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Legge regionale 9 luglio 1976, n. 23 (BUR n. 31/1976)

Variazione al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1976 (I provvedimento)

Legge regionale 9 luglio 1976, n. 23 (BUR n. 31/1976) (Bilancio) (Abrogata)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976 (I PROVVEDIMENTO)

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 9 luglio 1976, n. 23 (BUR n. 31/1976) (Bilancio)

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1976 (I PROVVEDIMENTO).


Art. 1
In dipendenza delle disposizioni contenute all’art. 4, I comma e art. 6, lett. B) della legge regionale 2 aprile 1976, n. 13 , viene istituito, nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l’esercizio finanziario 1976, il Cap. 4869, “Contributi alle aziende concessionarie dei servizi pubblici di linea di interesse regionale ai fini dell’applicazione dell’accordo nazionale per il personale dipendente da aziende esercenti ferrovie, tramvie, filovie, linee di navigazione interna, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie, in sostituzione di quello A.N.A.C. per il 1976 ( legge regionale 2 aprile 1976, n. 13 )”, con lo stanziamento di lire 4.500.000.000 e correlativamente, viene diminuito di lire 4.500.000.000 lo stanziamento del Cap. 5300 “Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione” (partita: “Intervento straordinario nel settore dei trasporti”).
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO