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Legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 (BUR n. 26/1975)

Norme per la istituzione ed il funzionamento dei Consigli di Comprensorio

Legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 (BUR n. 26/1975) (Abrogata)

NORME PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI COMPRENSORIO

Legge abrogata dall’articolo 4, della legge regionale 6 maggio 1985, n. 47


SOMMARIO
Legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 (BUR n. 26/1975)

NORME PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI COMPRENSORIO

Norme generali

Art. 1
In attuazione dei principi contenuti agli artt. 5 e 54 dello statuto, il territorio regionale viene ripartito in comprensori, costituenti gli ambiti territoriali entro cui promuovere e sviluppare, in cooperazione con gli Enti locali:
a) una politica di attuazione della programmazione regionale;
b) un’azione di riequilibrio economico e territoriale;
c) il riordino e la razionalizzazione dell’attività amministrativa regionale e locale;
d) il processo di aggregazione fra enti locali anche in funzione dell’attribuzione della delega delle funzioni regionali;
e) la partecipazione degli organismi democratici rappresentativi alle scelte politiche della Regione.
Art. 2
I Comprensori di cui all’articolo precedente sono individuati e delimitati negli allegati A e B che fanno parte integrante della presente legge.
I Comprensori possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, anche su iniziativa di uno degli enti locali interessati, al fine di assicurare la rispondenza agli obiettivi della programmazione regionale.
Sulle proposte di cui al comma precedente il Consiglio regionale si pronuncia entro sei mesi dalla loro presentazione, previa consultazione degli enti interessati.
Nella fase di prima applicazione della presente legge, la delimitazione comprensoriale di cui al primo comma diventa operativa agli effetti del secondo comma dell’art. 7, nel solo caso in cui siano stati nominati dagli enti interessati almeno i ¾ dei rappresentanti previsti per ciascun Consiglio di Comprensorio.
Nel caso di mancato insediamento, la Provincia ne dà motivata notizia al Consiglio regionale, il quale provvede alla consultazione degli enti locali interessati, anche ai fini della modifica degli ambiti comprensoriali.

Titolo I

Art. 3
In ogni Comprensorio è istituito un Consiglio di Comprensorio costituito da rappresentanti di comuni, comunità montane e province con le seguenti attribuzioni:
1. partecipare con proprie proposte ed indicazioni alla formazione del piano di sviluppo regionale e al piano regionale territoriale di coordinamento, promuovendo la partecipazione degli enti locali;
2. esprimere parere sui programmi regionali di settore relativi a particolari infrastrutture, ai servizi sociali, alle localizzazioni residenziali, industriali e commerciali;
3. redigere ed adottare i piani comprensoriali di cui al successivo articolo 15;
4. esercitare le funzioni in materia urbanistica secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 5;
5. promuovere strutture consortili e altre forme di aggregazione fra enti locali operanti in uno o più comprensori per l’esercizio di funzioni delegate dalla Regione o di quelle proprie attribuite dagli enti locali stessi ai fini della ottimale organizzazione e gestione dei servizi;
6. coordinare l’esercizio delle funzioni delegate in conformità ai criteri di cui l successivo articolo 4, nonché delle attività regionali svolte direttamente a livello comprensoriale;
7. esercitare quelle funzioni che verranno attribuite da successive leggi regionali.
Il Consiglio di Comprensorio ha sede presso il municipio di uno dei comuni inclusi nel Comprensorio medesimo, che sarà indicato con delibera del Consiglio di Comprensorio.
Art. 4
Il Consiglio di Comprensorio, ai fini del coordinamento di cui al precedente articolo 3 n. 6, deve essere consultato dalla Regione in sede di predisposizione delle singole leggi di delega.
I pareri espressi dal Consiglio di Comprensorio, a riguardo dei possibili destinatari delle deleghe, dovranno tener conto delle situazioni di fatto esistenti nel comprensorio, delle capacità operative degli enti, nonché delle strutture consortili esistenti.
Ai fini della corrispondenza dell’esercizio dell’attività delegata agli obiettivi programmatici regionali e comprensoriali, il consiglio di Comprensorio collabora con la Giunta regionale per assicurare la corretta applicazione dei criteri direttivi stabiliti, ai sensi dell’art. 55, primo comma, dello Statuto, delle singole leggi regioni di delega.
I programmi e i rendiconti adottati dagli enti locali nell’esercizio delle funzioni regionali delegate sono trasmessi alla Regione e al Consiglio di Comprensorio che darà esprimere il proprio motivato parere in merito, formulando alla Giunta regionale eventuali proposte per il perfezionamento della politica delle deleghe.
Art. 5
Il Consiglio di Comprensorio esercita le seguenti funzioni in materia urbanistica:
1. l’approvazione dei piani regionali particolareggiati e loro varianti;
2. la costituzione dei consorzi fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili, nei casi previsti dall’art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
3. l’approvazione dei piani di zona di edilizia economica e popolare e loro varianti;
4. il rilascio dell’autorizzazione ai comuni interessati a formare i piani delle aree destinate ad insediamenti produttivi e l’approvazione dei piani suddetti, ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
5. il rilascio dei nulla-osta all’autorizzazione di piani di lottizzazione;
6. la delimitazione dei centri edificati, ai sensi dell’articolo 18, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
7. l’esercizio dei poteri spettanti agli organi regionali, ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
8. l’ordine di sospensione dei lavori previsto dal secondo comma dell’articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902;
9. la indicazione delle aree comprese nei piani di zona di edilizia economica e popolare sulle quali vanno localizzati gli interventi costruttivi, nel caso sia decorso il termine previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 27 giugno 1974, n. 247, ovvero la promozione della localizzazione dell'intervento in altro comune ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito con la legge sopraindicata.
La legge urbanistica regionale provvederà a disciplinare, in via definitiva le competenze dei Consiglio di Comprensorio, anche per quanto riguarda l’approvazione degli strumenti urbanistici generali.
Sino alla costruzione di eventuali organi tecnici consultivi del Comprensorio, per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il consiglio di Comprensorio è tenuto ad acquisire i pareri tecnici degli organi previsti dalla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 .
Art. 6
I componenti del Consiglio di Comprensorio sono nominati dai consigli comunali, provinciali e delle comunità montane, di norma nel proprio seno, secondo la seguente proporzione, assicurando la rappresentanza delle minoranze, in ragione di due terzi designati dalla maggioranza e di un terzo designato dalla minoranza:
a) - comuni fino a 10.000 abitanti – 3 rappresentanti;
- comuni da 10.001 a 30.000 abitanti – 6 rappresentanti;
- comuni da 30.001 a 200.000 abitanti – 9 rappresentanti;
- comuni con oltre 200.000 abitanti – 15 rappresentanti;
b) - province – 6 rappresentanti;
c) – comunità montane – 6 rappresentanti.
Nel caso di Comprensori interprovinciali o interessanti due o più comunità montane, fermo restando il numero complessivo di 6 rappresentanti, ogni singola provincia o comunità montana sarà rappresentata in proporzione alla propria popolazione residente nel Comprensorio. Rimane, in ogni caso, garantita la presenza di almeno 1 rappresentante per provincia o comunità montana.
Nel caso di coincidenza del Comprensorio col territorio di una comunità montana, le funzioni del Consiglio di Comprensorio sono svolte dalla comunità montana, assicurando la consultazione della provincia o delle province interessate.
Art. 7
La provincia promuove la nomina, da parte delle competenti assemblee degli enti locali, dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio di Comprensorio, entro il termine stabilito dalla Giunta regionale.
La provincia insedia il Consiglio di Comprensorio.
Ove si tratti di Comprensori interprovinciali le funzioni di cui ai commi precedenti sono svolte dalla provincia nel cui territorio insiste il maggior numero di comuni del Comprensorio.
Art. 8
Il Consiglio del Comprensorio elegge come primo atto, a maggioranza assoluta, un Presidente, e, con voto limitato, una Giunta composta da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri.
Il Presidente rappresenta il Consiglio di Comprensorio a tutti gli effetti; convoca e presiede il Consiglio del Comprensorio e la Giunta e ne coordina l’attività. Il Presidente nomina fra i componenti della Giunta un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
La Giunta coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, fissa gli argomenti all’ordine del giorno del Consiglio del Comprensorio e predispone gli atti da sottoporre al Consiglio medesimo.
Gli organi di cui ai commi precedenti hanno carattere provvisorio e rimangono in carica fino all’approvazione del regolamento di cui all’articolo 10.
Il Presidente ed i componenti della Giunta di cui al presente articolo non possono essere né Presidente di Provincia o Assessore Provinciale, né sindaco, né Presidente di Comunità montana.
Art. 9
Il Consiglio di Comprensorio per lo svolgimento delle sue attività deve avvalersi di personale assegnato dalla Regione, o, di intesa con la Giunta regionale, di personale comandato dagli enti locali interessati.
Tale personale dipende funzionalmente dal Consiglio di comprensorio.
Il Consiglio di Comprensorio potrà altresì avvalersi degli uffici della Regione e degli enti locali del Comprensorio, nella misura e con le forme che verranno di volta in volta stabilite.
Il Consiglio di Comprensorio infine ha la facoltà di attribuire incarichi professionali a tempo determinato per la predisposizione dei progetti dei piani comprensoriali e di studi inerenti il territorio.
Art. 10
Entro 90 giorni dall’insediamento, ciascun Consiglio di Comprensorio adotterà, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento con il quale saranno, tra l’altro, stabiliti:
1. la sede del Consiglio di Comprensorio;
2. la composizione della giunta, determinandone il numero dei componenti da un minimo di cinque ad un massimo di undici, compreso il Presidente;
3. il modo di elezione della Giunta anche al fine di assicurare la presenza della minoranza;
4. le competenze ed il funzionamento degli organi;
5. le modalità di consultazione degli enti e degli organismi interessati in armonia con i principi stabiliti dalla legge regionale 19 aprile 1974, n. 25 ;
6. le modalità di informazione ai cittadini.
Il regolamento di cui al comma precedente è approvato, entro 60 giorni dal suo ricevimento, dal Presidente della Giunta su conforme parere del Consiglio regionale.
L’esercizio delle funzioni del consiglio di Comprensorio decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 11
Ove nel Comprensorio siano già costituti consorzi polivalenti o associazioni di comuni aventi compiti di programmazione economica e territoriale, cui partecipi la maggioranza dei comuni del Comprensorio e che rappresenti almeno i ¾ della popolazione, le funzioni di Consiglio di Comprensorio sono attribuite ai medesimi consorzi o associazioni, a condizione che gli stessi adeguino il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Nel caso previsto dal presente articolo si applicano i commi secondo e terzo dell’art. 10.
Art. 12
Le spese di primo impianto dei Consigli di Comprensorio sono a carico della Regione nella seguente misura:
1. L. 4.000.000 per i Comprensori fino a 80.000 abitanti;
2.L. 6.000.000 per i comprensori fino a 150.000 abitanti;
3. L. 8.000.000 per i comprensori oltre i 150.000 abitanti.
Le spese per il funzionamento dei Consigli di Comprensorio sono a carico della Regione nella misura di L. 3.000.000 annue ciascuno.
Per la predisposizione e lo studio dei piani comprensoriali sarà provveduto con appositi provvedimenti del Consiglio regionale.
Gli enti locali interessati possono contribuire alle spese con particolare riguardo a quelle per la predisposizione dei piani comprensoriali.
Per la gestione dei fondi assegnati per il suo funzionamento il Consiglio di comprensorio è tenuto esclusivamente alla presentazione alla Giunta regionale di un rendiconto annuale.

Titolo II
La programmazione comprensoriale

Art. 13
Il piano di sviluppo economico regionale, il piano territoriale di coordinamento di cui all’art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , la relazione di cui all’articolo 59 dello Statuto, il bilancio di previsione e i relativi documenti di cui all’articolo 60 dello stesso Statuto si articolano, per quanto compatibile, su base comprensoriale.
Nel processo di formazione della programmazione regionale nonché dei piani e degli atti previsti nel comma precedente, la consultazione dei Consigli di Comprensorio è resa obbligatoria.
Il Consiglio di Comprensorio è tenuto a riferire annualmente alla Giunta regionale sull’attuazione della politica di programmazione regionale nell’ambito comprensoriale.
Art. 14
La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all’esercizio delle funzioni di cui agli artt. 5 e 6 predisponendo annualmente i relativi criteri direttivi, le condizioni e le modalità di esercizio.
In caso di inerzia o di violazione dei criteri di cui al comma precedente da parte del Consiglio di comprensorio nello svolgimento delle attribuzioni conferite dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale provvede a fissare un termine non inferiore a 60 giorni per gli adempimenti previsti.
Decorso detto termine e perdurando l’inerzia o la violazione, la Giunta regionale provvede direttamente, disponendo eventualmente, sentiti gli enti locali interessati, lo scioglimento del Consiglio di Comprensorio stesso.
Art. 15
Ogni Comprensorio deve dotarsi del piano comprensoriale.
Il piano comprensoriale comprende:
a) una relazione programmatica che stabilisce gli indirizzi economici e sociali del Comprensorio;
b) un piano urbanistico concernente la totalità del territorio comprensoriale, redatto secondo le indicazioni della legge urbanistica regionale.
Il piano comprensoriale è redatto secondo le indicazioni del piano di sviluppo economico regionale e del piano territoriale di coordinamento, di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , assicurata la consultazione degli enti ed organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali del Comprensorio. Il piano comprensoriale deve essere adottato a maggioranza assoluta dei componenti entro un anno dall’approvazione dei suddetti piani regionali, previa consultazione degli enti locali del Comprensorio.
I piani comprensoriali di settore redatti in ciascun Comprensorio in base a specifiche leggi regionali devono uniformarsi alle indicazioni del piano comprensoriale.
La data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni in materia urbanistica prevista all’art. 5, sarà determinata con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 16
Nel caso previsto all’ultimo comma dell’art. 6, il piano comprensoriali coincide con il piano di sviluppo della comunità montana previsto dall’articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 , ed è regolato dalle norme previste nella stessa legge.
Qualora il territorio di una comunità montana sia incluso in un comprensorio, il piano comprensoriale dovrà uniformarsi al piano della comunità montana per la parte corrispondente al territorio di quest’ultima.
In tale caso la comunità montana partecipa, mediante la formulazione di propri orientamenti e prendendo diretta parte ai lavori di progettazione, all’elaborazione dei piani comprensoriali.
La norme contenute ai commi secondo e terzo del presente articolo, si applicano anche al piano comprensoriale di cui all’articolo11 della legge regionale 8 settembre 1974, n. 49 .
Art. 17
Le forme di pubblicazione del piano comprensoriale al fine di consentire osservazioni dei comuni, degli enti pubblici, delle associazioni e dei privati saranno stabilite con legge regionale.
Il Consiglio decide su tutte le osservazioni con unico provvedimento e lo trasmette alla Regione.
Il piano comprensoriale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 18 – Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti per l’anno 1975, in complessive L. 402.000.000, di cui L. 246.000.000 per spese di primo impianto ed organizzazione e L. 156.000.000 per spese di funzionamento si fa fronte mediante:
a) utilizzazione del fondo di L. 70.000.000 all’uopo accantonato al cap. 5300 – partita “istituzioni comprensoriali a base associativa”, del bilancio di previsione della spesa del 1975;
b) prelievo di L. 140.000.000 dallo stesso cap. 5300 alla partita “Assistenza tecnico- commerciale alle piccole industrie”;
c) prelievo di L. 192.000.000 dal cap. 6700 del bilancio di previsione della spesa 1975 che presenta sufficiente capienza.
Nel bilancio di previsione della spesa, esercizio 1975, sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli:
- cap. 5011 così denominato “Contributi una tantum per le spese di primo impianto ed organizzazione dei Consigli di Comprensorio” con lo stanziamento di Lire 246.000.000;
- cap. 5010 così denominato “Spese per il funzionamento dei Consigli di Comprensorio” con lo stanziamento di Lire 156.000.000.
Per gli esercizi successivi le spese di funzionamento determinate in L. 156.000.000 annue faranno carico sui corrispondenti capitoli dei relativi esercizi.

Allegato “A”
di cui all’art. 2 della legge “Norme per la istituzione d il funzionamento dei Consigli di Comprensorio”

Comprensorio n. 1 – Comelico
Comuni del Comprensorio:
Comelico Superiore
Danta
S. Nicolò Comelico
S. Pietro di Cadore
S. Stefano di Cadore
Sappada

Comprensorio n. 2 – Cadore
Comuni del Comprensorio:
Auronzo di Cadore
Calalzo di Cadore
Domegge di Cadore
Lorenzago di Cadore
Lozzo di Cadore
Pieve di Cadore
Vigo di Cadore

Comprensorio n. 3 – Valle del Boite
Comuni del Comprensorio:
Borca di Cadore
Cibiana di Cadore
Cortina d’Ampezzo
S. Vito di Cadore
Valle di Cadore
Vodo di Cadore

Comprensorio n. 4 – Agordino
Comuni del Comprensorio:
Agordo
Alleghe
Canale d’Agordo
Cencenighe Agordino
Colle Santa Lucia
Falcade
Gosaldo
La Valle Agordina
Livinallongo del Col di Lana
Rivamente Agordino
Rocca Pietore
San Tomaso Agordino
Selva di Cadore
Taibon Agordino
Vallada Agordina
Voltago Agordino

Comprensorio n. 5 – Zoldano
Comuni del Comprensorio:
Castello Lavazzo
Forno di Zoldo
Longarone
Ospitale di Cadore
Perarolo
Soverzene
Zoldo Alto
Zoppè di Cadore

Comprensorio n. 6 – Alpago
Comuni del Comprensorio:
Chies d’Alpago
Farra d’Alpago
Pieve d’Alpago
Puos d’Alpago
Tambre

Comprensorio n. 7 – Bellunese
Comuni del Comprensorio:
Belluno
Lentiai
Limana
Mel
Ponte nelle Alpi
Sedico
Sospirolo
Trichiana

Comprensorio n. 8 – Feltrino
Comuni del Comprensorio:
Alano di Piave
Arsiè
Cesio Maggiore
Feltre
Fonzaso
Lamon
Pedavena
Quero
S. Gregorio nelle Alpi
S. Giustina
Seren del Grappa
Sovramonte
Vas

Comprensorio n. 9 – Vittorio Veneto
Comuni del Comprensorio:
Cappella Maggiore
Cison di Valmarino
Colle Umberto
Cordignano
Fregona
Revine Lago
Sarmede
Tarzo
Vittorio Veneto

Comprensorio n. 10 – Quartiere del Piave
Comuni del Comprensorio:
Farra di Soligo
Follina
Miane
Moriago della Battaglia
Pieve di Soligo
Refrontolo
Segusino
Sernaglia della Battaglia
Valdobbiadene
Vidor

Comprensorio n. 11 – Altopiano di Asiago
Comuni del Comprensorio:
Asiago
Conco
Enego
Foza
Gallio
Lusiana
Roana
Rotzo

Comprensorio n. 12 – Conegliano
Comuni del Comprensorio:
Codognè
Conegliano
Gaiarine
Godega di Sant’Urbano
Mareno di Piave
Orsago
San Fior
San Pietro di Feletto
Santa Lucia di Piave
San Vendemiano
Susegana
Vazzola

Comprensorio n. 13 – Asolo
Comuni del comprensorio:
Asolo
Borso del Grappa
Castelcucco
Cavaso del Tomba
Crespano del Grappa
Fonte
Monfumo
Paderno del Grappa
Possagno
S. Zenone degli Ezzelini

Comprensorio n. 14 – Montebelluna
Comuni del Comprensorio:
Arcade
Caerano San Marco
Cornuda
Crocetta del Montello
Giavera del Montello
Maser
Montebelluna
Nervesa della Battaglia
Pederobba
Povegliano
Trevignano
Volpago del Montello

Comprensorio n. 15 – Oderzo
Comuni del Comprensorio:
Cessalto
Chiarano
Cimadolmo
Fontanelle
Gorgo al Monticano
Mansuè
Meduna di Livenza
Motta di Livenza
Oderzo
Ormelle
Ponte di Piave
Portobuffolè
Salgareda
San Paolo di Piave

Comprensorio n. 16 – Schio
Comuni del Comprensorio:
Arsiero
Cogollo del Cengio
Laghi
Laste Basse
Malo
Monte di Malo
Pedemonte
Piovene Rocchette
Posina
Santorso
San Vito di Leguzzano
Schio
Tonezza
Torrebelvicino
Valdastico
Valli del Pasubio
Velo d’Astico

Comprensorio n. 17 – Thiene
Comuni del Comprensorio:
Caltrano
Calvene
Carrè
Chippano
Lugo di Vicenza
Marano Vicentino
Sarcedo
Thiene
Villaverla
Zenè
Zuglinao

Comprensorio n. 18 – Marostica – Sandrigo
Comuni del Comprensorio:
Breganze
Bressanvido
Fara Vicentino
Marostica
Mason
Molvena
Montecchio Precalcino
Pozzoleone
Salcedo
Sandrigo
Schiavon
Pianezze

Comprensorio n. 19 – Bassano del Grappa
Comuni del Comprensorio:
Bassano del Grappa
Campolongo
Cartigliano
Cassola
Cismon del Grappa
Mussolente
Nove
Pove del Grappa
Romano d’Ezzelino
Rosà
Rossano Veneto
San Nazario
Solagna
Tezze sul Brenta
Valstagna

Comprensorio n. 20 – Castelfranco Veneto
Comuni del Comprensorio:
Altivole
Castelfranco Veneto
Castello di Godego
Loria
Resana
Riese Pio X
Vedelago

Comprensorio n. 21 – Treviso
Comuni del Comprensorio:
Breda di Piave
Carbonera
Casale sul Sile
Casier
Istrana
Maserada sul Piave
Monastier
Morgano
Paese
Ponzano Veneto
Preganziol
Quinto di Treviso
Roncade
San Biagio di Callalta
Silea
Spresiano
Treviso
Villorba
Zero Branco

Comprensorio n. 22 – Portogruaro
Comuni del Comprensorio:
Annone Veneto
Caorle
Cintocaomaggiore
Concordia Sagittaria
Fossalta di Portogruaro
Gruaro
Portogruaro
Pramaggiore
San Michele al Tagliamento
San Stino di Livenza
Teglio Veneto

Comprensorio n. 23 – Valdagno
Comuni del Comprensorio:
Altissimo
Brogliano
Castelgomberto
Cornedo Vicentino
Crespadoro
Nogarole Vicentino
Recoaro Terme
San Pietro Mussolino
Trissino
Valdagno

Comprensorio n. 24 – Cittadella
Comuni del Comprensorio:
Carmignano di Brenta
Cittadella
Fontaniva
Galliera Veneta
San Giorgio in Bosco
San Martino di Lupari
San Pietro in Gu
Tombolo

Comprensorio n. 25 – San Donà di Piave
Comuni del Comprensorio:
Ceggia
Eraclea
Fossalta di Piave
Jesolo
Meolo
Musile di Piave
Noventa di Piave
San Donà di Piave
Torre di Mosto
Zenson di Piave

Comprensorio n. 26 – Garda
Comuni del Comprensorio:
Brenzone
Caprino Veronese
Costermano
Ferrara di Monte Baldo
Garda
Malcesine
Rivoli Veronese
San Zeno di Montagna
Torri del Benaco

Comprensorio n. 27 – Negrar
Comuni del Comprensorio:
Brentino Belluno
Dolcè
Fumane
Marano di Valpolicella
Negrar
Pescantina
Sant’Ambrogio di Valpolicella
Sant’Anna d’Alfaedo
San Pietro in Cariano

Comprensorio n. 28 – Camposanpiero
Comuni del Comprensorio:
Borgoricco
Campodarsego
Camposampiero
Loreggia
Massanzago
Piombino Dese
San Giorgio delle Pertiche
Santa Giustina in Colle
Trebaseleghe
Villa del Conte
Villanova di Camposampiero

Comprensorio n. 29 – Bussolengo
Comuni del Comprensorio:
Affi
Bardolino
Bussolengo
Castelnuovo del Garda
Cavaion Veronese
Lazise
Pastrengo
Peschiera
Sona
Valeggio sul Mincio

Comprensorio n. 30 – Verona
Comuni del comprensorio:
Bosco Chiesanuova
Cerro Veronese
Erbezzo
Grezzana
Roverè Veronese
San Martino Buon Albergo
Verona

Comprensorio n. 31 – San Bonifacio
Comuni del Comprensorio:
Arcole
Badia Calavena
Belfiore
Caldiero
Cazzano di Tramigna
Colognola ai Colli
Illasi
Lavagno
Mezzane di Sotto
Montecchia di Crosara
Monteforte d’Alpone
Roncà
San Bonifacio
San Giovanni Ilarione
San Mauro di Saline
Selva di Progno
Soave
Tregnago
Velo Veronese
Vestenuova

Comprensorio n. 32 – Arzignano – Montecchio Maggiore
Comuni del comprensorio:
Arzignano
Brendola
Chiampo
Gambellara
Montebello Vicentino
Montecchio Maggiore
Montorso
Zermeghedo

Comprensorio n. 33 – Vicenza
Comuni del Comprensorio:
Altavilla Vicentina
Arcugnano
Barbarano Vicentino
Bolzano Vicentino
Caldogno
Castegnero
Costabissara
Creazzo
Dueville
Gambugliano
Grisignano di Zocco
Grumolo delle Abbadesse
Isola Vicentina
Longare
Montegalda
Montegaldella
Monteviale
Monticello Conte Otto
Mossano
Nanto
Quinto Vicentino
Sovizzo
Torri di Quartesolo
Vicenza

Comprensorio n. 34 – Piazzola sul Brenta
Comuni del Comprensorio:
Camisano Vicentino
Campodoro
Campo San Martino
Curtarolo
Gazzo
Grantorto
Piazzola sul Brenta
Villafranca Padovana

Comprensorio n. 35 – Mirano
Comuni del Comprensorio:
Martellago
Mirano
Noale
Salzano
Santa Maria di Sala
Scorzè
Spinea

Comprensorio n. 36 – Venezia
Comuni del Comprensorio:
Marcon
Mogliano Veneto
Quarto d’Altino
Venezia

Comprensorio n. 37 – Villafranca Veronese
Comuni del Comprensorio:
Castel d’Azzano
Mozzecane
Nogarole Rocca
Povegliano
Sommacampagna
Vigasio
Villafranca Veronese

Comprensorio n. 38 – Zevio
Comuni del Comprensorio:
Albaredo d’Adige
Isola Rizza
Palù
Oppeano
Ronco all’Adige
Roverchiara
San Giovanni Lupatoto
Zevio

Comprensorio n. 39 – Cologna Veneta – Lonigo
Comuni del Comprensorio:
Alonte
Cologna Veneta
Grancona
Lonigo
Orgiano
Pressana
Roveredo di Guà
San Germano dei Berici
Sarego
Veronella
Zimella
Zovencedo

Comprensorio n. 40 – Padova
Comuni del Comprensorio:
Abano Terme
Albignasego
Cadoneghe
Cervarese Santa Croce
Limena
Mestrino
Montegrotto Terme
Noventa Padovana
Padova
Ponte San Nicolò
Rovolon
Rubano
Saccolongo
Saonara
Selvazzano Dentro
Teolo
Torreglia
Veggiano
Vigodarzere
Vigonza

