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Legge regionale 11 giugno 1976, n. 22 (BUR n. 27/1976)

Integrazione del fondo regionale da destinare a contributi per l'addestramento professionale dei lavoratori da erogare a norma della legge 12 febbraio 1967, n. 36

Legge regionale 11 giugno 1976, n. 22 (BUR n. 27/1976) (Abrogata)

INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE DA DESTINARE A CONTRIBUTI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI DA EROGARE A NORMA DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1967, N. 36

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 giugno 1976, n. 22 (BUR n. 27/1976)

INTEGRAZIONE DEL FONDO REGIONALE DA DESTINARE A CONTRIBUTI PER L’ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI DA EROGARE A NORMA DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1967, N. 36.


Art. 1
Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei corsi istituiti da Enti e Istituti che perseguono finalità di addestramento e formazione professionale dei lavoratori, il fondo regionale stanziato per l’esercizio finanziario 1975, a norma della legge 12 febbraio 1967, n. 36, viene aumentato di L. 1.051.878.242.
All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente si provvede mediante utilizzazione per L. 1.051.878.242 dello stanziamento disposto al Cap. 5400 del Bilancio 1975 e con l’iscrizione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio 1976, ai sensi dell’art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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