crv_sgo_leggi

Legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 (BUR n. 27/1975)

Organizzazione e pubblicizzazione dei servizi di trasporto pubblico

Legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 (BUR n. 27/1975) (Abrogata)

ORGANIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Legge abrogata dall’articolo 57, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 84/1975
S O M M A R I O
Legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 (BUR n. 27/1975)

ORGANIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO


Art. 1 - Finalità
La Regione Veneta riconosce il servizio di trasporto pubblico quale servizio sociale e strumento essenziale per il conseguimento delle finalità fissate dalla programmazione economica e dalla pianificazione urbanistica; su tale presupposto con la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) la pubblicizzazione delle linee di trasporto pubblico organizzate secondo bacini di trasporto;
b) la partecipazione degli Enti locali al governo del servizio di trasporto mediante la costituzione di una pubblica autorità in ogni bacino;
c) il miglioramento delle condizioni di regolarità e di efficienza del servizio mediante una razionale distribuzione territoriale delle linee e il rinnovo e il potenziamento del parco rotabile.

Titolo I
Organizzazione dei servizi di trasporto

Art. 2 - I bacini
Il territorio regionale è suddiviso in bacini di trasporto.
Il bacino costituisce l'unità entro cui si attua un sistema di trasporto pubblico coordinato in rapporto ai suoi centri di interesse.
La determinazione dei bacini di trasporto sarà operata dal piano regionale dei trasporti.
Fino all'approvazione di tale piano, il territorio della Regione Veneta è suddiviso in dieci bacini di trasporto, come indicato dalla planimetria allegata sub. a).
Art. 3 - L'autorità di bacino
Le funzioni amministrative in materia di trasporto indicate nel successivo art. 7 sono esercitate dall'autorità di bacino per delega della Regione.
L'autorità di bacino è costituita ai sensi del T.U. della legge comunale e provinciale R.D. 3 marzo 1934, n. 383 da un consorzio facoltativo fra le Province e i Comuni del bacino.
Nello statuto deve essere precisato che il Consorzio ha per fine l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti ed eventualmente la gestione dei relativi servizi.
I Consorzi di cui al presente articolo si intendono validamente costituiti, ai fini dell'esercizio della delega delle funzioni regionali, soltanto quando ad essi abbia aderito la totalità degli Enti locali territoriali del bacino.
Art. 4 - Contributi per la costituzione e il funzionamento dei Consorzi
Per gli oneri di costituzione e funzionamento dei Consorzi previsti al precedente articolo, i Comuni o i Consorzi di Comuni interessati possono ottenere quale concorso alle spese generali di funzionamento contributi annuali nella misura di lire trenta per abitante.
Il suddetto contributo annuale, previsto in lire 70 milioni, non potrà in ogni caso essere inferiore a lire due milioni né eccedere otto milioni per Consorzio.
Art. 5 - Classificazione delle linee
In relazione alla nuova organizzazione dei servizi di trasporto di interesse regionale sono considerate:
a) linee suburbane: quelle che collegano più Comuni contermini che costituiscono un insieme urbano attorno ad un centro principale;
b) linee di bacino: quelle la cui attività relativa al movimento di viaggiatori e merci si sviluppa interamente all'interno di ogni bacino;
c) linee extrabacino: le altre.
Art. 6 - Regime delle linee extrabacino
Le funzioni amministrative in ordine alle linee extrabacino restano di competenza della Regione.
L'esercizio di tali linee può essere assegnato all'azienda pubblica di bacino, al cui interno si sviluppa prevalentemente la loro attività per il movimento di viaggiatori e merci.
I Consorzi interessati possono fare proposte alla Regione in merito all'organizzazione ed alla disciplina delle linee di competenza regionale.
Art. 7 - Regime delle linee di bacino
La Regione Veneta delega ai Consorzi di cui all'art. 3 l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative nell'ambito dei rispettivi bacini:
1. in materia di tramvie, filovie e linee automobilistiche, compresi i servizi sostitutivi:
a) la concessione all'impianto e all'esercizio, la approvazione delle tariffe e degli orari;
b) la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio;
c) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
d) la concessione di autostazioni di servizi di linea;
2. in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare e sui canali navigabili ed idrovie ed in materia di porti lacuali e di porti di navigazione interna:
