crv_sgo_leggi

Legge regionale 7 maggio 1976, n. 14 (BUR n. 22/1976)

Legge-Programma per lo sviluppo della zootecnia

Legge regionale 7 maggio 1976, n. 14 (BUR n. 22/1976) (Abrogata)

LEGGE-PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA.


Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 maggio 1976, n. 14 (BUR n. 22/1976)

LEGGE-PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA.

Art. 1
La Regione favorisce il potenziamento ed il miglioramento della zootecnia mediante l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Per la creazione ed il sostegno di strutture produttive, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti zootecnici e per l'adeguamento delle dotazioni aziendali sono disposte le seguenti provvidenze:
A) a favore di stalle sociali cooperative, cooperative lattiero-casearie, loro consorzi, coltivatori diretti e fittavoli associati:
1) per la realizzazione di strutture, contributi in conto capitale e concorsi negli interessi, nella misura e per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 ;
2) per il potenziamento del capitale d' esercizio:
a) prestiti di esercizio da contrarsi ai sensi dell'art.3 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 . I prestiti non potranno aver durata superiore ad un anno;
b) contributi una tantum fino all'80 per cento del totale degli interessi risultanti dal piano di ammortamento per prestiti di durata quadriennale diretti all'acquisto nel numero massimo di 10 capi per socio di bestiame giovane destinato all'allevamento e alla riproduzione, appartenente a razze con elevate caratteristiche produttive.
B) a favore di mezzadri, fittavoli e proprietari coltivatori diretti, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture relative ad allevamenti zootecnici, contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa ammissibile elevabile al 50 per cento in territori riconosciuti montani ai sensi delle leggi vigenti. La spesa ammissibile non può superare l'importo di lire 60 milioni per ciascuna iniziativa.
Possono beneficiare dei contributi soltanto le aziende a conduzione diretta familiare.
La Giunta è autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, ad emanare norme per l'applicazione per quanto previsto alla presente lettera.
C) a favore di cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione e vendita di prodotti zootecnici e lattiero-caseari, che presentino ed attuino un programma per la ristrutturazione degli impianti o per un più efficiente dimensionamento della rete associativa, contributi nelle spese di gestione nella misura massima dell'80 per cento della spesa complessiva, in analogia con quanto previsto nell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910,e per una durata massima di sei mesi prorogabile per un altro periodo non superiore ad altri sei mesi.
Art. 2
Possono essere ammesse alle provvidenze di cui all'art. 1, lettera A) le iniziative che prevedano un aumento della produzione lorda vendibile delle aziende interessate e non comportino riduzioni nell'occupazione in atto.
Fra le iniziative suddette, è accordata priorità a favore di quelle:
- aventi come attività l'allevamento zootecnico da latte e lo svezzamento dei vitelli;
- dirette alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione e concentrazione delle lavorazioni lattiero-casearie;
- proposte da organismi costituiti in prevalenza da mezzadri, fittavoli, proprietari coltivatori diretti;
- rispondenti a criteri di razionalità economica, avuto riguardo alle dimensioni e all'ubicazione degli impianti e alle loro caratteristiche produttive e gestionali;
- realizzate in zone riconosciute montane ai sensi della legislazione vigente.
I criteri e le priorità stabiliti ai commi precedenti si applicano, a decorrere dall'anno 1976, anche per gli interventi relativi al settore zootecnico e lattiero-caseario, disposti ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 . Restano ferme le altre norme della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 .
Art. 3
Per la prosecuzione degli interventi a favore delle malghe in montagna, disposti dall'art. 10 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 , è stanziata la somma di L. 1.000 milioni per l'anno 1976.
La Giunta regionale decide sull'accoglimento delle domande d'intervento, sentito il parere della Comunità montana competente per territorio.
Art. 4
La Regione può concedere a stalle sociali cooperative, loro consorzi, a coltivatori diretti e fittavoli operanti in territori riconosciuti montani ai sensi delle vigenti leggi, contributi nelle spese di produzione di manze gravide, allevate ai fini della riproduzione, iscritte nei libri genealogici e custodite in allevamenti dichiarati indenni da TBC e da brucellosi, fino ad un massimo di lire 50 mila per capo.
Art. 5
Per lo svolgimento di programmi di attività diretti ad assistere i produttori zootecnici nella gestione degli impianti di riproduzione e di trasformazione, lo stanziamento disposto a norma dell'art. 20 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 , per l'esercizio finanziario 1976, è aumentato di lire 300 milioni.
Art. 6
Allo scopo di promuovere lo sviluppo della ovinicoltura e delle specie zootecniche minori da carne e per il miglioramento sanitario, possono essere concesse le seguenti provvidenze:
a) per sostituzione di capi abbattuti affetti da brucellosi, contributi a favore degli allevatori fino al 50 per cento della spesa ammissibile;
b) per acquisto di soggetti selezionati da riproduzione,contributi a favore degli allevatori fino al 50 per cento della spesa ammissibile;
c) per il miglioramento delle razze per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti della ovinicoltura e delle spese zootecniche minori da carne, contributi nelle spese di gestione a favore di cooperative di allevatori fino ad un massimo dell'80 per cento delle spese stesse e per una durata massima di sei mesi, prorogabile per un ulteriore periodo non superiore ad altri sei mesi.
Art. 7
Per l'attuazione di un programma di riordino e qualificazione della fecondazione artificiale con seme prodotto da soggetti miglioratori e per l'effettuazione di prove di progenie, possono essere concessi contributi, a favore dell'Istituto Interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico, nella misura massima dell'80 per cento della spesa annua prevista per l'attività da svolgere nel 1976 e fino all'ammontare complessivo di lire 350 milioni.
I programmi di cui al comma precedente, predisposti dall'Istituto menzionato, sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Ai fini della realizzazione di un programma di miglioramento del patrimonio avicolo regionale, possono essere concessi contributi a favore del Consorzio per lo sviluppo avicolo nel Veneto, nella misura massima dell'80 per cento della spesa annua prevista per l'attività da svolgere nel 1976, fino all'ammontare complessivo di lire 50 milioni.
Art. 8
Le provvidenze sono concesse secondo le seguenti modalità:
- i contributi e i concorsi negli interessi, di cui alla lettera A) punto 1 e alla lettera B) ed i concorsi negli interessi di cui alla lettera A) punto 2-a) dell'art. 1, secondo quanto previsto dall'art.29 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 , per la concessione dei benefici disposti rispettivamente dall'art. 2 e dall'art.3 della stessa legge regionale;
- i contributi per l'acquisto del bestiame di cui alla lettera A) punto 2-b) dell'art. 1, secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 21 per la concessione dei benefici disposti dall'art. 6 della stessa legge regionale;
- i contributi nelle spese di gestione di cui alla lettera C) dell'art. 1 dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;
- i contributi di cui agli artt. 4 e 6 dalla Giunta regionale.
Gli interventi previsti all'art. 5 e al terzo comma dell'art. 7 sono deliberati dalla Giunta regionale in relazione ai programmi di attività proposti dagli enti e organismi interessati, sentita la competente Commissione consiliare.
L'erogazione delle somme concesse è disposta dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
I benefici di cui agli articoli precedenti non sono cumulabili con altri concessi, per gli stessi scopi, da altre disposizioni regionali o statali vigenti, al di sopra dei limiti massimi previsti dagli articoli stessi.
I tassi d'interesse sui prestiti e i mutui di cui alla presente legge, sono determinati nella misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati all'agricoltura.
Art. 9
Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti agli articoli precedenti sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1976, i seguenti limiti di spesa:
a) lire 6.000 milioni per contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture di cui all'art. 1 - lett. 1 - punto 1);
b) lire 400 milioni per concorso negli interessi per la realizzazione di strutture di cui all'art. 1 - lett. A - punto 1);
c) lire 730 milioni per concorso negli interessi per il potenziamento del capitale d'esercizio di cui all'art. 1 - lett. A - punto 2-a);
d) lire 400 milioni per contributi in conto capitale per il potenziamento del capitale d'esercizio di cui all'art. 1 - lett. 1 - punto 2-b;
e) lire 3.400.199.000 per i contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture di cui all'art. 1, lett. B);
f) lire 3.000 milioni per i contributi di cui all'art. 1 - lett. C);
g) lire 1.000 milioni per gli interventi di cui all'art. 3;
h) lire 500 milioni per gli interventi di cui all'art. 4;
i) lire 300 milioni per gli interventi di cui all'art. 5;
l) lire 100 milioni per gli interventi di cui all'art. 6;
m) lire 350 milioni per gli interventi di cui al primo comma dell'art. 7;
n) lire 50 milioni per gli interventi di cui al terzo comma dell'art. 7.
Lo stanziamento di lire 400 milioni per concorso negli interessi per la realizzazione di strutture, di cui all'art. 1, lettera A, punto 1), è autorizzato fino all'esercizio finanziario 1977.
Alla copertura della spesa complessiva determinata in lire 16.230.199.000 per l'anno 1976, si fa fronte:
- per lire 8.830.199.000 mediante utilizzazione dello stanziamento disposto al capitolo 5941 " Interventi per il potenziamento della produzione zootecnica mediante completamento e sviluppo delle strutture produttive comprese quelle per l'acquicoltura intensiva, nonché quella per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti (art.10 D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493) " dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976;
- per lire 7000 milioni mediante la contrazione di un mutuo;
- per lire 400 milioni, da iscriversi anche nei successivi bilanci della Regione fino all'esercizio 1997 compreso, mediante utilizzazione dello stanziamento disposto al cap. 6300 del bilancio 1976 che viene di conseguenza soppresso.
Il ricavato del mutuo di L. 7.000 milioni è destinato al finanziamento degli interventi di cui alle lettere a) e g) del primo comma del presente articolo.
Art. 10
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di L. 7.000 milioni di cui all'articolo precedente con idoneo Istituto di Credito alle migliori condizioni di tasso e comunque non superiori al 4,125 per cento semestrali e con periodo di ammortamento pari a quaranta semestralità.
A garanzia del pagamento delle rate del mutuo la Regione offre delegazioni per corrispondente importo sulle entrate tributarie che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Alla spesa a carico della Regione per l'ammortamento del mutuo, prevista in rate semestrali costanti di Lire 342.111.937 comprensive della quota capitale e interessi, si fa fronte per l'esercizio 1976:
- mediante riduzione dell'importo di L. 577.500.000 del capitolo 5300 del bilancio di spesa della Regione " fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione " (partita " Interessi e spese connessi con operazioni di ricorso al mercato per il finanziamento interventi di emergenza ");
- mediante riduzione dell'importo di L. 106.723.875 dal capitolo 7261 del bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1976 " Quota capitale ammortamento mutui relativi al finanziamento interventi di emergenza ".
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
Nello stato di previsione della spesa dei bilanci regionali a partire dal 1976 fino al 1995 saranno istituiti appositi capitoli per il pagamento degli interessi passivi e delle quote per il rimborso del mutuo di cui al presente articolo, con stanziamenti annui pari in complesso alle rate di ammortamento scadenti in ciascun anno finanziario.
Art. 11
La legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16 , modificata con legge regionale 9 giugno 1975, n. 76 , è rifinanziata per gli interventi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 5, relativamente all'anno 1976, con lo stanziamento di lire 1409 milioni.
La concessione dei contributi è disposta con l'osservanza delle norme di cui alle leggi regionali citate al precedente comma e previa presentazione, da parte delle Associazioni provinciali allevatori, del bilancio consuntivo 1975 corredato da una relazione sull'attività svolta in detto esercizio.
All'onere derivante dall'applicazione del primo comma si provvede mediante utlizzazione dello stanziamenti del cap. 5942 " Interventi per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame, svolte dalle Associazioni allevatori (art. 10 D.L. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 " dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.
Art. 12
Allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1976 vengono apportate le seguenti variazioni:
1) Stato di previsione dell'entrata
Variazioni in aumento:
- Cap. 1650 " Prestiti a lungo termine per spese di investimento " L. 7.000.000.000
2) Stato di previsione della spesa
Variazioni in diminuzione:
- Cap. 5941 L. 8.830.199.000
- Cap. 5942 L. 1.409.000.000
- Cap. 6300 L. 400.000.000

-----------------------
L.10.639.199.000

Variazioni in aumento:
- Cap. 6830 dal titolo " contributi di cui all'art. 20 della legge regionale " Piano quinquennale per la cooperazione agricola, lo sviluppo delle strutture agricole e dell'irrigazione, dell'agriturismo e la valorizzazione delle produzioni " "
- L. 300.000.000
Capitoli di nuova istituzione:
- Cap. 5951 dal titolo " Contributi in conto capitale per la realizzazione di strutture a favore di cooperative e di associazioni di produttori "per L. 6.000.000.000
- Cap. 5952 dal titolo " concorsi negli interessi per la realizzazione di strutture ecooperative a favore di associazioni di produttori " per L. 400.000.000
L'iscrizione del presente capitolo viene ripetuta nei bilanci della Regione fino al 1997compreso;
- Cap. 5953 dal titolo " concorsi negli interessi per la concessione di prestiti di esercizio a favore di cooperative ed associazioni di produttori " per L. 730.000.000
- Cap. 5954 dal titolo " contributi una tantum per prestiti di esercizio per acquisto bestiame " per L. 400.000.000
- Cap. 5955 dal titolo " contributi in conto capitale per strutture aziendali di coltivatori diretti " per L.3.400.199.000
- Cap. 5956 dal titolo " contributi in conto capitale per impianti di trasformazione dei prodotti lattiero-caseari " per L. 3.000.000.000
- Cap. 5957 dal titolo " contributi per la sistemazione delle malghe in montagna " per
- L. 1.000.000.000
- Cap. 5958 dal titolo " interventi per il mantenimento di manze gravide selezionate " per L. 500.000.000
- Cap. 5959 dal titolo " interventi a favore dell'ovinivoltura e delle specie minori da carne " per L. 100.000.000
- Cap. 5960 dal titolo " interventi a favore dell'Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico " per L. 350.000.000
- Cap. 5961 dal titolo " interventi a favore del Consorzio per lo sviluppo avicolo del Veneto " con lo stanziamento di L. 50.000.000
- Cap. 5962 dal titolo " rifinanziamento art. 5 legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16 ,a norma dell'art. 11 della legge regionale " legge-programma per lo sviluppo dellazootecnia " con lo stanziamento di L. 1.409.000.000
Art. 13
Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 gennaio 1976, n. 9 , è cosí
modificato:
“Per la prosecuzione delle attività ordinarie di cui agli articoli 3 e 6 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16 , è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1976 e seguenti, rispettivamente di lire 150 milioni e lire 50 milioni.".


SOMMARIO