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Legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 (BUR n. 27/1976)

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1975, n. 31

Legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 (BUR n. 27/1976) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1975, n. 31

Legge abrogata dall’articolo 56, della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 (BUR n. 27/1976) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1975, n. 31


Art. 1
Il termine di cui alla lettera b) dell’art. 12 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 , è prorogato fino al 31 dicembre 1976.
Art. 2
Le sanzioni previste dall’art. 14 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 , si applicano a chiunque intraprenda lavori di ricerca o coltivazione mineraria in violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di permesso di ricerca o di concessione.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO