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Legge regionale 3 giugno 1976, n. 19 (BUR n. 26/1976)

Rifinanziamento della legge regionale 1 ottobre 1974, n. 50 , concernente contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine

Legge regionale 3 giugno 1976, n. 19 (BUR n. 26/1976) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 1974, n. 50 , CONCERNENTE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE ARTIGIANE SU MUTUI A MEDIO TERMINE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 3 giugno 1976, n. 19 (BUR n. 26/1976) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 1 OTTOBRE 1974, n. 50 , CONCERNENTE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE IMPRESE ARTIGIANE SU MUTUI A MEDIO TERMINE.


Art. 1
Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito in favore delle imprese artigiane, costituito dalla regione con la legge 1 ottobre 1974, n. 50, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell’art. 1 lett. b) della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato di L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978.
Art. 2
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge determinati per l’anno 1976 in complessive L. 1.000 milioni, si fa fronte mediante utilizzazione per pari importo del fondo accantonato al cap. 7250 del bilancio di spesa della Regione esercizio 1976.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio 1976 è istituito il cap. 6610 denominato “Conferimento regionale al Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al Fondo centrale di garanzia” con lo stanziamento di L. 1.000 milioni.
Gli oneri per gli anni 1977 e 1978, previsti in L. 1.000 milioni annue, faranno carico ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei rispettivi esercizi.
Art. 3
Al bilancio di spesa della Regione, esercizio 976, sono apportate le seguenti variazioni:
a) In diminuzione:
Cap. 7250 Partita che si riduce “Interventi per favorire il credito agevolato nel settore dell’artigianato” L. 1.000.000.000
b) In aumento:
Cap. 6610 denominato “Conferimento regionale al Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi gestito dalla cassa per il credito alle imprese e al Fondo centrale di garanzia” L. 1.000.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO