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Legge regionale 13 giugno 1975, n. 82 (BUR n. 27/1975)

Estensione dei benefici di cui alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 12 (norme per l'erogazione di contributi per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi) agli invalidi di guerra e categorie assimilate, agli invalidi civili nonchè ai loro familiari

Legge regionale 13 giugno 1975, n. 82 (BUR n. 27/1975) (Abrogata)

ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1973, n. 12 (NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI LAVORATORI AUTONOMI) AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE, AGLI INVALIDI CIVILI E AI LORO FAMILIARI


Legge tacitamente abrogata dalla legislazione di riforma sanitaria, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15



SOMMARIO
Legge regionale 13 giugno 1975, n. 82 (BUR n. 27/1975)

ESTENSIONE DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1973, n. 12 (NORME PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ASSISTENZA FARMACEUTICA AI LAVORATORI AUTONOMI) AGLI INVALIDI DI GUERRA E CATEGORIE ASSIMILATE, AGLI INVALIDI CIVILI NONCHé AI LORO FAMILIARI.

Art. 1
Le disposizioni della legge regionale 27 marzo 1973, numero 12, vengono estese:
- agli invalidi di guerra e agli appartenenti alle categorie assimilate di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, nonché ai familiari degli stessi;
- a tutti gli appartenenti alle categorie per legge assistite dall’Opera Nazionale Invalidi di Guerra (O.N.I.G.) e loro familiari a carico;
- agli invalidi civili e loro familiari a carico.
Art. 2
I benefici della presente legge potranno essere usufruiti dagli appartenenti alle categorie indicate nell’articolo precedente che non usufruiscano, ad altro titolo, dell’assistenza farmaceutica.
Art. 3
Ai fini della presente legge per la determinazione dei familiari a carico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 469 e successive modificazioni.
Art. 4
L’intervento della Regione si attua:
- tramite l’O.N.I.G. per gli invalidi di guerra, categorie assimilate e loro familiari;
- tramite le unità locali dei servizi sociali e sanitari per gli invalidi civili e loro familiari.
A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli enti di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 5
Il contributo erogato dalla Regione a ciascuna O.N.I.G. provinciale e a ciascuna unità locale è determinato in base al numero degli aventi diritto, a essi iscritti, risultante da apposita dichiarazione dei direttori provinciali delle O.N.I.G. e dei presidenti delle unità locali interessati.
L’ammontare della quota capitaria sarà pari a quello che verrà determinato per i lavoratori autonomi.
Art. 6
L’erogazione del contributo della Regione alle O.N.I.G. e alle unità locali è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è effettuata in due rate, rispettivamente entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno. Ai beneficiari dovrà, comunque , essere garantito un contributo non inferiore al cinquanta per cento del prezzo dei medicinali.
Art. 7
Il contributo erogato dalla Regione ed eventualmente residuato alle O.N.I.G. o alle unità locali andrà a incrementare il fondo operativo, così costituito, riguardante il successivo esercizio.
Ai fini dell’erogazione in forma diretta, la Giunta regionale promuoverà apposite convenzioni provinciali fra gli organismi rappresentativi delle farmacie, le O.N.I.G. e le unità locali.
Art. 8
La Giunta regionale esercita il controllo sull’impiego dei fondi erogati e sugli adempimenti previsti dalla presente legge e provvederà, se del caso, a emettere un apposito regolamento di attuazione delle modalità esecutive.
Art. 9
I contributi della Regione per l’assistenza farmaceutica di cui alla presente legge saranno erogati a partire dal 1° luglio 1975.
Art. 10
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in lire 50.000.000 annue, si provvederà per l’esercizio 1975 mediante prelievo di lire 30.000.000 dal capitolo2650 e di lire 20.000.000 dal capitolo 2700 del bilancio 1975.
Nel bilancio della Regione 1975 viene istituito il capitolo 3251 dal titolo “Contributi per l’estensione dei benefici di cui alla legge regionale 27 marzo 1973, n. 12 , agli invalidi di guerra e categorie assimilate, agli invalidi civili nonché ai loro familiari”, con lo stanziamento di lire 50.000.000.
Al bilancio della Regione 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
in diminuzione:
capitolo 2650 L.30.000.000
capitolo 2700 L.20.000.000
in aumento:
capitolo 3251 L.50.000.000
Per gli esercizi successivi si provvederà all’istituzione nei relativi bilanci del corrispondente capitolo di spesa.
Art. 11
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.


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