a) l'esercizio del trasporto per conto proprio e l'autorizzazione del trasporto per conto terzi;
b) l'esercizio di pubblici servizi di linea;
c) la vigilanza sulla regolarità e l'esercizio dei pubblici servizi di linea;
d) il noleggio da banchina ed i servizi pubblici di traino;
e) l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi.
L'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge ha inizio dalla data di approvazione dell'elenco di cui all'art. 8.
Art. 8 - Modalità di trasferimento
La trasmissione dalla Regione ai Consorzi degli atti inerenti le funzioni delegate avviene a mezzo di un elenco compilato in contradditorio tra un rappresentante per ciascuno degli enti interessati.
Per i Consorzi già costituiti l'elenco è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dal compimento di tutti i programmi annuali di pubblicizzazione di cui all'art. 21, e comunque non oltre il 31 dicembre 1980; per gli altri, entro tre mesi dalla loro costituzione.
Art. 9 - Modalità di esercizio delle funzioni delegate
L'esercizio delle funzioni delegate riguardanti l'organizzazione e l'effettuazione dei servizi avverrà in conformità ad un programma annuale nel quale sia indicato, in un quadro di compatibilità tecnica e finanziaria, il complesso delle attività del Consorzio.
Tale programma deve essere deliberato, per l'anno successivo, entro il 21 dicembre di ciascun anno, in conformità alle direttive emanate dalla Regione entro il 31 ottobre dello stesso anno ed in conformità al vigente piano regionale dei trasporti.
La gestione delle linee di bacino pubblicizzate è affidata ad un'unica azienda, all'interno di ogni bacino, fatta eccezione eventualmente per le linee suburbane.
Eventuali deroghe alle direttive o al piano regionale dei trasporti saranno sottoposte all'esame del Consiglio regionale.
Il programma dovrà essere comunicato alla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi all'approvazione.
In caso di mancata redazione e comunicazione nei termini previsti, la Giunta regionale nomina un Commissario per l'espletamento dei provvedimenti conseguenti.
Art. 10 - Competenze degli organi consortili
Le competenze degli organi consortili sono quelle previste dalla legge comunale e provinciale.
Art. 11 - Contributi per il funzionamento del sistema di trasporto
La concessione di contributi regionali a favore dei Consorzi per il funzionamento del sistema di trasporto pubblico all'interno di ogni bacino avviene secondo parametri oggettivi fissati dal Consiglio regionale.
Il piano di riparto è approvato per l'anno successivo dal Consiglio regionale entro il 21 dicembre di ogni anno.
L'erogazione dei singoli contributi avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 12 - Oneri per l'esercizio delle deleghe
Compatibilmente con le esigenze fissate dall'art. 1 della legge regionale n. 25/1973 , la Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, con propria deliberazione provvede a determinare l'entità e la qualifica del personale da comandare presso i singoli Consorzi.
Tale deliberazione deve essere adottata nei termini previsti per l'emanazione del decreto di cui all'art. 8.
La Giunta regionale provvede altresì a disciplinare i rapporti finanziari conseguenti alla delega delle funzioni regionali.
Art. 13 - Funzioni di vigilanza
La Giunta regionale svolge le funzioni generali di vigilanza sulla regolarità e il buon andamento dei servizi.
In caso di accertato inadempimento, persistente inerzia ed inosservanza delle direttive regionali, la Giunta, previa formale diffida, può sostituirsi ai Consorzi nel compimento degli atti e proporre al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto.
Art. 14 - Comitato regionale di coordinamento
La Giunta regionale istituisce un Comitato regionale di coordinamento dei trasporti, con funzioni consultive in materia di pianificazione e organizzazione.
Sono chiamati a far parte di tale Comitato i rappresentanti dei seguenti organismi:
- Consorzio di bacino o, fino alla loro istituzione, Conferenze di bacino;
- tre esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;
- Ministero dei Trasporti;
- Ministero della Marina Mercantile;
- Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato;
- Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.);
- Organizzazioni Sindacali regionali più rappresentative;
- Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Associazione delle Aziende di trasporto pubblico locale.
Possono inoltre essere chiamati a partecipare al Comitato esperti del settore.
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

Titolo II
Conferenze dei servizi di trasporto

Art. 15 - La Conferenza dei servizi di trasporto
Fino alla nomina degli amministratori dei singoli Consorzi, di cui all'art. 3, per ogni bacino di trasporto è istituita con delibera della Giunta regionale, che ne indica anche la sede, la "Conferenza dei servizi di trasporto", organismo a carattere consultivo costituito con la partecipazione degli Enti locali interessati.
In particolare, la Conferenza dei servizi è tenuta ad esprimere, entro trenta giorni dalla ricezione, il proprio parere non vincolante in ordine a:
a) formazione del piano generale dei trasporti;
b) modifica della delimitazione dei bacini di trasporto;
c) modifica, coordinamento, raggruppamento dei servizi di trasporto;
d) programmi annuali di pubblicizzazione, di cui all'art. 22;
e) istituzione di nuove linee;
f) orari e tariffe dei servizi di trasporto;
g) ogni altro argomento in materia di trasporto ad essa sottoposto dal Presidente della Giunta regionale per ragioni di competenza territoriale.
Con la nomina degli amministratori dei singoli Consorzi e fino alla delega delle funzioni amministrative previste dal precedente art. 7, le funzioni consultive della Conferenza sono svolte dai rispetttivi Consorzi.
Per il funzionamento della Conferenza dei servizi di trasporto, in attesa della istituzione dei Consorzi di cui all'art. 4, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la costituzione e il funzionamento di detti Consorzi.
Art. 16 - Organi della Conferenza
Gli organi della Conferenza dei servizi di trasporto sono:
1. l'Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.
Art. 17 - Composizione dell'Assemblea
L'Assemblea della Conferenza è costituita da:
a) sei membri di ciascun Consiglio provinciale, di cui due in rappresentanza delle minoranze, quando il territorio del bacino corrisponda prevalentemente al territorio provinciale. Negli altri casi, corrispondendo prevalentemente il territorio provinciale a quello di due bacini, il Consiglio provinciale provvede per ciascuno di essi alla nomina di tre membri, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
b) sei membri di ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia, di cui due in rappresentanza delle minoranze;
c) tre membri di ciascun Consiglio comunale di Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
d) sei membri per ogni gruppo di Comuni di cui all'elenco allegato sub b).
Per l'elezione dei membri di cui al punto d), i Consigli comunali interessati eleggono entro il 30 settembre 1975 nel proprio seno tre delegati, con voto limitato a due, e comunicano i nominativi degli eletti al Presidente della Provincia entro cinque giorni.
I delegati sono convocati dal Presidente di ciascuna Provincia o da un suo delegato con le modalità previste per la convocazione dei Consigli provinciali, per eleggere tra i delegati stessi, con voto limitato a quattro, i membri assegnati a ciascun gruppo.
Le elezioni dei membri di cui ai punti a), b) e c), devono effettuarsi entro il 15 novembre 1975.
I nominativi degli eletti e loro recapito vengono trasmessi al Presidente della Giunta regionale entro il successivo 30 novembre.
L'Assemblea è integrata da:
- tre membri designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative;
- un rappresentante designato rispettivamente dal CRIPEL, da ciascuna delle Associazioni delle Aziende esercenti i trasporti di linea, dalla Camera di Commercio e dal Compartimento Ferroviario competente.
Per la popolazione dei Comuni si fa riferimento ai dati dell'ultimo censimento.
Art. 18 - Funzionamento dell'Assemblea
L'Assemblea esercita i compiti spettanti alla Conferenza dei servizi, fatta eccezione per quelli attribuiti ad altri organi dalla presente legge o dal Regolamento.
L'Assemblea svolge i propri compiti sulla base di un Regolamento adottato a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea stessa.
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Assemblea e da un numero massimo di dieci membri, eletti dall'Assemblea.
L'elezione ha luogo per scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
Spetta al Consiglio Direttivo esercitare le funzioni consultive in ordine a tutti i provvedimenti afferenti le singole linee e su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 20 - Il Presidente
Il Presidente, nominato dalla Giunta regionale, convoca l'assemblea dei delegati.
La convocazione scritta è comunicata agli interessati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, unitamente ai documenti relativi all'ordine del giorno.
L'Assemblea può essere convocata anche su iniziativa del Presidente della Giunta regionale.

Titolo III
Pubblicizzazione dei servizi di trasporto

Art. 21 - Criteri per l'attuazione della pubblicizzazione
La Regione programma la pubblicizzazione del servizio di pubblico trasporto tramviario e automobilistico da attuarsi entro il 1980 mediante programmi annuali.
L'esercizio di linee da parte di concessionari privati è ritenuto compatibile purchè tali linee risultino coordinate con quelle gestite dagli enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico e ad esse complementari.
Art. 22 - Programmi annuali
Per l'attuazione delle finalità indicate dal precedente articolo il Consiglio regionale approva, entro il 21 dicembre di ogni anno, sulla base delle richieste pervenute almeno sessanta giorni prima, il programma di interventi per l'anno successivo. Esso, essenzialmente, contiene:
a) l'individuazione delle aziende, delle linee o di gruppi di linee, scelti secondo criteri di bacino, e delle eventuali linee extrabacino da pubblicizzare entro l'anno;
b) l'indicazione degli enti locali o società a prevalente capitale pubblico, che sono autorizzati ad assumere la gestione dei servizi;
c) il finanziamento del programma annuale;
d) le direttive per l'istituzione di linee suburbane.
Il programma relativo al 1975 è approvato dalla Giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga ai termini e alle procedure diversamente stabilite.
Art. 23 - Assegnazione delle concessioni
In conseguenza all'approvazione del programma annuale di cui al precedente articolo, la Giunta regionale adotta i provvedimenti per la cessazione delle concessioni relative alle linee comprese nel programma stesso.
Per la concessione di nuove linee si applica il seguente ordine di priorità:
a) Province, Comuni e loro Consorzi;
b) Società a prevalente capitale pubblico;
c) i concessionari di servizi finitimi;
d) altri richiedenti in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.
Art. 24 - Disciplina dei rapporti economici
Gli Enti pubblici e le Società a prevalente capitale pubblico indicate nel programma annuale di pubblicizzazione, che subentrano nell'esercizio delle concessioni ivi indicate, rilevano il complesso dei beni aziendali.
Il concessionario cessante e il concessionario subentrante concordano il valore commerciale corrente dei suddetti beni.
Dalla stima dei beni da trasferire dovrà essere detratto l’importo dei contributi corrisposti dalla Regione o da altri soggetti pubblici per l’acquisto degli impianti fissi e del materiale rotabile.
Dovranno pure essere determinati gli eventuali crediti e debiti del personale nei confronti del concessionario cedente.
Per l’espletamento di tali trattative il Presidente della Giunta regionale, con suo decreto, fissa un termine massimo di sessanta giorni.
Trascorso tale termine senza che le parti abbiano raggiunto l’accordo, l’individuazione dei beni e la determinazione dell’indennizzo saranno demandati ad una Commissione di cinque membri nominata entro i successivi dieci giorni dal Presidente della Giunta regionale.
La Commissione è composta:
a) da un Presidente designato d’accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dalla Giunta regionale;
b) da due membri designati dal concessionario cedente o cessato;
c) da due membri designati dal subentrante.
La Commissione si pronuncia entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta nomina.
Art. 25 – Il personale
E’ fatto obbligo al nuovo concessionario di assumere gli agenti addetti agli stessi servizi di trasporto facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite, previo trasferimento allo stesso nuovo concessionario delle quote di trattamento di fine lavoro precedentemente maturate dai singoli agenti.
Eventuali crediti e debiti del personale nei confronti del precedente concessionario sono posti a carico o a favore del concessionario subentrante salvo il diritto di rivalsa di questo nei confronti dell’originario debitore.
Art. 26 – Contributi per la pubblicizzazione
Per consentire agli Enti locali di realizzare la pubblicizzazione del servizio di trasporto pubblico, la Regione concede contributi per il finanziamento degli oneri relativi:
a) all’acquisto dei beni aziendali come definiti dall’art. 24, relativi alle linee assunte e per l’acquisto di impianti e attrezzature necessari all’avvio dei servizi;
b) all’acquisto della maggioranza delle azioni di S.p.A. di nuova costituzione o già esercenti servizi di trasporto; nel caso di acquisto di titoli azionari, il contributo è concesso in relazione al valore del complesso dei beni aziendali acquistati.
L’ammontare complessivo degli oneri da finanziare è approvato con delibera della Giunta regionale, sentite le Commissioni Consiliari competenti, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta dell’ente interessato.
Il contributo consiste nel rimborso dal 60 per cento al 70 per cento delle rate annue di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui contratti dagli enti interessati.
La quota annuale del contributo è liquidata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Per l’esercizio finanziario 1975 è autorizzato il limite di impegno di L. 1.000 milioni.
Per gli esercizi finanziari successivi al 1975 i limiti di impegno saranno fissati con apposito provvedimento legislativo.
Art. 27 – Contributi per l’acquisto di materiale rotabile
La Regione concede contributi in conto capitale ad Enti locali o Società per Azioni a prevalente capitale pubblico per il rinnovamento e potenziamento del parco rotabile.
I contributi di cui al precedente comma sono erogati nella misura massima del 75 per cento del prezzo di acquisto del mezzo di trasporto.
Per il 1975 l’ammontare complessivo destinato a tali contributi è pari al L. 3 miliardi.
Art. 28 – Modalità di assegnazione dei contributi
Per l’assegnazione dei contributi di cui al precedente articolo, gli enti interessati presentano domanda entro il 31 gennaio di ogni anno.
Per il 1975 il termine è fissato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Per l’assegnazione dei contributi la Giunta regionale approva un piano annuale di riparto finalizzato prevalentemente all’acquisto di mezzi rotabili destinati alle linee extraurbane e suburbane comprese nei piani annuali di pubblicizzazione.
Art. 29 - Condizioni
Al fine della progressiva unificazione dei modelli del materiale rotabile, i beneficiari dei contributi di cui all’articolo precedente sono tenuti ad osservare le prescrizioni eventualmente emanate dalla Giunta regionale in ordine alle caratteristiche dei mezzi di trasporto e alle modalità di acquisto degli stessi.
In caso di violazione delle prescrizioni, il contributo regionale non verrà corrisposto.
Art. 30 – Decorrenza dei benefici
I benefici di cui agli artt. 26 e 27 si applicano alle operazioni ivi previste effettuate a partire dal 1° gennaio 1975.
Gli stessi benefici possono essere accordati per le analoghe operazioni effettuate nel 1974 con la preventiva autorizzazione del competente organo regionale.

Titolo IV
Contributi in conto esercizio e trattamento del personale
in base al nuovo rapporto di lavoro

Art. 31 – Contributi in conto esercizio
Fino all’entrata in vigore dei Consorzi di bacino come delegatari, la Regione eroga alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea contributi in conto esercizio.
Tali contributi sono determinati come segue:
a) L. 120 per veicolo/km per le linee extraurbane e suburbane regionali gestite da aziende pubbliche e da aziende a prevalente capitale pubblico;
b) fino a L. 90 per veicolo/km per le linee extraurbane regionali gestite da concessionari privati;
c) fino a L. 110 per veicolo/km per le linee di scarso traffico gestite da aziende con meno di dieci agenti e per le linee prevalentemente di montagna.
Per le linee suburbane il contributo è ammesso solo per le tratte esterne al comune principale.
La somma da erogare è stanziata con il bilancio di previsione di ogni esercizio.
L’ammontare dei contributi è fissato in L. 2 miliardi 523 milioni a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1975 e L. 2 miliardi 523 milioni a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1976.
Per gli esercizi finanziari successivi al 1976 l’importo complessivo dei contributi annuali sarà fissato con apposito provvedimento legislativo.
Le linee extraurbane gestite da concessionari privati, pubblicizzate durante il 1975, sono ammesse per l’intero anno ai contributi previsti dal punto b) o c).
Art. 32 – Modalità di erogazione
Entro il 31 gennaio di ogni anno, i concessionari aventi diritto ai contributi di cui all’art. 31 sono tenuti a presentare la richiesta accompagnata dal bilancio preventivo di esercizio.
Sulla base del bilancio preventivo presentato, la Giunta regionale delibera l’importo da corrispondere trimestralmente a titolo di anticipo sul contributo spettante.
L’ammontare complessivo del contributo è determinato in base al consuntivo dell’esercizio.
Per il 1975 l’anticipo trimestrale è deliberato dalla Giunta regionale sulla bse del consuntivo 1974.
Art. 33 – Condizioni per l’ammissione ai contributi
Sono escluse dal contributo di cui all’articolo precedente, le linee esercitate a totale carico del committente, e quelle che già usufruiscono di benefici della stessa natura da parte della Regione o dello Stato.
Sono inoltre escluse le aziende che non abbiano assicurato la normale regolarità del servizio, che non abbiano rispettato il contratto di lavoro, che abbiano esposto nelle loro domande o nella documentazione allegata dati non rispondenti a verità o che abbiano in qualsiasi modo posto limitazioni nel numero degli abbonamenti da rilasciare a studenti o a lavoratori dipendenti.
L’importo del contributo per ciascun anno non deve comunque superare il disavanzo risultante dal complesso delle attività svolte dall’azienda.
Art. 34 – Sovvenzioni per tramvie e servizi sostitutivi
Le sovvenzioni concesse a norma della legge 1221 del 2 agosto 1952 per le linee tramviarie ed i servizi sostitutivi gestiti da enti pubblici o da società a prevalente capitale pubblico, possono essere rivalutate fino a copertura del disavanzo ritenuto ammissibile.
Per i servizi assunti in gestione da detti enti o società in data posteriore al 31 dicembre 1974, gli ulteriori benefici possono essere accordati per l’intero anno nel quale avviene la pubblicizzazione.
La quota di maggiore sovvenzione, afferente il periodo dello stesso anno precedente a tale data, è assegnata al precedente concessionario.
Lo stanziamento annuo per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo è fissato in lire 500 milioni.
Art. 35 – Nuovo trattamento economico e normativo
Per l’applicazione da parte delle aziende concessionarie del trattamento previsto dall’"accordo nazionale per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie", rinnovato il 22 giugno 1973 e scadente il 31 dicembre 1975 e successive variazioni, la Regione eroga con decorrenza dall’1 luglio 1974, a ciascuna di dette aziende concessionarie, un contributo pari al maggiore onere conseguente a tale applicazione nei limiti fissati dal protocollo d’intesa di cui alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 31973/T. del 31 luglio 1974.
Il maggiore onere è determinato dalla differenza, al lordo degli oneri contributivi aziendali, tra il trattamento sopra indicato e quello del “contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente da aziende private esercenti autoservizi in concessione disciplinato dalle norme del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148” per il personale delle autolinee extraurbane vigente nel tempo.
Salvo conguaglio da effettuarsi a fine anno, tale contributo verrà corrisposto dalla Giunta regionale alle imprese concessionarie per singole mensilità contrattuali di importo forfettario pari a L. 120.000 per agente.
Il trattamento derivante dall’applicazione del contratto di cui sopra assorbe i compensi già corrisposti ai sensi della legge regionale n. 13 del 25 gennaio 1975.
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, viene elevato da L. 3 miliardi a L. 5 miliardi 730 milioni lo stanziamento disposto per l’esercizio finanziario 1975, dall’art. 3 della legge regionale n. 13 del 25 gennaio 1975.
Alle aziende pubblicizzate nel corso dell’anno 1975 sono erogati, dalla data della pubblicizzazione e fino al 31 dicembre 1975, i contributi previsti dal presente articolo.

Titolo V
Norme finanziarie

Art. 36
Alla copertura degli oneri previsti dagli articoli 4, 15, 31, 34 e 35 della presente legge si provvede, per l’esercizio finanziario 1975, mediante:
a) riduzione di L. 1 miliardo 250 milioni dal cap. 5300, “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione”, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1975 (partita: “Contributo in conto esercizio per l’avvio della pubblicizzazione dei trasporti”, L. 650 milioni; “Revisione sovvenzioni per l’esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizio di navigazione interna”, L. 500 milioni; “Fidejussorie per l’avvio della pubblicizzazione dei trasporti”, L. 100 milioni);
b) riduzione di L. 750 milioni dal cap. 7250, “Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione”, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1975 (partita “Contributi in conto interessi per l’avvio della pubblicizzazione dei trasporti”);
c) riduzione di L. 1.073.000.000 dal cap. 431, “Oneri derivanti dal rimborso di spese per il personale e per il funzionamento degli uffici in vista della prima applicazione del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386”;
d) utilizzazione della maggiore entrata per interessi attivi sul fondo di cassa regionale di L. 3.750.000.000, da iscrivere in aumento al cap. 1000 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio per l’esercizio in corso.
Art. 37
Al bilancio per l’esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:
A) stato di previsione dell’entrata (Variazioni in aumento)
Cap. 1000
“Interessi attivi su fondo di cassa regionale”
L. 3.750.000.000

B) nello stato di previsione della spesa sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:
Cap. 7201
“Contributi agli enti locali per la pubblicizzazione dei trasporti” con lo stanziamento di

L. 1.000.000.000
Cap. 4872
“Contributi in conto esercizio alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale” con lo stanziamento di


L. 2.533.000.000
Cap. 4871
“Contributi alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale ai fini dell’applicazione dell’accordo nazionale per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, autolinee, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie, in sostituzione di quello A.N.A.C. con lo stanziamento di







L. 2.730.000.000
Cap. 4873
“Contributi per la costituzione e il funzionamento dei consorzi di trasporto fra enti locali” con lo stanziamento di


L. 70.000.000
Lo stanziamento del cap. 4850 è aumentato di L. 500 milioni.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione dell’esercizio in corso.
Gli oneri relativi agli esercizi finanziari successivi al 1975 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
Art. 38
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 27, previsti in lire 3 miliardi, si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma, o per la minore somma che si renderà necessaria.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni del mercato finanziario e con periodo di ammortamento non superiore a 25 anni, a partire dall’esercizio finanziario 1975.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazioni, per corrispondente importo, sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall’art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 39
La spesa per l’ammortamento del mutuo è stabilita in L. 314.000.000 annuali, comprensive della quota capitale e della quota interessi.
Ad essa si fa fronte per l’esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all’uopo accantonati al cap. 5300 (Partita: “Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi”) e al Cap. 7261.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Per gli esercizi finanziari successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.
Art. 40 – Presentazione delle domande
Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto stabilisce i termini di presentazione delle domande per ottenere i benefici previsti dalla presente legge e la relativa documentazione di corredo.
Art. 41
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




Allegato "A"
di cui all'articolo 2 della legge "Organizzazione e pubblicizzazione dei servizi di trasporto pubblico", contenente la rappresentazione cartografica dei 10 bacini di trasporto e dei relativi centri di interesse (poli di gravitazione)
OMESSO



GRUPPI DI COMUNI
Allegato “B” di cui all'art. 17

Bacino di Belluno
Bacino di Bassano
Bacino di Conegliano - Vittorio Veneto
Bacino di Padova
Bacino di Rovigo
Bacino di Treviso
Bacino di Verona
Bacino di Vicenza
Bacino di Venezia
Bacino del Veneto Orientale

Bacino di Belluno

Gruppo n. 1
Alano di Piave, Arsiè, Cesio Maggiore, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Trichiana, Vas.

Gruppo n. 2
Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo. Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Gosaldo, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Selva di Cado re, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino.

Gruppo n. 3
Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Pieve di Cadore, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Vita di Cadore, Sappada, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vado di Cadore.

Gruppo n. 4
Castellavazzo; Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Soverzene, Tambre, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.

Bacino di Bassano

Gruppo n. 1
Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Pianezze, Roana, Rotzo, Nove, Schiavon.

Gruppo n. 2
Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Mussolente, Pove, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano, S. Nazario, Solagna, Valstagna, Tezze, Borso del Grappa, S. Zenone.

Bacino di Conegliano e Vittorio Veneto

Gruppo n. 1
Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Moriago, Refrontolo, Revine Lago, Sernaglia della Battaglia, S. Pietro di Feletto, Susegana, Tarzo.

Gruppo n. 2
Cappella Maggiore, Codognè, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Gaiarine, Godega di S. Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, S. Lucia di Piave, S. Vendemiano, Sarmede, Vazzola.

Bacino di Padova

Gruppo n. 1
Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Galliera Veneta, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, S. Giustina in Colle,. S. Giorgio delle Pertiche, S. Martino di Lupari, Tombolo, Trebaseleghe, Villa del çonte, Villanova di Camposampiero.

Gruppo n. 2
Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Bren-ta, Curtarolo, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, Limena, Me- strino, Piazzola sul .Brenta, San Giorgio in Bosco, S. Pietro in Gu, Villafranca Padovana.

Gruppo n. 3
Abano Terme, Albignasego, Battàglia Terme, Cadoneghe, Casalserugo, Cervarese Santa Croce, Maserà, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza.

Gruppo n. 4
Arquà Petrarca, Baone, Carceri, Cinto Euganeo, Galzignano, Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Rovolon (Bastia di), Saletto, Santa Margherita d'Adige, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo.

Gruppo n. 5
Agna, Arre, Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Candiana, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Polverara, Pontelongo, Ponte San Nicolò, Sant' Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Terrassa Padovana.

Gruppo n. 6
Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Barbona, Boara Pisani, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Conselve, Granze, Pernumia, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Solesino, Stanghella, Tribano, Vescovana.

Gruppo n. 7
Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano, Urbana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense.

Bacino di Rovigo
Gruppo n. 1
Ariano nel Polesine, Ceregnano, Contarina, Corbola, Crespino, Donada, Loreo, Papozze, Pettorazza, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, Villanova Marchesana.

Gruppo n. 2
Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Polesella, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

Gruppo n. 3
Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ce-neselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Melara, Pincara, Salara, San Bellino, Stienta Trecenta.

Bacino di Treviso

Gruppo n. 1
Asolo, Caerano San Marco, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Mon- tello, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa, Pede. robba, Possagno, Valdobbiadene, Vidor, Segusino.

Gruppo n. 2
Altivole, Arcade, Castello di Godego, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Paese, Panzano Veneto, Povegliano, Resana, Riese Pio X, Spresiano, Trevignano, Vedelago, Villorba, Volpago del Montello.

Gruppo n. 3
Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Monastier di Treviso, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Zenson di Piave, Zero Branco.

Gruppo n. 4
Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle di Oderzo, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave.

Bacino di Verona
Gruppo n. 1
Badia Calavena, Caldiero, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Mezzane di Sotto, Palù, Ronco all'Adige, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Zevio.

Gruppo n. 2
Albaredo d'Adige, Arcole, Belfiore, Cologna Veneta, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Pressana, Roncà, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Soave, Veronella, Vestenanova, Zimella.

Gruppo n. 3
Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Bussolengo, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar, Pescantina, Roverè Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Sant'Anna d'Alfaedo.

Gruppo n. 4
Affi, Bardolino, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo di Verona, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zena di Montagna, Torri del Benaco.

Gruppo n. 5
Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Concamarise, Isola Rizza, Minerbe, Oppeano, Roverchiara, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Terrazzo, Villa Bartolomea.

Gruppo n. 6
Buttapietra, Castel d'Alzano, Erbè, Gazza Veronese, Isola della Scala, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Salizzole, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Trevenzuolo, Va leggio sul Mincio, Vigasio.

Bacino di Vicenza

Gruppo n. 1
Altavilla Vicentina, Arcugnano, Brendola, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Gambugliano, Isola Vicentina, Longare, Monteviale, Monticello Conte Otto.

Gruppo n. 2
Barbarano Vicentino, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Camisano Vicentino, Castegnero, Grisignaria di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Montegaldella, Mossano, Nanto, Pozzoleone , Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Zovencedo.

Gruppo n. 3
Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Grancona, Lonigo, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, S. Germano dei Berici, Sarego,
Sossano, Villaga.

Gruppo n. 4
Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo, Villaverla, Zanè, Zugliano, Breganze, Sandrigo, Duieville.

Gruppo n. 5
Arsiero, Laghi, Lastebasse, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, S. Vito di Leguzzano, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico.

Gruppo n. 6
Altissimo, Brogliano, Castelgomberto, Chiampo, Cornedo Vicentino, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, San Pietro Mussolino, Trissino, Zermeghedo.

Bacino di Venezia
Gruppo n. 1
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Noale, Pianiga, Salzano, S. Maria di Sala, Scorzè, Strà, Vigonovo, Quarto d'Altino.

Bacino del Veneto Orientale

Gruppo n. 1
Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.



SOMMARIO