Comprensorio n. 41 – Dolo
Comuni del Comprensorio:
Campagnalupia
Camponogara
Dolo
Fiesso d’Artico
Fossò
Mira
Pianiga
Strà
Vigonovo

Comprensorio n. 42 – Isola della Scala
Comuni del Comprensorio
Bovolone
Buttapietra
Concamarise
Erbè
Gazzo Veronese
Isola della Scala
Nogara
Salizzole
Sanguinetto
San Pietro di Morubio
Sorgà
Trevenzuolo

Comprensorio n. 43 – Montagnana – Noventa Vicentina
Comuni del Comprensorio:
Agugliaro
Albettone
Asigliano Veneto
Campiglia dei Berici
Casale di Scodosia
Castelbaldo
Masi
Megliadino San Fidenzio
Megliadino San Vitale
Merlara
Montagnana
Noventa Vicentina
Poiana Maggiore
Saletto
Santa Margherita d’Adige
Sossano
Urbana
Villaga

Compresnorio n. 44 – Este
Comuni del Comprensorio:
Baone
Barbona
Carceri
Cinto Euganeo
Este
Granze
Lozzo Atestino
Ospedaletto Euganeo
Piacenza d’Adige
Ponso
Sant’Elena
Sant’Urbano
Vescovana
Vighizzolo d’Este
Villa Estense


Comprensorio n. 45 – Monselice
Comuni del Comprensorio:
Arquà Petrarca
Battaglia Terme
Carrara San Giorgio
Carrare Santo Stefano
Galzignano
Monselice
Pernumia
Pozzonovo
Solesino
Stanghella

Comprensorio n. 46 – Conselve
Comuni del Comprensorio:
Agna
Anguillara
Arre
Bagnoli di Sopra
Bovolenta
Cartura
Candiana
Casalserugo
Conserve
Maserà di Padova
San Pietro Viminario
Terrassa Padovana
Tribano

Comprensorio n. 47 – Piove di Sacco
Comuni del Comprensorio:
Arzergrande
Brugine
Campolongo Maggiore
Codevigo
Correzzola
Legnaro
Piove di Sacco
Polverara
Pontelongo
S. Angelo di Piove di Sacco

Comprensorio n. 48 – Legnago
Comuni del Comprensorio:
Angiari
Bevilacqua
Bonavigo
Boschi Sant’Anna
Casaleone
Castagnaro
Cerea
Legnago
Minerbe
Terrazzo
Villa Bartolomea

Comprensorio n. 49 – Chioggia
Comuni del Comprensorio:
Cavarzere
Chioggia
Cona

Comprensorio n. 50 – Badia Polesine – Trecenta
Comuni del Comprensorio:
Badia Polesine
Bagnolo di Po
Bergantino
Calto
Canda
Castelguglielmo
Castelmassa
Castelnuovo Bariano
Ceneselli
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Fratta Polesine
Gaiba
Giacciano con Baruchella
Lendinara
Lusia
Melara
Occhiobello
Pincara
Salara
San Bellino
Stienta
Trecenta
Villanova del Ghebbo

Comprensorio n. 51 – Rovigo
Comuni del Comprensorio:
Arquà Polesine
Boara Pisani
Bosaro
Canaro
Ceregnano
Costa di Rovigo
Crespino
Frassinelle Polesine
Gavello
Guarda Veneta
Polesella
Pontecchio Polesine
Rovigo
San Martino di Venezze
Villadose
Villamarzana
Villanova Marchesana

Comprensorio n. 52 – Adria
Comuni del Comprensorio:
Adria
Ariano nel Polesine
Contarina
Corbola
Donada
Loreo
Papozze
Pettorazza
Porto Tolle
Rosolina
Taglio di Po


Allegato “B”
di cui all’articolo 2 della legge “Norme per la istituzione ed il funzionamento dei consigli di comprensorio”

cartografie omesse





SOMMARIO