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Legge regionale 2 aprile 1976, n. 12 (BUR n. 16/1976)

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976

Legge regionale 2 aprile 1976, n. 12 (BUR n. 16/1976) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della 1 legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 2 aprile 1976, n. 12 (BUR n. 16/1976) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1976


Art. 1
E’ approvato in L. 431.095.079.874 lo stato di previsione generale dell’entrata del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1976 (Tabella A).
Art. 2
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte e delle tasse, delle quote di tributi erariali di pertinenza della Regione nonché di ogni altra entrata dovuta o spettante alla Regione per l’esercizio finanziario 1976 giusta l’annesso stato di previsione dell’entrata (Tabella A).
Art. 3
E’ approvato in L. 431.095.079.874 lo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1976 (Tabella B).
Art. 4
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 1976 nei limiti ed in conformità allo stato di previsione della spesa annessa alla presente legge (Tabella B).
Art. 5
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1976 annesso alla presente legge.
Art. 6
E’ determinato in L. 1.829.200.000 lo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale corrispondente ai capitoli 10, 50, 100, 150, 200 rubrica I, sezione I, titolo I della spesa, da amministrarsi dallo stesso Consiglio regionale in conformità all’art. 17, primo comma, dello Statuto.
Art. 7
Il fondo di rappresentanza a disposizione del Presidente della Giunta regionale di cui al titolo I, sezione II, cap. 350 della spesa sarà utilizzato con le modalità di cui all’art. 184 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 8
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 5200 per le spese obbligatorie e d’ordine e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell’elenco n. 1 dell’allegato.
Art. 9
Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente art. 8, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelievo di somme dal fondo di riserva di spese impreviste di cui al cap. 5250 e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio o a nuovi capitoli. Le deliberazioni della Giunta che dispongono i prelevamenti dal fondo di cui al comma precedente devono essere presentate al Consiglio per la convalida entro 8 giorni dall’adozione.
Art. 10
Per gli effetti di cui all’art. 41, II comma del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrate devolute ad Enti ed istituti o di somme comunque percepite per conto di terzi, quelle indicate nell’elenco n. 5 annesso alla presente legge.
La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell’entrata, le somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente comma.
Art. 11
La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere negli stati di previsione dell’entrata e delle spesa le somme assegnate dallo Stato alla Regione per l’esercizio di funzioni amministrative delegate.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




TABELLE OMESSE


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