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Legge regionale 2 aprile 1976, n. 13 (BUR n. 16/1976)

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84

Legge regionale 2 aprile 1976, n. 13 (BUR n. 16/1976) (Abrogata)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1975, n. 84

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , operata dall’articolo 57, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 2 aprile 1976, n. 13 (BUR n. 16/1976) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1975, n. 84


Art. 1
I termini di cui al secondo e quinto comma dell'art. 17 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , sono prorogati rispettivamente al 31 marzo 1976 e al 30 maggio 1976.
Il quarto comma dello stesso articolo è così modificato: "Le elezioni dei membri di cui ai punti a), b), c) e d) devono effettuarsi entro il 15 maggio 1976".
Art. 2
In deroga a quanto stabilito al primo comma dell'art. 22 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , l'approvazione del programma per l'anno 1976 è effettuata entro il 31 maggio 1976.
Art. 3
Lo stanziamento di cui al quinto comma dell'art. 31 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , è integrato di L. 2.477 milioni per l'esercizio 1975.
Art. 4
Lo stanziamento, di cui all'art. 35 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , è integrato di L. 800 milioni per l'esercizio 1975. Per le stesse finalità, relativamente all'esercizio 1976, è stanziata la somma di L. 4.500 milioni.
L'ultimo comma dell'art. 35 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , è sostituito dal seguente comma:
"Alle aziende pubblicizzate nel corso degli anni 1974, 1975 e 1976 sono erogati, nei limiti predetti, dalla data di pubblicizzazione e fino al 31 dicembre 1976, i contributi previsti dal presente articolo".
Art. 5
Nell'art. 26 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 successivamente al quarto comma, viene inserito il seguente comma:
"Per la parte non coperta dal contributo regionale la Regione è autorizzata a concedere fidejussione sui mutui da contrarre.
Per la quantificazione e la copertura del presunto onere ricadente sulla Regione in base all'ammontare delle fidejussioni concesse, si seguiranno le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 .
Art. 6
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, previsti in L. 3.277 milioni per l'esercizio 1975 e in Lire 4.500 milioni per l'esercizio 1976, si farà fronte come segue:
a) per gli oneri, di cui all'art. 3, previsti in L. 2.477 milioni mediante riduzione, per pari importo, del cap. 5300 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione" dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio 1975;
b) per gli oneri di cui all'art. 4, previsti in L. 800 milioni per l'esercizio 1975 e in L. 4.500 milioni per l'esercizio 1976;
- relativamente all'esercizio 1975 mediante riduzione, per L. 800 milioni, del cap. 5300, "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975;
- relativamente all'esercizio 1976, mediante riduzione per corrispondente importo del cap. 5300 del "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione (Partita - Intervento straordinario nel settore dei trasporti)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1976.
Per consentire l'impegno di spesa, di cui al precedente comma, la partita: "Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato finanziario destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi (spese e interessi)", di cui al cap. 5300 del preventivo della spesa per l'esercizio 1975, a carico della quale non è stato contratto alcun mutuo nello stesso esercizio, viene ridotta della somma di L. 3.277 milioni che viene trasferita a norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nel bilancio di spesa della regione - esercizio 1976.
Di conseguenza, la disposizione "a partire dall'esercizio finanziario 1975", di cui al secondo comma dell'art. 7 della L.R. n. 44 del 1975, dell'art. 6 della L.R. n. 45 del 1975, dell'art. 2 della L.R. n. 53 del 1975, dell'art. 5 della L.R. n. 55 del 1975, dell'art. 5 della L.R. n. 59 del 1975, al terzo comma dell'art. 4 della L.R. n. 61 del 1975, al secondo comma dell'art. 7 della L.R. n. 77 del 1975, al primo comma dell'art. 2 della L.R. n. 78 del 1975, al secondo comma dell'art. 38 della L.R. n. 84 del 1975, al quarto comma dell'art. 19 della L.R. n. 72 del 1975, al secondo comma dell'art. 4 della L.R. n. 73 del 1975, è sostituita dalla seguente: "a partire dall'esercizio finanziario 1976". Gli atti deliberativi di assegnazione degli interventi, contributi, sovvenzioni ed erogazioni, finanziati con le operazioni di mutuo di cui alle leggi citate, restano validi con decorrenza dall'esercizio finanziario 1976.
Per gli oneri dipendenti dagli interessi e spese per l'esercizio finanziario 1976, relativamente alle leggi indicate al precedente comma e precisamente ai seguenti articoli:
- Articolo 8 della L.R. n. 44 del 1975;
- Articolo 7 della L.R. n. 45 del 1975;
- Articolo 3 della L.R. n. 53 del 1975;
- Articolo 6 della L.R. n. 55 del 1975;
- Articolo 6 della L.R. n. 59 del 1975;
- Articolo 5 della L.R. n. 61 del 1975;
- Articolo 8 della L.R. n. 77 del 1975;
- Articolo 2 della L.R. n. 78 del 1975;
- Articolo 39 della L.R. n. 84 del 1975;
- Articolo 20 della L.R. n. 72 del 1975;
- Articolo 5 della L.R. n. 73 del 1975;
la copertura finanziaria farà carico, per la parte relativa agli interessi, ai capitoli 4011 e 4874, e per la parte relativa al Capitale al cap. 7262 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1976".
Per gli anni successivi la spesa farà carico sui corrispondenti capitoli di Bilancio dei relativi esercizi.
Il termine di cui al terzo comma dell'art. 1 della L.R. n. 79 del 1975, viene prorogato al 31 dicembre 1976.
Art. 7
Le maggiori spese a carico del bilancio 1975 previste alle lett. a) e b) sub 1) dell'articolo precedente, vanno utilizzate, a norma dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, nel corso dell'esercizio 1976, nel cui bilancio saranno all'uopo iscritti due appositi distinti capitoli con la denominazione e lo stanziamento sottoindicati:
A) Cap. 4870 "Contributi in conto esercizio alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale per il 1975".
Con lo stanziamento di L. 2.477.000.000;
B) Cap. 4871 "Contributi alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale ai fini della applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie, in sostituzione di quello ANAC per il 1975".
Con lo stanziamento di L. 800.000.000.
Art. 8
Ad integrazione dell'allegato B) "Gruppi di Comuni" di cui all'art. 17 della legge regionale 13 giugno 1975, n. 84 , vanno aggiunti il Comune di La Valle Agordina nel gruppo numero due del Bacino di Belluno ed il Comune di Sovizzo nel gruppo numero uno del Bacino di Vicenza.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



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