà effettuata con deliberazione della Giunta regionale tenuto conto dell'ammontare della quota del fondo nazionale ospedaliero assegnato alla Regione, sentita la competente Commissione Consiliare, in osservanza dei seguenti criteri:
- interventi di cui alla lett. a) fino a un massimo del 90 per cento del fondo regionale;
- interventi di cui alla lett. b) fino a un massimo del 10 per cento del fondo regionale;
- interventi di cui alla lett. c) fino a un massimo del 10 per cento del fondo regionale;
- interventi di cui alla lett. d) fino a un massimo dello 0,50 per cento del fondo regionale;
- interventi di cui alla lett. e) fino a un massimo del 4 per cento del fondo regionale.
La ripartizione fra gli enti ospedalieri degli stanziamenti previsti al precedente comma sarà effettuata con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
Lo stanziamento, di cui alla lett. a) dell'art. 2, è ripartito, per l'anno 1975, tra i singoli enti ospedalieri:
a) per l'80 per cento, in proporzione all'ammontare delle spese effettive a carattere ricorrente di ciascun ente - escluse le rate di ammortamento di mutui e di prestiti - risultante dal consuntivo dell'esercizio 1973, incrementato dalle rate in ammortamento nel 1975 di mutui e di prestiti pluriennali;
b) per il 20 per cento, in proporzione al numero delle giornate teoriche di degenza ottenuto moltiplicando il numero dei ricoveri effettuati nell'anno 1974 nelle divisioni o sezioni autonome autorizzate di ciascun ospedale, nonché negli istituti o cliniche delle università convenzionate, per la durata media regionale della degenza riferita alle rispettive divisioni o sezioni autonome, quale è stabilita nella tabella allegata alla presente legge.
Art. 6
Lo stanziamento di cui alla lett. e) dell'art. 2, per l'anno 1975, può essere erogato a favore di enti ospedalieri che si trovino a operare in situazioni eccezionali.
In tali casi gli enti ospedalieri devono presentare alla Giunta regionale la documentazione atta a dimostrare la eccezionalità delle situazioni.
L'assegnazione del contributo è fatta nei limiti dello stanziamento previsto in bilancio sulla base dell'accertamento effettivo dei costi e, qualora sia necessario, in conformità con il piano di ristrutturazione dei servizi.
L'inosservanza del piano di cui al precedente comma comporta la revoca o la riduzione del contributo assegnato.
Art. 7
Il bilancio degli enti ospedalieri per l'esercizio 1975 deve essere redatto entro 30 giorni dalla comunicazione della quota agli stessi assegnata, sulla base delle entrate assicurate dalla Regione col fondo di cui all'art. 1.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio fosse stato già approvato, dovrà essere variato in conformità con quanto disposto dal precedente comma.
Art. 8
Fino all'approvazione del bilancio redatto ai sensi del primo comma del precedente articolo, gli enti ospedalieri, per l'anno 1975, sono autorizzati a impegnare e pagare le spese in ragione di un dodicesimo per ogni mese della somma stanziata dal preventivo del 1974 per le spese effettive ordinarie.
Al di fuori di quanto previsto dal precedente comma, è consentito solo il rimborso dei mutui già in corso e approvati.
Art. 9
Gli ospedali gestiti da enti pubblici e non ancora costituiti in enti ospedalieri sono equiparati, ai fini della presente legge, agli enti ospedalieri.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

"Istituzione e disciplina del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera"

DURATA MEDIA DELLA DEGENZA AGLI EFFETTI DELL'ART. 5
Divisioni o sezioni autonome
Giorni
- Medicina Generale
- Pediatria
- Patologia neonatale (compresa l'assistenza agli immaturi)
- Neurologia e Neuropsichiatria
- Dermosifilopatia
- Malattie infettive
- Geriatria
- Recupero e rieducazione funzionale
- Cardiologia
- Ematologia
- Oncologia
- Endocrinologia
- Nefrologia
- Radioterapia e medicina nucleare
- Pneumologia
- Medicina del lavoro
- Gastroenterologia
- Reumatologia
- U.C.I.C.
- Medicina riabilitativa
- Lungodegenti
16
15
20
23
13
21
20
25
20
25
25
18
18
25
25
14
20
20
8
45
90
- TBC
- Chirurgia generale
- Ostetricia e ginecologia
- Ortopedia e traumatologia
- Oculistica
- O.R.L.
- Odontostomatologia
- Urologia
- Cardiochirurgia
- Neurochirurgia
- Neurotraumatologia
- Chirurgia plastica
- Chirurgia toracica
- Chirurgia pediatrica
- Chirurgia maxillofacciale
- Chirurgia vascolare
- Rianimazione
65
12
8
10
10
6
5
13
30
15
20
18
20
12
8
13
8


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