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Legge regionale 13 giugno 1975, n. 81 (BUR n. 27/1975)

Provvedimenti urgenti in materia di formazione professionale

Legge regionale 13 giugno 1975, n. 81 (BUR n. 27/1975) (Abrogata)

PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6


SOMMARIO
Legge regionale 13 giugno 1975, n. 81 (BUR n. 27/1975)

PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 1
Gli interventi previsti nel piano di attività di formazione professionale 1974-1975 vengono confermati nelle linee informative generali per l’anno 1975-1976 nei limiti dell’effettiva spesa sostenuta nell’anno addestrativo medesimo.
La Giunta regionale è tuttavia autorizzata ad apportare al piano, entro il 30 giugno 1975, previa consultazione con le forze sociali e con gli operatori, secondo criteri prioritari di riequilibrio tra i settori di intervento, quelle variazioni operative che tengano altresì conto del criterio di complementarietà e favoriscano le iniziative sperimentali, senza aumento di oneri per la Regione.
Gli interventi sono predisposti e coordinati nell’ambito della programmazione regionale, si realizzano nel rispetto del principio del pluralismo, operano e mirano a rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini alla studio, al lavoro e alla libera scelta della professione.
Art. 2
L’attività e le altre iniziative di formazione professionale – dirette e indirette – si realizzano, di norma, nei centri di formazione professionale che, dotati di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature tecniche e didattiche idonei, si avvalgono di personale in possesso di adeguata preparazione culturale e tecnica.
La frequenza ai corsi di formazione professionale è gratuita.
La Regione promuove tutti gli interventi – servizi sociali – per favorire la frequenza ai corsi.
Art. 3
La sovvenzione regionale delle attività formative è distinta in:
a) spesa per il personale insegnante e amministrativo dei centri ivi compresi gli oneri gravanti sulle retribuzioni e il trattamento economico del periodo estivo;
b) spesa di organizzazione e di gestione (servizi sociali, consumi e organizzazione in senso stretto).
La spesa di cui al punto a) è unica per tutti i corsi; la spesa di cui al punto b) può essere differenziata per settori di intervento.
Art. 4
Al bilancio di previsione 1975 sono apportate le seguenti modifiche:
Parte entrata:

- Capitolo 751 (di nuova istituzione) contributo Fondo Sociale Europeo – Decisione 1 febbraio 1975

L. 6.592.940.000
- Capitolo 752 (di nuova istituzione) contributo del Ministero del Lavoro – Legge 8 novembre 1973, n. 736

L.4.615.058.000
Parte spesa:

- Capitolo 5400 (in aumento)
L.10.200.000.000
- Capitolo 5600 (in aumento)
L.1.007.998.000
Gli oneri dipendenti dall’applicazione della presente legge fanno carico sui capitoli 5400 e 5600 del bilancio di previsione della spesa dell’esercizio in corso e, per la differenza, sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio per l’esercizio 1976.
Art. 5
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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