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Legge regionale 3 giugno 1976, n. 17 (BUR n. 26/1976)

Rifinanziamento, per l'anno 1976, della legge regionale 9-6-1975, n. 75 'Interventi regionali in favore del turismo sociale'

Legge regionale 3 giugno 1976, n. 17 (BUR n. 26/1976) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO, PER L'ANNO 1976, DELLA LEGGE REGIONALE 9-6-1975, N. 75 "INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DEL TURISMO SOCIALE"

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 9 giugno 1975m n. 75, operata dall'articolo12, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 93 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .



SOMMARIO
Legge regionale 3 giugno 1976, n. 17 (BUR n. 26/1976) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO, PER L’ANNO 1976, DELLA LEGGE REGIONALE 9-6-1975, N. 75 “INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DEL TURISMO SOCIALE”.


Art. 1
La legge regionale 9 giugno 1975, n. 75 , dal titolo “interventi regionali in favore del turismo sociale” è rifinanziata per l’esercizio 1976 con lo stanziamento di L. 150.000.000.
Art. 2
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si procede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di spese correnti, derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione”, partita “turismo sociale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1976.
Lo stanziamento di cui al comma precedente, viene iscritto al cap. 4510 “Spese per interventi regionali in favore del turismo sociale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esrcizio1976.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.





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