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Legge regionale 11 giugno 1976, n. 21 (BUR n. 27/1976)

Contributo alla Regione Friuli-Venezia Giulia per il fondo di solidarietà e di ricostruzione del Friuli colpito dal sisma del maggio 1976

Legge regionale 11 giugno 1976, n. 21 (BUR n. 27/1976) (Abrogata)

CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER IL FONDO DI SOLIDARIETA’ E DI RICOSTRUZIONE DEL FRIULI COLPITO DAL SISMA DEL MAGGIO 1976

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 giugno 1976, n. 21 (BUR n. 27/1976)

CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER IL FONDO DI SOLIDARIETà E DI RICOSTRUZIONE DEL FRIULI COLPITO DAL SISTEMA DEL MAGGIO 1976.


Art. 1
Al fine di concorrere alle spese per gli interventi immediati ed urgenti in favore delle popolazioni del Friuli colpite dal sisma del maggio 1976 è stanziata al cap. 4951 del Bilancio della Regione, esercizio 1976, la somma di L. 300.000.000.
Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvederà alla erogazione di tale somma alla Regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 2
All’onere derivante dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal cap. 5250 “Fondo di riserva per spese impreviste” del Bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1976.
Variazioni di bilancio
In diminuzione cap. 5250 L. 300.000.000
In aumento cap. 4591 L. 300.000.000
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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