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Legge regionale 16 luglio 1976, n. 25 (BUR n. 32/1976)

Contributi regionali per le celebrazioni del IV centenario della morte di Tiziano Vecellio

Legge regionale 16 luglio 1976, n. 25 (BUR n. 32/1976) (Abrogata)

CONTRIBUTI REGIONALI PER LE CELEBRAZIONI DEL IV CENTENARIO DELLA MORTE DI TIZIANO VECELLIO

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 luglio 1976, n. 25 (BUR n. 32/1976)

CONTRIBUTI REGIONALI PER LE CELEBRAZIONI DEL IV CENTENARIO DELLA MORTE DI TIZIANO VECELLIO


Art. 1
La Regione del Veneto, nella ricorrenza del IV Centenario della morte di Tiziano Vecellio, intende degnamente onorare la memoria del sommo artista veneto e celebrarne la fama, concorrendo alle iniziative che nell’ambito regionale saranno in tale occasione promosse da parte di enti locali e di Istituzioni culturali.
Art. 2
A tal fine la Regione eroga contributi per iniziative intese ad onorare la memoria del Tiziano e ad approfondirne la dimensione umana ed artistica, promosse dagli Organismi di cui al precedente articolo.
La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con allegati il programma delle iniziative e il preventivo di spesa.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Sesta Commissione consiliare, determina l’ammissibilità ai benefici e l’ammontare del contributo che non potrà essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 3
Alla copertura dell’onere derivante dalla applicazione della presente legge previsto in lire 200 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari importo del cap. 4011 “Interessi passivi” del bilancio di previsione per l’esercizio 1976 che presenta sufficiente disponibilità non essendo stato contratto alcun mutuo a carico di tale capitolo.
Di conseguenza la decorrenza per la contrazione del prestito di cui al quarto comma dell’art. 19 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72 , prevista a partire dall’esercizio finanziario 1975, già prorogata all’esercizio finanziario 1976 con l’art. 6 della L.R. 2 aprile 1976, n. 13 , viene ulteriormente prorogata all’1 luglio 1976.
Al bilancio di spesa della Regione esercizio 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
A) In diminuzione
Cap. 4011 L.200.000.000
B) In aumento
Cap. 2235 L. 200.000.000
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO