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Legge regionale 3 giugno 1976, n. 18 (BUR n. 26/1976)

Rifinanziamento per l'anno 1976, della legge regionale 17 maggio 1974, n. 33

Legge regionale 3 giugno 1976, n. 18 (BUR n. 26/1976) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1976, DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 33

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 giugno 1976, n. 18 (BUR n. 26/1976) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO, PER L’ANNO 1976, DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1974, n. 33 .


Art. 1
La legge regionale 17 maggio 1974, n. 33 , dal titolo “Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo” è rifinanziata per l’esercizio 1976 con lo stanziamento di L. 350.000.000.
Art. 2
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si procede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al Cap. 5300 “Fondo globale per il rifinanziamento di spese correnti, derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione”, partita “Promozione turismo”, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1976.
Lo stanziamento di cui al comma precedente, viene iscritto al Cap. 4600 “Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche in Italia ed all’estero” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1976.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO